Può essere interessante
l’interpellanza posta al Ministero del Lavoro, riguardo alle assenze dei
pubblici dipendenti causate da eventi straordinari, quali il notevole flusso di
neve caduta, tale da impedire il raggiungimento del luogo di lavoro. Il Ministero,
con risposta n. 15 del 7giugno 2012 , ha differenziato il
settore pubblico da quello privato, specificando che:
a) nel settore
pubblico , ha ritenuto che la mancanza
della presenza del dipendete a causa dei motivi summenzionati, possa essere
ascrivibile ad ipotesi non imputabili al lavoratore, per impossibilità
sopravvenuta. Nella fattispecie, tale situazione dovrebbe essere paragonata al
cosiddetto factum principis,
considerato quale provvedimento d’autorità di chiusura degli uffici pubblici a
causa della neve.
B) nel settore
privato, il Ministero ha ritenuto,
invece, il provvedimento paragonabile al divieto della circolazione dei
mezzi privati sprovvisti delle apposite catene, che non costituisce
impedimento di carattere assoluto dell’effettuazione della prestazione
lavorativa.
Le due fattispecie prese in
esame, liberano in sostanza il lavoratore da eventuali responsabilità
disciplinari, ed il datore di lavoro, nel caso di cui al capo B), di
corrispondere la diaria giornaliera dello stipendio, atteso che comunque il
lavoratore del settore privato può fruire dei giorni di permesso retribuito,
fermo restando le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale. Nel primo
caso, cui al capo A), invece, deve considerarsi un assenza giustificata
retribuibile.
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