Consiglio di Stato, sez. VI, 1° febbraio 2010, n.403.
Stipendi, assegni ed indennità - passaggio a carriera
diversa all'interno della stessa p.a. - divieto di reformatio in pejus -
applicabilità - principio secondo cui il trattamento economico nella nuova
carriera deve essere non inferiore a quello che sarebbe maturato nel caso di
permanenza nella carriera o nella categoria di provenienza - applicabilità.
Nel caso di dipendente pubblico che sia passato da una carriera ad un
altra all'interno della stessa amministrazione, senza che l'una possa
considerarsi gerarchicamente o funzionalmente sovra ordinata all'altra, deve
essere assicurato il solo rispetto del precetto che vieta una reformatio in
pejus del trattamento retributivo, assicurando al dipendente uno stipendio non
inferiore a quello in godimento all'atto del passaggio. Non sussistono, invece,
principi che assicurino a chi transita da una carriera all'altra un trattamento
stipendiale non inferiore a quello che sarebbe maturato nel caso di permanenza
nella carriera o nella categoria di provenienza.
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