Per
la S.C. , Cassazione
Civile sez. II 12/4/2012 n. 5809 ,
ogni illecito deve essere punito con una singola sanzione, in quanto
la norma non ha introdotto in materia di sanzioni amministrative
l'istituto della "continuazione", analogo a quello
penalistico, bensì quello della "reiterazione",
corrispondente ad alcune forme dell'aggravante della "recidiva"
(art. 99 C.P.).
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