sabato 26 maggio 2012

IL TAR ANNULLA IL TRASFERIMENTO DI UN MILITARE - PERCHE' COMPENSARE LE SPESE DI GIUDIZIO??


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) con sentenza n. 363/2012 ha annullato l'ordine di trasferimento di un militare, poiché posto in essere con «modalità inutilmente e particolarmente pregiudizievoli per le esigenze familiari». Nella circostanza il trasferimento avviene successivamente all’impugnazione da parte del militare del rapporto informativo, con richiesta di accesso agli atti. Sembrava una palese ritorsione da parte dell’amministrazione della Difesa.


Ciò che ancora la Giustizia Amministrativa trova difficile fare, seppure le ragioni siano attribuite al ricorrente e non all’amministrazione resistente , è addebitare le spese alla parte soccombente, quando questa è l’’amministrazione pubblica che ha suscitato l’azione legale della controparte, ma decide quasi sempre per la solita compensazione delle spese, adducendo motivi più o meno valenti. Non vi è invece alcuna difficoltà addebitarle al dipendente pubblico qualora sia questo a soccombere in giudizio. La  Cassazione si è espressa sulla debenza delle spese di giudizio , affermando che le stesse devono essere a carico della parte soccombente, ma la giustizia amministrativa pare trovi sempre qualche difficoltà nel volerle attribuire all’amministrazione Pubblica, seppure essa sia rappresentata dall’avvocatura dello Stato , che ad onor del vero, oggi, deve comunque essere individuata nell’azione e nella responsabilità di un singolo soggetto. In conclusione, per far valere le proprie ragioni, innanzi ai giudici amministrativi, si deve in qualche modo pagare il pegno, anche davanti ad azioni, a dir poco, persecutorie.

Sarebbe il caso di interessare la Corte Europea per la garanzia dei diritti dell’uomo “militare" ?

INCIDENTE STRADALE - VA RISARCITO ANCHE IL FERMO TECNICO DEL VEICOLO


La Corte di Cassazione Civile n. 6907, sez. III del 8/5/2012  ha sentenziato a favore del danneggiato di un sinistro stradale, prevedendo che debba essere risarcito anche per il  fermo tecnico del veicolo.

AUTOVELOX - POSTAZIONI FISSE - STRADE URBANE - INTERVIENE LA CORTE COSTITUZIZONALE


Anche la Corte Costituzionale con ordinanza n. 60 del 19 marzo 2012, dopo innumerevoli sentenze della Corte di Cassazione, sulla caratteristiche delle strade urbane a scorrimento veloce, interviene e chiarisce  che le postazioni fisse degli autovelox possono essere installate esclusivamente su quelle strade che possiedono le caratteristiche minime previste dal codice della strada, senza che i Comuni , con l’avvallo delle Prefetture compiacenti, possano arbitrariamente derogarvi adducendo come giustificazione, la necessità di garantire la sicurezza.

venerdì 25 maggio 2012

SANZIONI DISCIPLINARI - INTERPELLO N. 11/2012 - IN RISPOSTA AL SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE




Sindacato delle Professioni Infermieristiche chiede entro quale termine perentorio la sanzione disciplinare di un pubblico dipendente può essere impugnata davanti l’ufficio provinciale del lavoro stante l’inapplicabilità dell’art. 7 della L. n. 300/1970”. Anche le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle sanzioni disciplinari possono essere trattate dalle nuove commissioni di conciliazione che, per effetto del mutamento di procedura, potrebbero successivamente proseguire nella trattazione del contenzioso nella veste di collegio arbitrale. le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possano essere impugnate sia attraverso l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., nonché mediante le procedure arbitrali ex artt. 412 e 412 quater, ferma restando comunque l’esperibilità dell’azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali.

INCIDENTE STRADALE - REATO DI FUGA


Se si tampona un’autovettura lievemente e non ci si ferma a soccorrere l’automobilista tamponato che ha subito un lieve trauma cranico “colpo di frusta” non si incorre nel reato di omissioni di soccorso, dato il tipo di conseguenze del sinistro,  ma nel reato di pericolo  (art. 189 c.d.s. cd reato di fuga), che ne deriva dalla fuga del soggetto dal luogo dell’investimento così da impedire o comunque ostacolare l’accertamento della propria identità personale. Cassazione n. 17220 del 9 maggio 2012.

LAVORO - COMPORTAMENTI DENIGRATORI E VESSATORI - VIOLENZA PRIVATA


I comportamenti denigratori e vessatori di un superiore sul luogo di lavoro, nei confronti dei dipendenti, integrano il reato di “violenza privata”Corte di Cassazione Penale n. 12517/2012, sez. VI del 3/4/2012

RESPONSABILITA' DEL MEDICO - NORMALI CANONI DI PRUDENZA


La responsabilità del medico deve essere addebitata qualora non usi i normali canoni di prudenza e visiti approfonditamente , in una prima visita di controllo presso il pronto Soccorso, il malato che esterna un malore.  Corte di Cassazione Civile n. 6275, sez. III del 20/4/2012

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALLA GUIDA DI UNA BICICLETTA


La Corte di Cassazione Penale sez. IV 19/3/2012 n. 10684 ritiene che sia perseguibile del reato di guida in stato di ebbrezza anche colui che conduce una bicicletta, anche se in questo caso non prevede la sospensione della patente di guida. La Cassazione penale sezione IV – sentenza 20.03.2012 n. 10912, invece, in merito alla confisca del mezzo, ritiene si possa applicare anche al conducente del veicolo, sebbene non intestatario, ma socio dell'azienda cui esso è intestato.
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ZTL - disabili - utilizzo;

Interessante la sentenza della  della Corte di Cassazione n. 7966 del 30 novembre 2011, che esplicità l'ipotesi della responsabilità penale o meno dell'utilizzo improprio del permesso di circolazione rilasciato agli invalidi

SCADENZA DELLA PATENTE DI GUIDA


Alla patente di guida non può applicarsi la norma di cui all'art. 7 d.l. n. 5/2012,  secondo cui i documenti di riconoscimento scadono nella data del proprio compleanno.
Il Ministero Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale Motorizzazione – Divisione 5, concircolare n. 6193 RUdel 05.03.2012, ha precisato che “Nonostante la patente di guida rientri  nel novero dei documenti di riconoscimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del citato D.P.R. n. 445/2000, con nota del 22 febbraio 2012, si continua ad applicare, quale norma di carattere speciale, l’articolo 126 del Codice della Strada.

INCIDENTE STRADALE - DEFINIZIONE

Guida in stato di ebbrezza - l'incidente non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse. Infatti, la  Corte di Cassazione Penale sez. IV 26/2/2012 n. 6381, ai fini dell'applicazione delle aggravanti previste del c.d.s., ritiene sia definibile incidente stradale , anche quello  occorso esclusivamente al singolo conducente

ASSICURAZIONE - SI PUO' ASSICURARE UN VEICOLO NON PROPRIO


Più volte mi è capitato di disquisire con l’agente dell’assicurazione  RC auto  per questioni meramente tecniche  e connotabili alle norme che regolano la materia,  e  più volte è capitato di avere notizie fuorvianti e non corrispondenti alle norme ordinatrici. Per essere più chiari, atteso che nel web c’è ancora confusione sul fatto se si possa essere contraenti o meno di un’assicurazione rc per un’autovettura intestata ad un’ altra persona, allego la risposta dell ISVAP, di seguito riportata.

 Il contraente della polizza può essere una persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato?
Puoi stipulare una polizza r.c. auto a tuo nome anche se il veicolo non è di tua proprietà. Ricorda comunque che la classe di bonus-malus indicata sull’attestato si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente. Il contraente può essere diverso da una annualità all’altra e può utilizzare la classe bonus-malus del proprietario del veicolo, purché questi rimanga invariato.

