Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 9/3/2010 n. 5718; Pres.
Sciarelli, G., Est. Morcavallo, U.
Malattia - Controllo - Assenza - Giustificazione
Malattia - Controllo - Assenza - Giustificazione
L'assenza
del lavoratore al controllo di malattia può ritenersi giustificata dalla
necessità di assistere affettivamente la madre ricoverata in ospedale. (Omissis)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
sentenza del 6 giugno 2006 la Corte d'appello di Firenze, in riforma della
decisione di primo grado, dichiarava il diritto di G.L. a percepire l'indennità
di malattia dal primo giorno di assenza - 3 novembre 2001 - fino ai dieci
giorni successivi.
La Corte
di merito riteneva che illegittimamente l'INPS aveva trattenuto l'indennità sul
presupposto che il G. era risultato assente alla visita di controllo durante le
fasce di reperibilità, poichè era rimasto accertato nel corso del giudizio che
il lavoratore si era allontanato dal proprio domicilio per recarsi a fare
visita alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di
riabilitazione a seguito di un delicato intervento di cardiochirurgia; tale
circostanza valeva ad integrare un giustificato motivo che rendeva legittima
l'assenza del lavoratore alla visita di controllo.
Di
questa sentenza l'Istituto domanda la cassazione deducendo un unico motivo. Il
lavoratore resiste con controricorso.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con
l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione ed errata applicazione del D.L.
n. 463 del 1983, art. 5, comma 14, convertito nella L. n. 638 del 1983, il
ricorrente Istituto deduce l'erroneità della sentenza impugnata e sostiene,
formulando al riguardo apposito quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis
c.p.c., che il giusto motivo idoneo a giustificare l'assenza alla visita medica
domiciliare di controllo durante le fasce orarie di reperibilità deve essere
connotato dagli estremi della cogenza, e non anche da una apprezzabile utilità,
anche morale.
Il
ricorso non è fondato.
Secondo
la giurisprudenza di questa Corte, il lavoratore assente dal lavoro per
malattia, ove deduca un giustificato motivo della non reperibilità alla visita
domiciliare di controllo, deve provare che la causa del suo allontanamento dal
domicilio durante le previste fasce orarie, pur senza necessariamente integrare
una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela di altri
interessi, una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non
effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità (cfr. Cass. n. 4247 del
2004).
In
particolare, l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata
dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata,
oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorchè non
insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di
beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato,
secondo un accertamento riservato al giudice del merito (cfr. Cass. n. 22065
del 2004).
Nella
specie, la situazione addotta dal lavoratore, e accertata dalla sentenza
impugnata, configura un'esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare
(consistita, in particolare, nell'assistenza alla propria madre, ricoverata in
un centro specialistico di riabilitazione e priva di altro sostegno morale in
quanto divorziata e senza altri familiari), senz'altro meritevole di tutela
nell'ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione (art. 29
Cost.).
Quanto
alla oggettiva indifferibilità della presenza del lavoratore, durante l'orario
di reperibilità, si tratta di circostanza pacificamente acquisita in base
all'accertamento compiuto in giudizio, essendo emerso che il lavoratore si era
recato presso il centro di riabilitazione, ove era ricoverata la madre, in
coincidenza con l'orario delle visite dei familiari ed era rientrato in ritardo
al proprio domicilio a causa di un blocco del traffico stradale; tali
circostanze, peraltro, non sono specificamente contestate dall'Istituto
ricorrente, che insiste sulla "non cogenza" della presenza del G.
presso la struttura sanitaria in ragione della esistenza, presso quest'ultima,
di personale infermieristico specializzato, non considerando, però, che la
valutazione della indifferibilità va effettuata in relazione all'esigenza di
sostegno morale e di vicinanza alla propria madre, addotta dal lavoratore e
correttamente rilevata nella sentenza impugnata.
In
conclusione, il ricorso è respinto.
L'Istituto
ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come
da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore antistatario del
resistente.
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