Gentile utente,
con riferimento alla sua richiesta INPS.*********** Le comunichiamo quanto segue:
Sarebbe opportuno che lei si informasse sul suo diritto a partecipare al corso di riqualificazione presso l'ufficio del lavoro o il suo sindacato. (Perchè poi al sindacato!?)
La normativa INPS dispone:
Essere reperibile ogni giorno, compresi i giorni festivi, per eventuali controlli da parte dei medici nviati dall’Inps:
dalle ore 10 alle ore 12;
dalle ore 17 alle ore 19.
Il lavoratore non può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per:
necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e adaccertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
gravi motivi personali o familiari; cause di forza maggiore. Non esistono diagnosi che possano esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto delle fasce di reperibilità.
Ai fini della giustificabilità, l’assenza alla visita medica di controllo deve essere sempre documentata anche quando il lavoratore, assente al momento dell’accesso del medico di controllo, rientra al domicilio prima dell’allontanamento del medico e viene comunque visitato (tale visita non annulla l’assenza iniziale) (circ. 136/2003, punto 10).
Qualora il lavoratore comunichi preventivamente all'INPS e al datore di lavoro l'allontanamento dal domicilio durante le fascie orarie di reperibilità, è opportuno che il lavoratore stesso non trascuri di
acquisire la documentazione probatoria ai fini della giustificazione dell'eventuale assenza a visita di controllo effettuata perchè già disposta o richiesta dal datore di lavoro circ. 147/1996
L’assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà la non indennizzabilità delle giornate di malattia nel seguente modo:
per un massimo di 10 giorni in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata;
per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata;
per il 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata Il medico di controllo domiciliare riscontra l'assenza mediante il rilascio di invito a visita medica di controllo ambulatoriale .
La ringraziamo per aver utilizzato il servizio INPSRisponde, non esiti a contattarci per ulteriori richieste.
con riferimento alla sua richiesta INPS.*********** Le comunichiamo quanto segue:
Sarebbe opportuno che lei si informasse sul suo diritto a partecipare al corso di riqualificazione presso l'ufficio del lavoro o il suo sindacato. (Perchè poi al sindacato!?)
La normativa INPS dispone:
Essere reperibile ogni giorno, compresi i giorni festivi, per eventuali controlli da parte dei medici nviati dall’Inps:
dalle ore 10 alle ore 12;
dalle ore 17 alle ore 19.
Il lavoratore non può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per:
necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e adaccertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
gravi motivi personali o familiari; cause di forza maggiore. Non esistono diagnosi che possano esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto delle fasce di reperibilità.
Ai fini della giustificabilità, l’assenza alla visita medica di controllo deve essere sempre documentata anche quando il lavoratore, assente al momento dell’accesso del medico di controllo, rientra al domicilio prima dell’allontanamento del medico e viene comunque visitato (tale visita non annulla l’assenza iniziale) (circ. 136/2003, punto 10).
Qualora il lavoratore comunichi preventivamente all'INPS e al datore di lavoro l'allontanamento dal domicilio durante le fascie orarie di reperibilità, è opportuno che il lavoratore stesso non trascuri di
acquisire la documentazione probatoria ai fini della giustificazione dell'eventuale assenza a visita di controllo effettuata perchè già disposta o richiesta dal datore di lavoro circ. 147/1996
L’assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà la non indennizzabilità delle giornate di malattia nel seguente modo:
per un massimo di 10 giorni in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata;
per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata;
per il 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata Il medico di controllo domiciliare riscontra l'assenza mediante il rilascio di invito a visita medica di controllo ambulatoriale .
La ringraziamo per aver utilizzato il servizio INPSRisponde, non esiti a contattarci per ulteriori richieste.
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