SE IL VIGILE SBAGLIA E NON RICORDA ALCUNI DATI IN RIFERIMENTO ALLA CONTESTAZIONE - SI PROCEDE CON QUERELA DI FALSO


Il vigile  che ha elevato una contravvenzione non è tenuto a ricordare tutti i particolari dell'auto indicata nel verbale di infrazione. Lo fa notare la Corte di Cassazione Sez. sesta Civ. - Sent. del 25.01.2012, n. 1069,che ha convalidato una multa per sosta vietata recapiata a un automobilista per un presunto divieto di sosta. Il vigile aveva scritto che l'auto era parcheggiata a ridosso delle strisce pedonali ma l'automobilista sosteneva che si era trattato di un errore e che l'auto non era la sua. In effetti il vigile sentito nel corso del processo aveva sbagliato ad indicare il colore dell'auto. Il tutto però deve essere dimostrato con la querela di falso.

SEQUESTRO DEL VEICOLO E FERMO AMMINISTRATIVO - DIFFERENZE


CircolareMinistero dell'interno 25/1/2012 prot.300/A/580/12/101/20/21/4

Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo e violazione dell'articolo 334 del Codice Penale
Nell'ambito dell'attività di controllo svolta dagli organi di polizia stradale, sono state manifestate problematiche interpretative in ordine alle sanzioni applicabili nei confronti della persona che circoli alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo, secondo le disposizioni degli artt. 213 e 214C.d.S.
Allo scopo di fornire un indirizzo unitario che orienti univocamente l'attività di cui trattasi ed alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali che hanno interessato la problematica,ai sensi dell'art. 11, comma 3, C.d.S., con la presente direttiva si forniscono chiarimenti sulle sanzioni applicabili nei casi sopraindicati, che si sostituiscono ed abrogano tutte le indicazioni in precedenza fornite da questo Dicastero in note, pareri ocircolari.
Circolazione di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo
Nei confronti della persona, sia essa il trasgressore nominato custode, il proprietario affidatario del veicolo sequestrato ovvero persona diversa dal custode, sorpresa a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S., trovano sempre applicazione le disposizioni dell'art. 213, comma 4, C.d.S.
Qualora a far circolare il veicolo sia lo stesso custode, la sanzione di cui trattasi, secondo un recente ed autorevole orientamento giurisprudenziale (1), non concorre con quella dell'art. 334 C.P. in quanto la disposizione del Codice della Strada, essendo norma speciale, prevale su quella dello stesso art. 334 C.P. e ciò anche in ragione dell'assenza di una precisa clausola di riserva penale che non è presente nell'art. 213 C.d.S.
Naturalmente, tuttavia, le sanzioni dell'art. 334 C.P. restano comunque applicabili ove la condotta del custode che fa uso del veicolo non sia limitata alla mera utilizzazione dello stesso, attraverso la sua circolazione sulla strada, ma sia caratterizzata da attività ulteriore che manifesta chiaramente la volontà di distruggerlo o di disperderlo o comunque di sottrarlo definitivamente all'esecuzione della confisca amministrativa.
In ogni caso, inoltre, nei confronti della persona nominata custode che, anche allo scopo di favorire l'abusiva circolazione con il veicolo oggetto del sequestro, abbia provveduto a rimuovere i sigilli apposti dall'organo di polizia stradale che aveva disposto il sequestro amministrativo, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 349 C.P. che, in nessun caso, possono determinare conflitto apparente di norme con le disposizioni dell'art. 213, comma 4, del Codice della Strada.
2.      Circolazione di veicolo sottoposto a fermo amministrativo
Le indicazioni operative riportate al numero 1 della presente direttiva trovano parziale applicazione anche nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Sia pure per ragioni diverse, chiarite da recenti indirizzi giurisprudenziali in materia , infatti, in caso di abusiva circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214, nei confronti della persona nominata custode ovvero che comunque conduce il veicolo sottoposto a fermo avendo consapevolezza della misura limitativa della circolazione, trovano applicazione le sole sanzioni del comma 8 dell'art. 214 C.d.S. Resta, in ogni caso, esclusa l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 334 CP che, essendo riferibili solo ai veicoli oggetto di sequestro, non possono in nessun caso trovare estensione analogica ai casi di fermo amministrativo. Infatti, le due misure interdittive della circolazione di cui agli artt. 213 e 214 C.d.S., avendo presupposti e finalità completamente diverse, non possono in nessun caso essere assimilate tra loro ai fini dell'applicazione delle richiamate sanzioni di cui all'art. 334 CP. In tal senso, il rinvio alle procedure del sequestro amministrativo contenuto nell'art. 214, comma 1-ter, del Codice della Strada, serve solo per definire le procedure di applicazione delle due misure ma, in nessun caso, può determinarne una completa identità.
Come per il caso del sequestro amministrativo, invece, anche in caso di rimozione dei sigilli apposti dagli organi di polizia stradale su un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 C.d.S., trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 349 CP.
LePrefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di volerestendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di PoliziaMunicipale e Provinciale.
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(1)V. Cassazione Penale, Sezioni Unite, 21.1.2011, n. 1963.

IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE NON ESCLUDE IL RICORSO AVVERSO LA SANZIONE ACCESSORIA

La sentenza della Corte di Cassazione Civile sez. II 21/12/2011 n. 28053,  precisa che “Alla stregua dell’indirizzo tracciato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 20544 del 2008, in tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all’art. 202 del codice dellastrada non influenza l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l’opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un’incompatibilità (oltre che un’implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico.”

PROPRIETARIO RESPONSABILE IN SOLIDO NON DEVE ESSERE A PRIORI RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE


Interessante sentenza del Giudice di Pace di Milano, n. 100117 dell'11/01/2012, nella quale specifica che il proprietario del mezzo, seppur responsabile in solido della violazione, non può essere individuato automaticamente come responsabile del mezzo, allorchè questo non venga accertato o vi siano prove che lo dimostrino (artt. 6 e 7 D.L.vo n. 150/2011).

AUSILIARI - LIMITI

La Corte di Cassazione II civile n. 28359 del 22.12.2011 ha ribadito i limiti dell'ausiliario del traffico nel contestare violazioni al c.d.s. diverse da quelle a lui pertinenti. Nella fattispecie ha contestato, ad un automobilista,  la violazione al c.d.s. relativa alla circolazione nelle corsie preferenziali designate alla percorrenza degli autobus

COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE - CONTESTAZIONI


Il ricorso avverso una contestazione a violazioni del c.d.s. non esonera dall'obbligo  di comunicare i dati del conducente  senza un giustificato motivo. Corte Costituzionale n. 210/2011. La sentenza in esame non riconosce l'incostituzionalità dell'art. 126 Bis del c.d.s. ma non  escluse l'esistenza dei motivi ostativi alla comunicazione dei dati del conducente del mezzo. Si ritiene  perciò  che la pendenza di un ricorso alle contestazioni di merito è un plausibile e giustificato motivo all'omissione della comunicazione dei dati del conducente del mezzo. La Corte costituzionale , con sentenza n. 27/ 2005, «pur non affrontando ex professo il tema», ebbe ad affermare – osserva sempre la difesa statale – che «in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione», dovendo la contestazione ritenersi definita solo «quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi».
Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 5 settembre 2011,n. 7157, chiarisce la non sussistenza dell’omissione collaborativa da parte del cittadino qualora questi non indichi le richieste generalità del conducente. Il ricorso difatti costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione dei dati della persona che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione del codice della strada, come già affermato dalla circolare del 29 aprile 2011, n. 3971 dello stesso Ministero. L’applicazione dell’art. 126 bis, comma 2, del codice della strada, in base al quale è statuito l’obbligo del proprietario alla comunicazione dell’identità del conducente, non può ritenersi applicabileprima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.




