domenica 20 maggio 2012

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO INFERIORE NEL PASSAGGIO A CARRIERA DIVERSA


Consiglio di Stato, sez. VI, 1° febbraio 2010, n.403.
Stipendi, assegni ed indennità - passaggio a carriera diversa all'interno della stessa p.a. - divieto di reformatio in pejus - applicabilità - principio secondo cui il trattamento economico nella nuova carriera deve essere non inferiore a quello che sarebbe maturato nel caso di permanenza nella carriera o nella categoria di provenienza - applicabilità.

Nel caso di dipendente pubblico che sia passato da una carriera ad un  altra all'interno della stessa amministrazione,  senza che l'una possa considerarsi gerarchicamente o funzionalmente sovra ordinata all'altra, deve essere assicurato il solo rispetto del precetto che vieta una reformatio in pejus del trattamento retributivo, assicurando al dipendente uno stipendio non inferiore a quello in godimento all'atto del passaggio. Non sussistono, invece, principi che assicurino a chi transita da una carriera all'altra un trattamento stipendiale non inferiore a quello che sarebbe maturato nel caso di permanenza nella carriera o nella categoria di provenienza.

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