L'ingiustificata
prestazione del servizio farmaceutico da parte del responsabile della farmacia di turno integra il reato di cui all'art.
331 del codice penale . Pertanto, ogni qualvolta che il farmacista di
turno non assicuri il servizio , vi è una condotta obiettiva di
interruzione o di sospensione del servizio , che determina il
turbamento della regolarità di tale servizio nel suo complesso."
Tale principio viene enunciato dalla Corte
di Cassazione con sentenza n. 46755 del 3 dicembre 2012.
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