AUTOVELOX - NULLO IL VERBALE SE L'INFRAZIONE NON E' ACCERTATA DA UN AGENTE DI POLIZIA

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7785 del 5 aprile 2011 ha stabilito che è nullo il verbale di accertamento qualora non emerga in esso, la circostanza che la rilevazione dell'infrazione è stata fatta da un agente preposto al servizio di polizia stradale. 

ORDINANZA INGIUNZIONE VA EMESSA ENTRO 180 GIORNI



Circolazione stradale - Art. 203 del Codice della Strada - Ricorso al Prefetto avverso i verbali - Termini per la raccolta dati e pronuncia - Cumulabilità - Il Prefetto, per lo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione può avvalersi del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e di 120 giorni per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l'eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della scadenza del termine massimo prescritto di 60 giorni) degli atti di competenza da parte dell'organo accertatore.

La suprema Corte precisa  che i tempi per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non sono 210 ma bensì 180. Una ipotesi in cui possono essere aggiunti gli ulteriori 30 giorni si verifica quando viene sentito il ricorrente a seguito della richiesta di audizione, oppure,  quando il ricorso viene inviato al Prefetto e non al Comando verbalizzante, atteso che in tal caso i 60 giorni di tempo per produrre le memorie slittano ulteriormente in attesa che l'atto venga a loro inviato dal Prefetto. La S. C. con la sentenza n. 12219 del 6 giugno 2011 ha voluto altresì  precisare che il termine perentorio dei 180 viene assolto dal momento dell'emissione dell'ordinanza e non da quello della notifica. 

OBBLIGO DELLA SEGNALAZIONE DI TUTTE LE POSTAZIONI DI CONTROLLO



Obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità - DL 117/2007 -estensione a tutte le postazioni di controllo

giovedì 24 maggio 2012

PATENTE - ART. 216 BIS C.D.S. - COMUNICAZIONE DEI DATI IN PENDENZA DI UN RICORSO


Il ricorso avverso una contestazione a violazioni del c.d.s. non esonera dall'obbligo  di comunicare i dati del conducente  senza un giustificato motivo. Corte Costituzionale n. 210/2011. La sentenza in esame non riconosce l'incostituzionalità dell'art. 126 Bis del c.d.s. ma non  escluse l'esistenza dei motivi ostativi alla comunicazione dei dati del conducente del mezzo. Si ritiene  perciò  che la pendenza di un ricorso alle contestazioni di merito è un plausibile e giustificato motivo all'omissione della comunicazione dei dati del conducente del mezzo. La Corte costituzionale , con sentenza n. 27/ 2005, «pur non affrontando ex professo il tema», ebbe ad affermare – osserva sempre la difesa statale – che «in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione», dovendo la contestazione ritenersi definita solo «quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi».
Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 5 settembre 2011,n. 7157, chiarisce la non sussistenza dell’omissione collaborativa da parte del cittadino qualora questi non indichi le richieste generalità del conducente. Il ricorso difatti costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione dei dati della persona che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione del codice della strada, come già affermato dalla circolare del 29 aprile 2011, n. 3971 dello stesso Ministero. L’applicazione dell’art. 126 bis, comma 2, del codice della strada, in base al quale è statuito l’obbligo del proprietario alla comunicazione dell’identità del conducente, non può ritenersi applicabileprima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi. 




NULLA LA NOTIFICA EFFETTUATA NELLA VECCHIA RESIDENZA INDIVIDUATA DAL PRA

La II sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza 2 settembre 2011 n. 18049 ha deciso che è nulla la notifica della multa presso l’indirizzo ancora risultante dal Pubblico registro automobilistico se il destinatario si è trasferito. Sebbene l’articolo 201 del codice della strada stabilisce che “le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, al domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione”, non può essere legittimata la notifica virtuale”. Nel caso di specie , le notificazioni, sia esse ordinarie o postali, devono seguire le formalità di cui all’art.140 c.p.c. :"  il deposito della copia presso la casa comunale el’affissione del relativo avviso, in busta chiusa, alla porta dicasa, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, oltre adargliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento". 

COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE DEI VEICOLO - ART.126 C.D.S.


La sentenza n. 11185 del 20 maggio 2011, la Corte di Cassazione ha affermato che il proprietario del veicolo non è tenuto a comunicare i dati del conducente se la contestazione della violazione è stata notificata tardivamente. I giudici hanno considerato un principio di diritto,ex art. 363 del c.p.c., ritenendo la questione di particolare rilevanza: lo sforzo mnemonico richiesto al proprietario del veicolo deve essere limitato.
“Lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo– afferma la Corte – è esigibile solo se contenuto inragionevoli tempi. Pertanto l’obbligo del proprietario, quello di comunicare entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione i dati personali e della patente del conducente il veicolo al momento della commessa violazione, può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva di detto verbale”.
Non è rilevante che il primo verbale , relativo alla violazione principale, non sia stato oggetto di opposizione.
I giudici, riguardo alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126bis del c.d.s., qualora essasia pervenuta tardivamente , oltre i termini prescritti, va escluso l'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare i dati del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione;con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata,successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento”

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - RIFIUTO ALCOOTEST - DEPENALIZZAZIONE


Corte di Cassazione Penale sez. IV 22/4/2011 n. 16126
Sintomatico a seguito di rifiuto - reati commessi prima del 30 luglio 2010 - il fatto relativo alla guida in stato di ebbrezza, in ragione del favor rei deve essere applicato nella misura più lieve che per effetto della legge 120/2010 non costituisce più reato
(omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza pronunziata in data 8 giugno 2010, il G.I.P. del Tribunale di Ravenna applicava, ex artt. 444 e segg. cpp a xx  quale responsabile del reato continuato di guida in stato di ebbrezza alcoolica e di rifiuto di sottoporsi ai previsti accertamenti tecnici per la verifica, nei conducenti di veicoli a motore, dello stato di alterazione fisica e psichica, derivante dall'ingestione di bevande alcooliche, la pena di giorni .. di arresto e di Euro .. di ammenda, sostituita la pena detentiva, con Euro .. e quindi determinando la pena complessiva in Euro .. di ammenda - pena sospesa -.
Era altresì disposta la confisca e la vendita del veicolo nonchè la sospensione della patente di guida per mesi ... 
Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato personalmente lamentando, con una prima censura, il difetto di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento, à sensi dell'art. 129 cpp. e, con una seconda censura, la carenza di motivazione in ordine alla statuizione concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fissata in .. e quindi in misura pari al doppio del periodo edittale minimo.
Con requisitoria scritta in atti, il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso, attesa l'infondatezza di entrambi i motivi di ricorso, essendo sufficiente l'enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica dell'insussistenza di condizioni per far luogo al proscioglimento ex art. 129 cpp e non sussistendo uno specifico obbligo di motivazione qualora la durata della disposta sospensione della patente di guida non si discosti dal minimo edittale,in modo apprezzabile: fattispecie verificatasi nel caso di specie in cui si è fatto luogo al cumulo dei periodi si sospensione previsti per ciascuno dei reati commessi.
Rileva preliminarmente la Corte che la violazione sub A, va ricondotta all'illecito di cui all'art. 186 commi 1 e 2, lett. a) cds, attualmente punito, per effetto della novella Introdotta dall’articolo 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, con sanzione amministrativa. Il reato , infatti, veniva accertato sulla base di elementi sintomatici (come anche riportato nel capo di imputazione) ad inequivoca dimostrazione dello stato di ebbrezza alcoolica; donde, in conformità all'insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., ex multis Sez. 4 n. 48026 del 4 dicembre 2009, dep. 16 dicembre 2009 , imp. P.G. in proc. F.; Sez. 3 n. 48023 del 6 novembre 2008, dep. 23 dicembre 2008, imp. P.G. in proc. S.) pel principio del favor rei, la sussistenza della fattispecie meno grave, atteso il difetto di acquisizione dell'accertamento del tasso alcoolico nel sangue dell'imputato, rifiutatosi di sottoporsi alle prove con etilometro. Ne discende che, à sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'imputato va prosciolto dal suddetto addebito, perchè il fatto non è attualmente preveduto dalla legge come reato, con conseguente annullamento senza rinvio, in parte qua, della sentenza impugnata.
Quanto all'altra residua imputazione, l'impugnata sentenza deve essere del pari annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso. Esclusa l'applicabilità nella fattispecie del disposto dell'art. 620 lett. l) cpp e posta, peraltro, la sopravvenuta modifica per effetto dell'jus superveniens, degli elementi già valutati dalle parti ai fini della determinazione pattizia della pena complessivamente applicabile per entrambe le violazioni ascritte all'imputato, il Tribunale di Ravenna dovrà procedere a nuovo esame dell'imputazione sub B, di cui all'art. 186 C.d.S., commi 2 e 7 (per essersi l'imputato rifiutato, nelle medesime circostanze descritte al capo A, di sottoporsi all'alcooltest, ai fini dell'accertamento dello stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze alcooliche) agli effetti della rideterminazione sia della pena alla stregua delle valutazioni discrezionali, al giudice di merito rimesse e disciplinate dagli artt. 132 e segg. cod. pen., sia della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla imputazione di cui all'art. 186 comma 2, lett. a), perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato .
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla residua imputazione e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna, per l'ulteriore corso.

