Il Consiglio
di Stato, con la sentenza n. 3383 del 7
giugno 2012 , pone in evidenza il mutamento giurisprudenziale secondo cui il
trasferimento di unità di personale sia destinato a soddisfare prioritariamente
un interesse vitale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e
dell'ordinamento in generale, la dichiarazione di gradimento del personale, ai
sensi del d.m. 29 dicembre 1992, altro non costituisce che una mera
manifestazione di assenso o di disponibilità alla nuova destinazione (Cfr. sez.
IV, 19/12/2008, n. 6405 e, da ultimo, sez. IV 07/02/2011 n. 814). Il
mutamento è condivisibile nella misura in cui pone un discrimine chiaro nel
genus dei trasferimenti (a domanda o d'autorità), sulla base delle esigenze che
lo spostamento mira a soddisfare, in guisa che, solo ove vi sia una domanda del
dipendente motivata da esigenze o aspirazioni personali possa dibattersi di
trasferimento "a domanda". Coglie altresì l'essenza del beneficio
riconosciuto, individuabile nella radice organizzativa ed istituzionale dello
ius variandi esercitato, contribuendo opportunamente a depotenziare
argomentazioni che fondano sull'assenso postumo (le cui ragioni rimangono
puramente soggettive e personali) una presunzione iuris et de iure di spontanea
e libera volontà, secondo un'inversione logico giuridica che arriva ad
obliterare il diritto all'indennità. L'appello è dunque respinto. Avuto
riguardo al mutamento del quadro giurisprudenziale, le spese possono essere
compensate.
Perché non
viene condannata alle spese di giustizia solo l’amministrazione
ricorrente? ”.