giovedì 14 giugno 2012

TRASFERIMENTO D'AUTORITA' - GUARDIA DI FINANZA - L. 100/87


Il Consiglio di Stato,  con la sentenza n. 3383 del 7 giugno 2012 , pone in evidenza il mutamento giurisprudenziale secondo cui il trasferimento di unità di personale sia destinato a soddisfare prioritariamente un interesse vitale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dell'ordinamento in generale, la dichiarazione di gradimento del personale, ai sensi del d.m. 29 dicembre 1992, altro non costituisce che una mera manifestazione di assenso o di disponibilità alla nuova destinazione (Cfr. sez. IV, 19/12/2008, n. 6405 e, da ultimo, sez. IV 07/02/2011 n. 814).  Il mutamento è condivisibile nella misura in cui pone un discrimine chiaro nel genus dei trasferimenti (a domanda o d'autorità), sulla base delle esigenze che lo spostamento mira a soddisfare, in guisa che, solo ove vi sia una domanda del dipendente motivata da esigenze o aspirazioni personali possa dibattersi di trasferimento "a domanda". Coglie altresì l'essenza del beneficio riconosciuto, individuabile nella radice organizzativa ed istituzionale dello ius variandi esercitato, contribuendo opportunamente a depotenziare argomentazioni che fondano sull'assenso postumo (le cui ragioni rimangono puramente soggettive e personali) una presunzione iuris et de iure di spontanea e libera volontà, secondo un'inversione logico giuridica che arriva ad obliterare il diritto all'indennità. L'appello è dunque respinto. Avuto riguardo al mutamento del quadro giurisprudenziale, le spese possono essere compensate.

Perché non  viene condannata alle spese di giustizia solo l’amministrazione ricorrente? ”. 

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