GIUDICE DI PACE - COMPETENTE ANCHE PER SOMME SUPERIORI


Il giudice di pace è competente a giudicare le sanzioni amministrative, anche se la  somma per la quale si ricorre è superiore a quella indicata per i massimali di competenza. Nella fattispecie trattavasi di violazioni al c.d.s. sequenziali, per la somma complessiva di 24.000 Euro. Cosi ha deciso la sentenza della Corte di Cassazione Civile sez. II 21/3/2011 n. 6463.

NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE - MANCATO RICEVIMENTO . CONSEGNA AL CUSTODE


Corte di Cassazione Civile sez. II 12/4/2011n. 8284
Riscossione - Cartella esattoriale -Notifica - Dichiarazione - Mancato ricevimento - Sanzioni - L. n. 890del 1992, art. 7 - Art. 139 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1.      - L'avvocato M.T. impugna la sentenza n.  1985  del2005, depositata il 14 marzo 2005, del Giudice di Pace di Roma che rigettava la sua opposizione avverso la cartella esattoriale n. …,  deducendo  di  non aver mai ricevuto la notifica dei  verbali  di  violazione  alle  norme  del Codice della Strada che avevano dato luogo a tale richiesta.    
2. - Il Giudice di  Pace  rigettava  il  ricorso,  rilevando  che  dalla documentazione esibita dal Comune  di  Roma,  costituitosi  a  giudizio  con funzionario, risultava che "i verbali erano stati ritualmente  notificati  amezzo servizio postale nei termini di legge, ai sensi dell'art. 149  c.p.c., che prevede tale notifica quando, come nel caso di specie, la stessa non sia vietata". Non era quindi applicabile l'art. 139 c.p.c. "in quanto lo  stesso prescrive l'invio della raccomandata quando l'ufficiale giudiziario notifica nelle mani del portiere o di un vicino che accetti l'atto".    
3. - Il ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo lamenta  la nullità della notifica dei verbali contravvenzionali, avvenuta  a  mani  del portiere del suo stabile, senza che l'ufficiale postale  effettuasse  alcuna ricerca del notificando o di un suo familiare o addetto alla casa.  Aggiunge che non gli era stata inviata alcuna raccomandata circa l'avvenuta  notifica al portiere ex art. 139 c.p.c., comma 4. Deduce quindi  violazione  e  falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., commi 2 e 3 e della L. n. 890  del  1992, art. 7, comma 3. Col secondo deduce vizi di motivazione.    
4. - Resiste con contro ricorso il Comune di Roma,  il  quale  deduce  la regolarità del procedimento di notifica, posto che l'ufficiale  postale  con"l'apposizione  della  crocettatura  della  casella  stampata  sulla   busta concernente il verbale di accertamento, relativa alla consegna al  portiere,presuppone ovviamente la infruttuosa ricerca del destinatario e  il  mancato preventivo rinvenimento delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.".
5. Attivata la procedura ex art. 375  c.p.c.,  la  Procura  Generale  ha concluso per iscritto per l'accoglimento del ricorso.

6. - Il ricorso è fondato. Infatti, deve intendersi  nulla  la  notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna  al  portiere  dello  stabile,senza attestazione dell'avvenuta  ricerca  delle  altre  persone  abilitate,attestazione che può avvenire  anche  con  la  crocettatura  delle  apposite caselle nel relativo modulo. In tal senso il costante orientamento di questa Corte (vedi tra le altre,  Cass.  Sezioni  unite  2005  n.  11332).  Nè  può desumersi il compimento di tale attività dal solo fatto che la consegna  sia stata effettuata al portiere, come deduce  la  difesa  dell'avvocatura,  non risultando alcunché dalla notifica.    
7. - Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto -  in  quanto dall'accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio  di  fondatezza dei motivi posti a base dell'opposizione  -  è  consentito  in  questa  sede pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ed accogliere l'originaria opposizione.  
8. — Le spese seguono la soccombenza anche per il merito.   
P.Q.M.

LA CORTE    accoglie il ricorso,cassa senza rinvio il  provvedimento  impugnato e,decidendo  nel  merito,  in  accoglimento dell'opposizione  originariamente proposta al Giudice  di Pace,  annulla  la  cartella  esattoriale opposta. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidatein 500,00  Euro per onorari e 100,00 Euro per spese per ilgiudizio  di  merito,  nonchè  in 400,00 Europer  onorari  e  200,00  Euro  per  le spese  del  giudizio  di legittimità, oltre accessoridi legge.

VERBALE - QUERELA DI FALSO


Sono interessanti le argomentazioni della sentenza della Corte di Cass. Civ. Sez. II  n. 8713/2011, nella quale si affronta la necessità di proporre la querela di falso innanzi ad un verbale ritenuto atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 del c.c.,  redatto dai vv.uu. di Napoli. Rinvio alla lettura della sentenza.

AUTOVELOX - POSTAZIONE FISSA - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO - NON PUO' ESSERE IDENTIFICATA DAL PREFETTO PER MERA DISCREZIONALITA'


Secondo la Cassazione l'automobilista che ha preso una multa può impugnare la sanzione contestando il posizionamento dell'autovelox fisso. Questa scelta, infatti, non rientra nell'ambito dell'attività discrezionale della pubblica amministrazione ma deve avvenire nel pieno rispetto dei parametri contenuti nel codice della strada. Lo ha affermato la seconda sezione civile della cassazione con sentenza 3701/2011 che ha accolto il ricorso di un automobilista multato per eccesso di velocità da un autovelox fisso. Secondo il trasgressore la via non aveva i requisiti per essere definita “strada urbana di scorrimento” con la conseguenza che la sanzione doveva essere annullata. Il tribunale ha respinto la domanda affermando che far rientrare una strada tra quelle urbane di scorrimento rappresenta una questione di discrezionalità tecnica riservata agli organi della pubblica amministrazione. La Cassazione, però, ha rovesciato il verdetto affermando che esula dalla discrezionalità amministrativa l'inclusione di una strada nell'elenco contenuto nel decreto del Prefetto e che, di conseguenza, il giudice può valutare che sia stata valutata la normativa.

