Tribunale
Amministrativo Regionale Lazio sez. I ter 11/8/2010 n. 30636
Il provvedimento di revisione della patente deve essere motivato
puntualmente
(omissis)
FATTO
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 15
luglio 1991 e depositato il 16 luglio seguente, il ricorrente impugna il
provvedimento di cui alla nota in data 24 giugno 1991, con il quale la
Prefettura di Roma lo ha invitato a presentarsi “presso l’ufficio prov. le
della M. C. T. C. di Roma per essere sottoposto, previa prenotazione, a nuovo
esame di idoneità” per la revisione della patente di guida, “perché transitava
sulla corsia preferenziale di via Cicerone”, chiedendone l’annullamento.
A tale fine deduce i seguenti motivi di impugnativa:VIOLAZIONE ART. 89 D. P. R.
15 GIUGNO 1959, N. 393. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI
MOTIVAZIONE. ILLOGICITA’ MANIFESTA. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI
DIRITTO. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. La formulazione della disposizione in
argomento è chiara nel prevedere che il potere amministrativo nella stessa
contemplato “possa essere esercitato in base ad una valutazione discrezionale
ma fondandosi sempre su adeguati accertamenti dei relativi presupposti, il che
richiede lo svolgimento di una istruttoria e la relativa motivazione adeguata e
conseguente”. Nella specie, tali principi sono stati violati.
L’unico elemento di riferimento è, infatti, il verbale n. 292912 dei vigili
urbani, del tutto privo di indicazioni su “dubbi sulla persistenza dei
requisiti fisici e psichici prescritti o sulla idoneità” E’ da aggiungere che
l’infrazione contestata è comune nella circolazione cittadina e da essa non
sono in alcun modo desumibili elementi per ritenere venuti meno i requisiti in
questione.
Con atti depositati in date 22 luglio 1991, 16 settembre 1991 e 23 febbraio
2010 si sono costituite le Amministrazioni intimate, astenendosi – nel
prosieguo – dal depositare memorie e/o documenti.
Con ordinanza n. 1132/1991 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di
sospensione.
Con memoria deposita in data 12 maggio 2010 il ricorrente ha sostanzialmente
reiterato le censure sollevate.
All’udienza pubblica del 27 maggio 2010 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
1. 1. Come esposto
nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del
provvedimento con il quale è stato invitato a sottoporsi ad un nuovo esame
(teorico e pratico) di idoneità per la revisione della patente di guida,
adducendo i vizi di violazione di legge (in particolare, art. 89 del D. P. R.
15 giugno 1959, n. 393, previsione ora rubricata sotto l’art. 128 del D. Lgs.
30 aprile 1992, n. 285) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di
motivazione.
Tali censure sono fondate.
1. 2. L’art. 89 in argomento – nel disciplinare la “revisione della patente di
guida”, al pari dell’attuale art. 128 del D. Lgs. n. 285/1992 – prescriveva che
i prefetti e gli ispettori della motorizzazione civile potessero disporre la
sottoposizione a visita medica o ad esame di idoneità dei “titolari di patente
di guida qualora” sorgessero “dubbi sulla persistenza nei medesimi dei
requisiti fisici e psichici prescritti e della idoneità”.
Come più volte affermato in ambito giurisprudenziale, la revisione in esame va,
pertanto, intesa non in termini di sanzione amministrativa, sia pure
accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio,
funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale (cfr. , tra le
altre, Cass. Civ. , Sez. I, 12 gennaio 2000, n. 276; TAR Piemonte, Torino, Sez.
II, 30 aprile 2009, n. 1188), il quale presuppone un particolare grado di
convincimento in ordine alla difettosità dello stato personale, psichico,
fisico o idoneativo dell’interessato, scaturito dal riscontro di fatti
determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette
il comportamento del titolare della patente di guida ai fatti stessi.
L’attivazione delle misure – ancorché non legata all’accertamento giudiziale
della responsabilità del destinatario – risulta così indiscutibilmente connessa
ad una cognizione – pur sommaria – dei fatti che giustificano l’iniziativa
dell’Amministrazione e – nel contempo – logicamente dipendente da una
valutazione positiva circa il potenziale compimento da parte del destinatario
di violazioni delle prescrizioni dell’ordinamento in materia di circolazione
stradale.
In base a tali rilievi, il provvedimento di revisione non può non essere
assistito dall'indicazione di circostanze ed elementi concreti che pongano in
dubbio l'idoneità alla guida, ossia “deve essere correlato alla presenza di
elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l'idoneità tecnica del
conducente alla guida, elementi che devono essere specificamente indicati"
(cfr. , tra le altre, C.d.S. , Sez. VI, 9 aprile 2009, n. 2189; TAR Sardegna,
Cagliari, Sez. I, 12 giugno 2009, n. 970; T. A. R. Lombardia - Milano, sez.
III, 17. 2. 2005, n. 390).
1. 3. Orbene, il provvedimento impugnato non risponde ai parametri sopra
indicati.
Tale provvedimento si limita, infatti, a richiamare la commissione da parte del
ricorrente di un’infrazione alle norme disciplinanti la circolazione stradale
ma è del tutto silente in ordine all’indicazione di presupposti e/o elementi
atti a determinare l’insorgenza di dubbi circa l'idoneità dell'interessato alla
guida.
In definitiva, va ravvisata l’illegittimità del provvedimento de quo in quanto
quest’ultimo è totalmente carente sotto il profilo dell’esternazione da parte
dell’Amministrazione delle ragioni specifiche ma anche di semplici indizi che
inducano a dubitare della persistenza dei requisiti di idoneità tecnica
prescritti per il possesso della patente di guida in capo al ricorrente.
1. 4. A ulteriore supporto di quanto affermato depone, poi, anche il rilievo
che, in numerosi precedenti giurisprudenziali, il giudice amministrativo ha
avuto modo di affermare che “una sola infrazione alle norme del Codice della
strada, pur se di una certa rilevanza, non può costituire di per sé e
indipendentemente da ogni
valutazione dell'idoneità e capacità alla guida del conducente l'autovettura,
il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione della
patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino che
richiede, pertanto, una puntuale motivazione" (T. A. R. Lombardia -
Milano, sez. III, 26. 4. 2006, n. 1078; in terminis, T. A. R. Toscana, sez. I,
7. 2. 2005, n. 470; T. A. R. Marche, 7. 3. 2002, n. 217).
Posto che "il richiamo ad una violazione del codice della strada, ancorché
grave” – quale potrebbe essere giudicata quella indicata nel provvedimento in
epigrafe – “non può di per sé, giustificare l'avvio del procedimento per la
revisione della patente ex art. 128, d. lg. 30 aprile 1992, n. 285, richiedendo
tale norma una
motivazione adeguata in ordine alle ragioni della disposizione della
revisione" (T. A. R. Sardegna, Sez. I, 29. 6. 2006, n. 1350), è doveroso
pervenire alla conclusione che il provvedimento impugnato risulta privo del
supporto motivazionale imposto dalla legge.
2. In definitiva, sulla scorta di quanto finora illustrato va riscontrata la
fondatezza del ricorso, che va pertanto accolto, con annullamento del
provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono – come di regola – la soccombenza e sono liquidate a
favore del ricorrente in € 1. 500, 00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, accoglie il ricorso n.
7141/1991 e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Prefettura di Roma
di cui alla nota 24 giugno 1991, n. 697186/B, meglio indicato in epigrafe.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio,
liquidate a favore del ricorrente in € 1. 500, 00, oltre IVA e CPA nei termini
di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
(omissis)