mercoledì 16 maggio 2012

TRASPARENZA E PRIVACY





Spesso ci  si è domandati se il diritto soggettivo dell’individuo, a garanzia della tutela giuridica,  possa superare quello che riguarda la riservatezza degli altri e,  se in uno specifico contesto, si possano acquisire dati c.d. supersensibili e/o conoscere il depositario di un’esposto presentato contro la propria persona. Orbene, due sentenze dei Tribunali amministrati dell’Emilia – Romagna e della Campania, hanno dato una risposta nel merito.
La seconda sentenza tratta di un ricorso avverso il trasferimento ad una sede scolastica (sede di lavoro)  della stessa città, piuttosto che a un’altra, assegnata alla controinteressata per motivi di salute. E’ ovvio che, nella fattispecie, gli interessi della ricorrente, così come proposti, non possono che recedere ad un rango inferiore rispetto a quelli della controparte, che riguarderebbero la tuela della riservatezza dei dati inerenti il suo stato di salute.

. Emilia –Romagna, Bologna, sez. II, 2 febbraio 2010, n. 633.
Diritto di accesso agli atti di un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un professionista – diniego – illegittimità.

E’ illegittimo il diniego di accesso, opposto dal consiglio dell’ordine, in merito ad un’istanza ostensiva avanzata da un professionista iscritto all’albo, avente ad oggetto gli atti del procedimento disciplinare adottato dal consiglio medesimo nei suoi confronti, a seguito di un esposto presentato da terzo. Infatti, gli atti di un procedimento disciplinare ed in particolare l’esposto che ha dato origine allo stesso, non rientrano tra quelli esclusi dall’accesso, di cui al tassativo elenco del nuovo testo dell’art. 24, della legge 7 agosto 1990, n.241, come sostituito dall’art.16 della legge 11 febbraio 2005, n.15; d’altra parte, il diritto di accesso deve essere comunque consentito, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, anche nei confronti di atti contenenti dati idonei a rivelare dati personali riservati ovvero c.d. “supersensibili”, nel caso in cui il richiedente abbia motivato l’istnza ostensiva con la necessità di tutelare e difendere i suoi interessi giuridici, nel rispetto della riservatezza dei terzi, secondo le modalità e termini previsti dall’art. 60 del d. lgs. N.196/2003

T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 2 febbraio 2010, n. 1029

Diritto di accesso – rapporti con il diritto alla riservatezza – istanza ostensiva riguardante dati c.d. “ultra sensibili” – diniego – legittimità – riferimento all’art.60 del d.lgs. n. 196/2003.

E’ legittimo il diniego opposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in merito alla richiesta di accesso avanzata da un docente, per ottenere copia dei documenti – ivi compresi certificati sanitari – e dei titoli che hanno consentito ad un altro docente di prendere il proprio posto, per verificare se l’amministrazione scolastica ha fatto corretta applicazione dell’art.4, della l. n. 104 del 1992, laddove subordina i previsti benefici all’accertamento, da parte di una Comissione medica della Asl, dell’esistenza di una patologia invalidante. E’ infatti vietato alla p.a. ex art.60 del d.lgs. n. 196/2003, di esibire i dati personali c.d. “ultra sensibili” e/o “supersensibili”, allorché il rango della situazione giuridicamente rilevante fatta valere dall’accedente (nella specie, si trattava dell’assegnazione presso una sede scolastica di lavoro, piuttosto che ad un’altra, nell’ambito della stessa città) è chiaramente inferiore e, quindi recessivo, rispetto a quello primario dell’interessato alla salute, e, correlativamente, a mantenere riservati documenti che possono renderne conoscibile lo stato.


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