ZTL - CONTESTAZIONE IMMEDIATA - MOTIVAZIONE


Corte di Cassazione Civile sez. II 25/2/2011 n. 4725
Accesso abusivo nella ZTL - varchi elettronici - necessità di indicare dettagliatamente il motivo per il quale non si è proceduto alla contestazione immediata - esclusione - applicazione della continuazione per violazioni reiterate nel tempo - esclusione

LA REVISIONE DELLA PATENTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA


Tribunale Amministrativo Regionale Lazio sez. I ter 11/8/2010 n. 30636
Il provvedimento di revisione della patente deve essere motivato puntualmente
(omissis)
FATTO 
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 15 luglio 1991 e depositato il 16 luglio seguente, il ricorrente impugna il provvedimento di cui alla nota in data 24 giugno 1991, con il quale la Prefettura di Roma lo ha invitato a presentarsi “presso l’ufficio prov. le della M. C. T. C. di Roma per essere sottoposto, previa prenotazione, a nuovo esame di idoneità” per la revisione della patente di guida, “perché transitava sulla corsia preferenziale di via Cicerone”, chiedendone l’annullamento.
A tale fine deduce i seguenti motivi di impugnativa:VIOLAZIONE ART. 89 D. P. R. 15 GIUGNO 1959, N. 393. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA’ MANIFESTA. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. La formulazione della disposizione in argomento è chiara nel prevedere che il potere amministrativo nella stessa contemplato “possa essere esercitato in base ad una valutazione discrezionale ma fondandosi sempre su adeguati accertamenti dei relativi presupposti, il che richiede lo svolgimento di una istruttoria e la relativa motivazione adeguata e conseguente”. Nella specie, tali principi sono stati violati.
L’unico elemento di riferimento è, infatti, il verbale n. 292912 dei vigili urbani, del tutto privo di indicazioni su “dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o sulla idoneità” E’ da aggiungere che l’infrazione contestata è comune nella circolazione cittadina e da essa non sono in alcun modo desumibili elementi per ritenere venuti meno i requisiti in questione.
Con atti depositati in date 22 luglio 1991, 16 settembre 1991 e 23 febbraio 2010 si sono costituite le Amministrazioni intimate, astenendosi – nel prosieguo – dal depositare memorie e/o documenti.
Con ordinanza n. 1132/1991 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione.
Con memoria deposita in data 12 maggio 2010 il ricorrente ha sostanzialmente reiterato le censure sollevate.
All’udienza pubblica del 27 maggio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
1. 1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con il quale è stato invitato a sottoporsi ad un nuovo esame (teorico e pratico) di idoneità per la revisione della patente di guida, adducendo i vizi di violazione di legge (in particolare, art. 89 del D. P. R. 15 giugno 1959, n. 393, previsione ora rubricata sotto l’art. 128 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Tali censure sono fondate.
1. 2. L’art. 89 in argomento – nel disciplinare la “revisione della patente di guida”, al pari dell’attuale art. 128 del D. Lgs. n. 285/1992 – prescriveva che i prefetti e gli ispettori della motorizzazione civile potessero disporre la sottoposizione a visita medica o ad esame di idoneità dei “titolari di patente di guida qualora” sorgessero “dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti e della idoneità”.
Come più volte affermato in ambito giurisprudenziale, la revisione in esame va, pertanto, intesa non in termini di sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale (cfr. , tra le altre, Cass. Civ. , Sez. I, 12 gennaio 2000, n. 276; TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 30 aprile 2009, n. 1188), il quale presuppone un particolare grado di convincimento in ordine alla difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell’interessato, scaturito dal riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette il comportamento del titolare della patente di guida ai fatti stessi.
L’attivazione delle misure – ancorché non legata all’accertamento giudiziale della responsabilità del destinatario – risulta così indiscutibilmente connessa ad una cognizione – pur sommaria – dei fatti che giustificano l’iniziativa dell’Amministrazione e – nel contempo – logicamente dipendente da una valutazione positiva circa il potenziale compimento da parte del destinatario di violazioni delle prescrizioni dell’ordinamento in materia di circolazione stradale.
In base a tali rilievi, il provvedimento di revisione non può non essere assistito dall'indicazione di circostanze ed elementi concreti che pongano in dubbio l'idoneità alla guida, ossia “deve essere correlato alla presenza di elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l'idoneità tecnica del conducente alla guida, elementi che devono essere specificamente indicati" (cfr. , tra le altre, C.d.S. , Sez. VI, 9 aprile 2009, n. 2189; TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 12 giugno 2009, n. 970; T. A. R. Lombardia - Milano, sez. III, 17. 2. 2005, n. 390).
1. 3. Orbene, il provvedimento impugnato non risponde ai parametri sopra indicati.
Tale provvedimento si limita, infatti, a richiamare la commissione da parte del ricorrente di un’infrazione alle norme disciplinanti la circolazione stradale ma è del tutto silente in ordine all’indicazione di presupposti e/o elementi atti a determinare l’insorgenza di dubbi circa l'idoneità dell'interessato alla guida.
In definitiva, va ravvisata l’illegittimità del provvedimento de quo in quanto quest’ultimo è totalmente carente sotto il profilo dell’esternazione da parte dell’Amministrazione delle ragioni specifiche ma anche di semplici indizi che inducano a dubitare della persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida in capo al ricorrente.
1. 4. A ulteriore supporto di quanto affermato depone, poi, anche il rilievo che, in numerosi precedenti giurisprudenziali, il giudice amministrativo ha avuto modo di affermare che “una sola infrazione alle norme del Codice della strada, pur se di una certa rilevanza, non può costituire di per sé e indipendentemente da ogni
valutazione dell'idoneità e capacità alla guida del conducente l'autovettura, il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino che richiede, pertanto, una puntuale motivazione" (T. A. R. Lombardia - Milano, sez. III, 26. 4. 2006, n. 1078; in terminis, T. A. R. Toscana, sez. I, 7. 2. 2005, n. 470; T. A. R. Marche, 7. 3. 2002, n. 217).
Posto che "il richiamo ad una violazione del codice della strada, ancorché grave” – quale potrebbe essere giudicata quella indicata nel provvedimento in epigrafe – “non può di per sé, giustificare l'avvio del procedimento per la revisione della patente ex art. 128, d. lg. 30 aprile 1992, n. 285, richiedendo tale norma una
motivazione adeguata in ordine alle ragioni della disposizione della revisione" (T. A. R. Sardegna, Sez. I, 29. 6. 2006, n. 1350), è doveroso pervenire alla conclusione che il provvedimento impugnato risulta privo del supporto motivazionale imposto dalla legge.
2. In definitiva, sulla scorta di quanto finora illustrato va riscontrata la fondatezza del ricorso, che va pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono – come di regola – la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente in € 1. 500, 00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, accoglie il ricorso n. 7141/1991 e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Prefettura di Roma di cui alla nota 24 giugno 1991, n. 697186/B, meglio indicato in epigrafe. 
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del ricorrente in € 1. 500, 00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
(omissis)


