giovedì 14 giugno 2012

TRASFERIMENTO D'AUTORITA' - GUARDIA DI FINANZA - L. 100/87


Il Consiglio di Stato,  con la sentenza n. 3383 del 7 giugno 2012 , pone in evidenza il mutamento giurisprudenziale secondo cui il trasferimento di unità di personale sia destinato a soddisfare prioritariamente un interesse vitale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dell'ordinamento in generale, la dichiarazione di gradimento del personale, ai sensi del d.m. 29 dicembre 1992, altro non costituisce che una mera manifestazione di assenso o di disponibilità alla nuova destinazione (Cfr. sez. IV, 19/12/2008, n. 6405 e, da ultimo, sez. IV 07/02/2011 n. 814).  Il mutamento è condivisibile nella misura in cui pone un discrimine chiaro nel genus dei trasferimenti (a domanda o d'autorità), sulla base delle esigenze che lo spostamento mira a soddisfare, in guisa che, solo ove vi sia una domanda del dipendente motivata da esigenze o aspirazioni personali possa dibattersi di trasferimento "a domanda". Coglie altresì l'essenza del beneficio riconosciuto, individuabile nella radice organizzativa ed istituzionale dello ius variandi esercitato, contribuendo opportunamente a depotenziare argomentazioni che fondano sull'assenso postumo (le cui ragioni rimangono puramente soggettive e personali) una presunzione iuris et de iure di spontanea e libera volontà, secondo un'inversione logico giuridica che arriva ad obliterare il diritto all'indennità. L'appello è dunque respinto. Avuto riguardo al mutamento del quadro giurisprudenziale, le spese possono essere compensate.

Perché non  viene condannata alle spese di giustizia solo l’amministrazione ricorrente? ”. 

martedì 12 giugno 2012

CARTELLINI MARCATEMPO - FALSO IDEOLOGICO E TRUFFA



Corte di Cassazione Penale sez. V 21/5/2012 n. 19299


Marcatempo - falsa attestazione – 


Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, documenti che, peraltro, non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla P.A. (Sez.U, n. 15983 del 11/04/2006, Sepe, cui si è conformata la successiva giurisprudenza: La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa lapresenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli dipresenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili …(omissis)

DIVIETO DI SOSTA - VALE IL VERBALE SUCCESSIVAMENTE NOTIFICATO ALL'INTERESSATO E NON ANCHE QUELLO POSTO SUL LUNOTTO DELL'AUTOVETTURA


La Corte di Cassazione Civile sez. IV 25/1/2012 n. 1067 sentenzia che deve ritenersi valido, ai fini delle ragioni che hanno determinato la sanzione e della dimostrazione della notifica,  il verbale successivamente notificato al proprietario del veicolo e non quello lasciato sul lunotto al momento dell’evento.

lunedì 11 giugno 2012

ASSENZE DAL LAVORO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE


Può essere interessante l’interpellanza posta al Ministero del Lavoro, riguardo alle assenze dei pubblici dipendenti causate da eventi straordinari, quali il notevole flusso di neve caduta, tale da impedire il raggiungimento del luogo di lavoro. Il Ministero, con risposta n. 15 del 7giugno 2012 ,  ha  differenziato il  settore pubblico da quello  privato, specificando che:
a) nel settore pubblico , ha ritenuto che la mancanza della presenza del dipendete a causa dei motivi summenzionati, possa essere ascrivibile ad ipotesi non imputabili al lavoratore, per impossibilità sopravvenuta. Nella fattispecie, tale situazione dovrebbe essere paragonata al cosiddetto factum principis, considerato quale provvedimento d’autorità di chiusura degli uffici pubblici a causa della neve.
B) nel settore privato, il Ministero ha ritenuto, invece, il provvedimento paragonabile  al divieto della circolazione dei mezzi privati sprovvisti delle apposite catene, che non costituisce impedimento di carattere assoluto dell’effettuazione della prestazione lavorativa.
Le due fattispecie prese in esame, liberano in sostanza  il lavoratore da eventuali responsabilità disciplinari,  ed il datore di lavoro, nel caso di cui al capo B), di corrispondere la diaria giornaliera dello stipendio, atteso che comunque il lavoratore del settore privato può fruire dei giorni di permesso retribuito, fermo restando le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale. Nel primo caso, cui al capo A), invece, deve considerarsi un assenza giustificata retribuibile.