Lavoro,malattia,depressione,assenza
dal domicilio durante una visita fiscale, licenziamento, non previsto.
La
ditta “Y” presso la quale la dipendente “X” prestava servizio, ha ricorso sino in
Cassazione per poter addivenire al licenziamento della propria lavoratrice,
atteso che ella non si trovava nel proprio domicilio durante una visita fiscale.
Nonostante essere stati soccombenti nella prima e seconda sezione di
giudizio , “Y” ricorre in Cassazione, ma anche in questo caso soccombe al
giudizio della S.C. e viene condannata alla rifusione delle spese . Una classica
dimostrazione di quanto si può essere determinati nel volersi liberare a tutti i
costi di un proprio dipendente.
La Cassazione Sez.
Lavoro n. 21621 del 21.10.2010 ha
ritenuto che la necessità sopravvenuta di rivolgersi al suo sanitario di fiducia,
per l’insorgere improvviso- documentalmente provato - di un evento morboso
diverso da quello prima diagnosticato" non può implicare il licenziamento.
Per giustificare l’obbligo di reperibilità' in determinati orari non e' richiesta
l’assoluta indifferibilità' della prestazione sanitaria da effettuare, ma e'
sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio
domicilio”.
Nessun commento:
Posta un commento