GLI AUTOVELOX VANNO PREVENTIVAMENTE SEGNALATI


Corte di Cassazione Civile sez. VI 13/1/2011 n. 680
Verbale di contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 142 CdS - autovelox - mancata indicazione nel verbale della presenza del cartello di preventiva informazione della presenza dell'apparecchio
(omissis)
PREMESSO
: che l'impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in riforma di quella di primo grado emessa dal locale Giudice di Pace, in accoglimento del gravame proposto dal sopraindicato Comune, ha rigettato l'opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso un verbale di contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 142 cit. cod., comma 8 accertato mediante apparecchiatura elettronica autovelox, tra l'altro e segnatamente ritenendo che la mancata indicazione nel verbale della presenza del cartello di preventiva informazione della presenza dell'apparecchio (che sarebbe stata accertata mediante sopralluogo dal primo giudice) non incidesse sulla validità della contestazione e che, peraltro, nel caso di specie, l'opponente non avesse indicato, ancor prima di "provare il suo percorso", il "tracciato" di provenienza, in funzione della dedotta assenza del cartello informativo sul tratto di strada concretamente impegnato; OSSERVA: il ricorso si palesa infondato in ordine al primo motivo, fondato quanto al secondo e terzo, alla stregua delle seguenti rispettive considerazioni:
PRIMO MOTIVO: violazione e falsa applicazione. D.L. n. 121, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002 e 
L. n. 241 del 1990, art. 3). La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. 12833/07, cui va aggiunta la successiva e conforme Cass. 7419/09), pur affermando la necessità ai fini della validità del verbale di contestazione della presenza della segnaletica di preventiva informazione degli automobilisti in transito, non esige tuttavia che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullità, indicata nel processo verbale; in mancanza, pertanto, di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non è censurabile l'affermazione di principio oggetto del mezzo d'impugnazione che non ha posto in discussione l'obbligatorietà dell'informazione in questione; sicchè quando la relativa ottemperanza sia stata comunque accertata o ammessa la mancanza di una espressa menzione dell'esistenza dei cartelli premonitori nel verbale di contestazione non ne inficia la validità, nè può invocarsi in contrario il principio della "trasparenza" degli atti amministrativi, tenuto conto dell'agevole verificabilità al riguardo della condizione in questione. SECONDO MOTIVO: violazione o falsa appliazione art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.L. n. 117, art. 3, comma 1 lett. conv. in L. n. 160 del 2007, insufficiente motivazione. Manifestamente fondate sono invece le censure contenute nei successivi due motivi, considerato che l'opponente nel ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale da una provinciale (la "(OMISSIS)") e di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell'autovelox. In siffatto contesto non sarebbe stato, dunque, sufficiente accertare l'esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale, essendo necessario invece verificarne, in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui all'art. 4 cit. D.L., perchè l'avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed a congrua distanza in, la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull'amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria. 
I rimanenti motivi, formulati solo in via subordinata dal ricorrente, rimangono assorbiti. Si propone, conclusivamente, il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo e terzo l'assorbimento dei rimanenti e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata". Tanto premesso, non essendo state depositate memorie di parte, nè formulate osservazioni in udienza, condividendo il collegio integralmente le ragioni della proposta del relatore, provvede in conformità, demandando al giudice di rinvio il regolamento delle spese de presente giudizio.
P.Q.M. 
LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo ed il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Acqui Terme in persona di diverso magistrato.


L'ASSICURAZIONE DEVE RISARCIRE IL DANNO ENTRO 60 GIORNI


Cass. Civile terza sez. sentenza n. 1083 del 18 gennaio 2011
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - RESPONSABILITA' PER "MALA GESTIO" NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO -
Il termine di adempimento di 60 giorni che la legge accorda all'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli per adempiere la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato rileva anche nei rapporti tra assicuratore ed assicurato, in quanto la colposa violazione di quel termine fa sorgere in capo all'assicuratore una responsabilità per mala gestio nei confronti dell'assicurato, se a causa del ritardo il risarcimento, capiente all'epoca del sinistro, sia divenuto incapiente; ricorrendo tale ipotesi l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato per l'intero risarcimento cui questi sia tenuto verso il danneggiato.

IL TERMINE PER LA NOTIFICA DEI VERBALI AL C.D.S. E' DI 90 GIORNI


Circolare del Ministero dell'interno prot. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010.
Interventi in materiadi notificazione delle violazioni – Art. 201 c.d.s. così come modificato dalla legge 120/2010.
La nuova norma riduce, da 150 a 90 giorni, il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di contestazione delle violazioni al c.d.s., qualora, invece, la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore il termine per la notifica all'obbligato in solido e di 100 giorni. Questi nuovi e diversi termini si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della legge in esame, cioè dal 13 agosto 2010. Per gli illeciti accertati in precedenza, invece,continuerà ad applicarsi il termine di 150 giorni. Sono stati,inoltre, integrati i casi in cui è possibile evitare la contestazione immediata di alcune violazioni (art. 201, co. 1-bis,lett. g) e g-bis) aggiungendovi quelli di accesso ai centri storici,alle aree pedonali, nonché nei casi di accertamento delle violazioni in materia di velocità non moderata ai sensi dell'art. 141, di circolazione contromano, di violazione della segnaletica stradale, di trasporto di persone e cose sui veicoli, nonché quelle relative al fermo, al sequestro e alla confisca amministrativa dei veicoli.
In tali ultime ipotesiindicate dalla nuova lettera g-bis) del co. 1-bis dell'art.201 c.d.s. Non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che siano state omologate ovvero approvate per il funzionamento in modo completamente automatico.
Tali strumenti devono però essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, co. 1, e fuori dei centri abitati, possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Problematiche operative
Nascono dubbi sulla contestazione del'art.141 del c.d.s. Accertata con un dispositivo di rilevamento omologato ove non vi sarebbe una valutazione soggettiva dell'organo accertatore, bensì un rilevamento con apparecchiatura omologata che rientrerebbe di conseguenza nei casi da contestarsi ai sensi della'rt. 142 del c.d.s., poiché la valutazione soggettiva dell'operatore trova supporto nella considerazione delle circostanze di tempo, di luogo, di traffico edi qualsiasi altra natura.

ZTL - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA


Trattandosi di una esenzione dal rispetto della limitazione imposta dallo stesso ente proprietario della strada, ove se ne ravvisi la necessità , l'ente deve usare la massima trasparenza ed imparzialità che deve connotare l'azione della p.a., non paiono sussistere motivi ostativi per il rilascio di permessi in deroga, da esporre sul veicolo . Per le modalità di rilascio e per individuare i requisiti degli aventi diritto il Comune dovrebbe predisporre un apposito regolamento,approvato con delibera di Giunta. E' consigliabile all'uopo una attenta valutazione ed una corrispondente motivazione del provvedimento, ponendo in evidenza l'interesse pubblico e la rispondenza del provvedimento adottato ad una esigenza atta a consentire da un lato le possibili necessità di taluni e dall'altro non penalizzare i residenti. Perciò, qualora ad una possibile domanda di un rilascio di un permesso in deroga, vi sia un rifiuto al rilascio , sarebbe opportuno richiedere copia del regolamento per valutarne la giusta applicazione.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA A CAUSA DEI FARMACI - RESPONSABILITA'


