La
Corte di Cassazione, con sentenza n. 7993 del 21
maggio 2012 afferma che, il lavoratore che esibisce atti aziendali
riservati , attinenti alla sua posizione
lavorativa, in una controversia di lavoro nei confronti del proprio datore di
lavoro, non viene meno ai suoi doveri di
fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ.,
atteso che il diritto alla difesa in giudizio è prevalente rispetto alle
eventuali esigenze di riservatezza dell'azienda.
Nessun commento:
Posta un commento