La Corte costituzionale 22/11/2012 n. 258 Dichiara l’illegittimità
costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto
comma) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la
notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall’art. 140
del codice di procedura civile (...) si esegue con le modalità stabilite
dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi
in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia
abitazione, ufficio o azienda del destinatario (...) si esegue con le modalità
stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600".
Tali disposizioni sono costantemente interpretate dalla
giurisprudenza di legittimità e di merito, ormai assurta a diritto vivente (ex
plurimis, Corte di cassazione, sentenze n. 14030 del 2011; n. 3426 del 2010; n.
15856 e n. 10177 del 2009; n. 28698 del 2008; n. 22677 e n. 20425 del 2007),
nel senso che, se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente
assente dal (noto) suo domicilio fiscale (sia esso la casa di abitazione,
l’ufficio od il luogo in cui esercita l’industria o il commercio) e se non è
possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle
persone legittimate alla ricezione (in altri termini: se ricorrono i casi di
irreperibilità cosiddetta "relativa", previsti dall’art. 140 cod.
proc. civ.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività
stabilite dall’art. 140 cod. proc. civ., richiamato dall’alinea del primo comma
dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 ("La notificazione (...) è
eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile"). Occorrono, dunque, per perfezionare la notificazione
di un atto di accertamento ad un destinatario "relativamente"
irreperibile: a) il deposito di copia dell’atto, da parte del notificatore,
nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione
dell’avviso di deposito (avviso avente il contenuto precisato dall’art. 48
delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), in busta
chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda
del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di
accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o,
comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della
raccomandata informativa (sentenza n. 3 del 2010 di questa Corte).
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