Corte di Cassazione Penale sez. IV 27/10/2010 n. 38121
Spetta al conducente l'onere di astenersi dalla guida se assume medicinali contenenti sostanze alcoliche non potendo invocare esclusione di responsabilità nell'ipotesi di accertata violazione ex art. 186 cds o 186 bis cds
(omissis)
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di M.D. avverso la sentenza in data 16.12.2009 della Corte di Appello di Genova che confermava quella del Tribunale di Savona in data 12.2.2009 con la quale la M. era stata condannata alla pena condizionalmente sospesa di mesi uno di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda con circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante oltre alla sospensione della patente di guida per mesi sei, avendola riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S. per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche con tasso alcolemico di 0,89 g/l, così provocando un incidente stradale (commesso il (OMISSIS)).
Denunzia il vizio motivazionale e la violazione di legge, poichè, essendo pacifico, perchè provato, che la M. il giorno del fatto aveva assunto farmaci fitoterapici in soluzione alcolica al 70% prescrittile dal medico, in sostituzione di psicofarmaci, per disturbi ansiosi, attacchi di panico ed altro, ed avendo la Corte ritenuto che l'esito positivo dell'alcoltest fosse derivato da tale assunzione di farmaci, erroneamente aveva concluso che l'imputata non era esente da colpa perchè a conoscenza della composizione del medicinale riportata sull'etichetta dei farmaci (e ciononostante si era posta alla guida dell'auto). Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
In effetti, la norma incriminatrice prescrive che è vietato guidare in stato di ebbrezza "in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche".
Nulla è precisato circa la natura di dette bevande ed è certo che il riscontrato tasso alcolemico dello 0.89 gr/l (confermato dal secondo alcoltest di 0.98 g/l) è davvero consistente, tanto da rientrare nell'ipotesi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b). Per non dire che il teste appartenente alla Polizia municipale ha riferito dello stato di squilibrio ed instabilità in cui versava la M..
Correttamente la Corte territoriale, condividendo la tesi del giudice di primo grado, ha ritenuto che non potesse escludersi la colpa dell'imputata dal momento che la stessa aveva dichiarato di aver assunto in tre occasioni nella medesima giornata un numero non meglio precisato di gocce di fitofarmaci in questione ed essendo evidente sui flaconi degli stessi l'indicazione della presenza di alcool, come precisato persino sulla prescrizione medica. La piena consapevolezza dell'imputata ricorrente della composizione alcoolica dei fitofarmaci ingeriti implica necessariamente l'integrazione degli estremi della colpa, non valendo comunque a scriminarla la tesi difensiva, peraltro smentita dall'indicazione della composizione alcolica anche sulla prescrizione medica, secondo cui non era stata informata dai medici della possibilità d'innalzamento del tasso alcolemico (circostanza, peraltro, che rientra nel notorio) a seguito dell'ingestione di tale tipo di farmaci e del fatto che la loro assunzione non le consentiva di porsi, poi, alla guida dei un'autovettura.
Invero, neanche la finalità terapeutica dell'ingestione di farmaci, in costanza della predetta consapevolezza della loro composizione alcolica, consente di elidere l'antigiuridicità della condotta, attesa la natura meramente colposa del reato contravvenzionale contestato: la ricorrente avrebbe dovuto, in ogni caso, astenersi dalla guida.
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

NOTIFICA - CARTELLA ESATTORIALE - IL CONCESSIONARIO DEVE DIMOSTRARE L'AVVENUTA NOTIFICAZIONE


Corte di Cassazione Sezione tributaria 28/10/2010 n. 22041
Ricade sulla Concessionaria l'onere di provare la notifica della cartella esattoriale ed il suo contenuto
(omissis)
Fatto e diritto 
Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione: “1. La Serit Sicilia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 223/16/07, depositata in data 23.1.2008, con la quale è stato accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Siracusa con cui era stato rigettato il ricorso della stessa contribuente avverso alcuni avvisi di mora ed intimazioni di pagamento per tasse auto. La contribuente si è costituita con controricorso. 2) La ricorrente ha lamentato con l’unica doglianza la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 4 dpr 602/73, e dell’art. 2697 cc, concludendo la censura con il seguente quesito: “statuisca l’Ecc.ma Corte che la relata di notifica eseguita dal messo notificatore/ufficiale di riscossione, staccata dal plico chiuso e sigillato contenente la cartella esattoriale in un unico originale consegnato al destinatario, si sostanzia nella matrice di cui all’art. 26 comma quarto del dpr n. 602/73, costituendo pertanto prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento”; 3) ciò premesso, deve osservarsi che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la ragione, posta dalla CTR a base della decisione, si fonda su un duplice ordine di profili, il primo dei quali è costituito dalla considerazione che “per tre avvisi e due intimazioni si è anche accertata l’inesistenza o irritualità della notifica” mentre il secondo è rappresentato dal rilievo che “la Concessionaria in entrambi i gradi di giudizio non ha dato prova, in violazione del combinato disposto degli artt. 2697 cc e 26 quarto comma del dpr n. 602/1973, dell’effettivo contenuto delle cartelle che sono state notificate. In altri termini, questo Collegio è stato edotto del solo fatto che sono state notificate alcune cartelle, ma non è stato posto in condizione di sapere esattamente quali (perché la Concessionaria non le ha prodotte)”. Tutto ciò considerato, appare evidente come il quesito formulato sia incompleto, eludendo una delle autonome rationes decidendi della decisione impugnata, laddove il quesito deve essere invece formulato in termini esaustivi rispetto ai punti nodali della decisione senza costringere il giudice di legittimità a ricercare la conferenza della censura attraverso l’estesa lettura dell’intero ricorso, giacché, altrimenti, verrebbe a vanificarsi la ratio dell’innovazione normativa di cui all’art. 366 bis cpc. E ciò, senza considerare che nella specie la ricorrente, anche nell’intero corpo del ricorso, ha omesso di affrontare la questione relativa alla mancata prova delle cartelle effettivamente notificate, costituenti gli atti presupposti degli avvisi di mora e delle intimazioni di pagamento successivamente inviati. Ed è appena il caso di osservare che le ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare la motivazione della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell’impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;
considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori; ritenuto che nella specie difettano i requisiti indicati e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M. 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in euro 1.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

NOTIFICA AL CUSTODE SENZA ACCERTARE LA PRESENZA DELL'INTERESSATO - NULLITA'


Corte di Cassazione Civile sez.II 14/6/2010 n. 14287
La notifica nelle mani del custode è nulla quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contiene l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata
(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 7 febbraio 2006, il Giudice di pace di Napoli rigettava l'opposizione proposta da P.M. avverso cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
Il Giudice rilevava che l'ente opposto aveva depositato documentazione dalla quale si evinceva che i verbali indicati nella cartella esattoriale erano stati tempestivamente notificati all'opponente, con notifica effettuata nelle mani del portiere.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il P. sulla base di tre motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 139 cod. proc. civ. e della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8, nonchè vizio di motivazione.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di pace, le notificazioni dei verbali di contestazione effettuate al portiere dello stabile sarebbero mille, perchè dagli avvisi di ricevimento, tardivamente prodotti dal Comune di Napoli, non emerge altro che l'assenza del destinatario, mentre non vi è alcuna attestazione dello svolgimento delle attività prescritte dalle citate disposizioni, che individuano in via preferenziale i soggetti ai quali può essere consegnato l'atto da notificare in assenza del destinatario. L'ufficiale notificatore, inoltre, non ha effettuato l'adempimento prescritto dall'art. 139 cod. proc. civ., comma 4.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 201 C.d.S., anche in relazione agli artt. 200, 203 e 205 C.d.S., e dell'art. 333 reg. esec. C.d.S., nonchè vizio di motivazione.
Il Giudice di pace non avrebbe considerato la nullità delle copie dei verbali prodotti dal Comune, trattandosi di verbali difformi da quanto prescritto dal regolamento di esecuzione, non risultando dagli stessi, in particolare, gli estremi precisi della violazione.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 292 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, in quanto contraddittoriamente il giudice di pace ha, da un lato, dichiarato la contumacia dei resistenti, così accertando la regolarità della costituzione del rapporto processuale, e, dall'altro, ha ritenuto violato il contraddittorio con riferimento alle note depositate da esso ricorrente, a ciò autorizzato dal giudice.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che "in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dell'art. 139 cod. proc. civ., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. E' pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (Cass., S.U., n. 8214 del 2005; Cass., S.U., n. 11332 del 2005).
All'evidenza, il Giudice di pace, nel ritenere valide le notificazioni dei verbali cui si riferiva la cartella esattoriale opposta, non si è uniformato all'indicato principio, non avendo rilevato il mancato svolgimento degli adempimenti rimessi all'ufficiale notificatore nel caso in cui non possa procedere alla consegna dell'atto direttamente al destinatario dello stesso.
Il primo motivo va quindi accolto, con assorbimento degli altri, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Napoli, per nuovo esame della opposizione, alla luce dell'indicato principio di diritto.
Al Giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

