venerdì 18 maggio 2012

USUCAPIONE


Con la sentenza n. 16914, depositata il 2 agosto 2011, in materia di possesso eusucapione di beni immobili (artt. 1140, 1158 c.c.) , la Corte di Cassazione  ha  stabilito che su di un bene immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di compossesso pro indiviso tra lo stesso soggetto proprietario e un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest'ultimo, della comproprietà pro indiviso dello stesso bene, una volta trascorso il tempo per l'usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato.  

Nessun commento:

Posta un commento