Con la sentenza
n. 11798 del 12 luglio 2012 la Corte di Cassazione ha dichiarato che il
provvedimento di licenziamento preso nei confronti di un dipendente che abbia
disturbi di ansia, o soffra di attacchi di panico e abbia una labilità emotiva
esasperata, è illegittimo. Tale illegittimità assurge anche qualora sia
stata intempestiva la comunicazione della malattia, poiché anche dal contratto
collettivo si evince l’impossibilità di sanzionare un dipendente sul piano
disciplinare qualora affetto dalle summenzionate patologie.
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