NON SI DECURTANO I PUNTI A PROPRIETARIO DI VEICOLO NON IDENTIFICATO COME CONDUCENTE - ART.126 BIS


Corte di Cassazione Sezioni unite civili 12/7/2010 n. 16276
Impossibilità di decurtare i punti al proprietario del veicolo non identificato come trasgressore
(omissis)
Svolgimento del processo
G. M. M. propose tempestivo ricorso al Giudice di Pace di Roma ai sensi dell’art. 204 bis Dlgs. 30.4.1992. n. 285 (Nuovo Codice della Strada), in relazione all’art. 22 L. 24.11.1981 n. 689, in opposizione avverso un processo verbale di contestazione di un illecito stradale notificatogli il 20.4.2004 dalla locale Polizia Municipale (relativo alla violazione di cui agli artt. 41, co. 11 e 146 cit. Dlgs. per inosservanza dell’obbligo di arresto segnalato da luce semaforica rossa). L’opponente, tra l’altro e segnatamente, dedusse, in via incidentale, l’illegittimità per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, della sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, con il verbale comminatagli ai sensi dell’art. 126 bis citato codice, in qualità di proprietario dell’autoveicolo, con il quale sarebbe stata commessa l’infrazione, per l’ipotesi di mancata comunicazione, entro il termine di gg. 30, delle generalità e dei dati della patente di guida del conducente trasgressore.
L’opposizione, cui aveva resistito il comune di Roma, costituendosi con proprio funzionario, venne respinta, con compensazione totale delle spese, dal giudice adito con sentenza del 16.2.2005, depositata il 1.3.2005, sulla testuale motivazione che “le argomentazioni svolte dal ricorrente non offrono elementi di valutazione atti ad inficiare l’opposto verbale, atteso l’art. 334 del Reg. Es. C.d.S. e la mancata indicazione delle generalità del conducente al momento della commessa violazione”.
Avverso tale sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione, non resistito dall’amministrazione intimata, che è stato assegnato a queste Sezioni Unite.
Motivi della decisione
Nell’unico motivo di ricorso vengono dedotte “violazione e falsa applicazione di norme e di principi  di diritto con riferimento all’art. 126 bis, comma 2, cod. strada: violazione dell’art. 3 Cost. secondo la sentenza n. 27/05 della Corte Costituzionale: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5, c.p.c.), essenzialmente censurandosi la mancata considerazione della citata sentenza del  Giudice delle Leggi, che aveva risolto, con effetto sostanzialmente abrogativo della sanzione accessoria, nel senso prospettato dall’opponente, la questione incidentale proposta. 
Va innanzitutto premesso che la possibile questione di giurisdizione dell’AGO, implicata dai particolar motivi del mezzo d’impugnazione, diretto avverso la conferma di un provvedimento sanzionatorio diverso dalla sanzione pecuniaria, in considerazione della quale il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite, è stata già positivamente  risolta con sentenza di questo consenso n. 20544 del 29.7.2008, affermandosi il principio secondo cui “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodomici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti: mentre l’esclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., intaccandosi l’omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada”.
Sulla scorta del suesposto principio, che va confermato e che ben si attaglia al caso di specie, in cui la principale doglianza dell’opponente, l’unica ribadita nella presente sede, attiene all’applicabilità della sanzione accessoria suddetta, affermata la giurisdizione del giudice ordinario anche nei casi in cui l’impugnativa ex artt. 204 bis C.d.S. e 22 l. 689/81 attenga alla comminatoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, nella specie preannunciata nel verbale di contestazione dell’illecito notificato al proprietario, che il giudice di merito ha ritenuto legittima, agevole risulta l’accoglimento del ricorso. Il Giudice di Pace, infatti, non ha tenuto conto, a tal riguardo, della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12/24, 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26.1.2005 e pertanto già vincolante (ex artt. 136 co. I Cost. e 30 co. 3 L. 87/53) a guida di ius superveniens, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità, per contrarietà al principio della ragionevolezza, dell’art. 126 bis co. 2 Dlgs. 285/92, nella parte in cui disponeva che, in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione guida, entro il termine di gg. 30 dalla notifica, da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest’ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l’ulteriore sanzione pecuniaria di cui all’art. 180 co. 8 C.d.S. Tale decisione aveva comportato l’espunzione dall’ordinamento della norma censurata e, conseguentemente de qua, relativa ad una sanzione ormai non più irrogabile. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, casata senza rinvio, nella parte in cu ha espressamente confermato l’irrogabilità della decurtazione del punteggio e per l’effetto, non essendo necessari altri accertamenti di merito, questa Corte provvede direttamente ex art. 384 co. 1 u.p. c.p.c., all’accoglimento dell’opposizione, dichiarando l’opponente non assoggettabile alla decurtazione del punteggio. 
Giusti motivi, infine, considerati l’esito solo parzialmente favorevole dell’opposizione (che per quanto attiene alla pur confermata sanzione pecuniaria, non ha formato oggetto di ricorso), l’evidente errore del giudicante, verosimilmente non a conoscenza del giudicato costituzionale, pubblicato pochi giorni prima della decisione, e la mancata resistenza in questa sede dell’amministrazione intimata, comportano la dichiarazione di totale compensazione delle spese dell’intero processo, sia per il grado di merito, sia per quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla conferma della decurtazione del punteggio della patente di guida e, pronunziando nel merito, in parziale accoglimento dell’opposizione, annulla il verbale opposto, nella parte relativa alla suddetta sanzione.
Dichiara totalmente compensate tra le parti le spese dell’intero processo.
(omissis)

VERBALI ANNULLABILI SE LA DATA E' SBAGLIATA


Un giudice di pace convalidava una multa per eccesso di velocità ove la data sullo scontrino era errata ( indicava la data del giorno prima) ed era stata corretta manualmente dagli agenti. Il ricorrente avanzava , in sede di ricorso innanzi la Suprema Corte, l'ipotesi del non perfetto funzionamento dell'apparecchio. La Sentenza n. 13887 del 2010 della Corte di Cassazione, Sezione Civile, ha accolto il ricorso, specificando che la data sbagliata poteva “fondatamente” far ritenere che vi fossero “elementi di dubbio sul funzionamento dell'apparecchio”, che potrebbe aver sbagliato anche sul rilevamento della velocità.

FEDE PRIVILEGIATA - GUIDA PERICOLOSA - ESCLUSIONE


Sentenza n. 15108 del 22 giugno 2010(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore P. D'Ascola
SANZIONI AMMINISTRATIVE - VERBALE DI ACCERTAMENTO PER GUIDA PERICOLOSA - FEDE PRIVILEGIATA-ESCLUSIONE
Il verbale di accertamento per guida pericolosa, siccome fondato su una valutazione costituente il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi, privo dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 cod. civ., con la conseguenza che le sue risultanze sono soggette al prudente apprezzamento del giudice in sede di opposizione, potendo, peraltro, essere contrastate anche con mezzi istruttori ordinari.