Il
ricorrente impugna l’ordinanza del 22 marzo 2010 del giudice di
pace di Sassari, emessa ai sensi dell’articolo 23, primo comma,
legge 689 del 1981, con la quale veniva dichiarato inammissibile per
tardività il suo ricorso proposto avverso sei verbali di
accertamento di violazioni al codice della strada.
Il
ricorrente chiarisce nel suo ricorso avanti al giudice di pace di
aver avuto notizia delle violazioni in questione soltanto all’esito
di un accesso effettuato nel dicembre del 2009 ad Equitalia di
Sassari e all’esito della richiesta di copia dei verbali avanzata
al Comando dei vigili. La Corte di Cassazione
con sentenza !5479/2012 accoglie il ricorso del cittadino.
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