La
Corte
di Cassazione, con sentenza n. 18149 del 23 ottobre 2012, non
esclude la prevalenza delle mansioni superiori al fine del
riconoscimento del livello superiore, che deve essere comunque
riconosciuto indipendente dalla prevalenza delle corrispondenti
mansioni.
Il
dato letterale di tale norma non esclude il superiore inquadramento
sulla necessità della prevalenza delle mansioni superiori nel caso
della promiscuità delle mansioni stesse.
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