Spesso
ci si è domandati se il diritto soggettivo dell’individuo, a garanzia
della tutela giuridica, possa superare quello che riguarda la
riservatezza degli altri e, se in uno specifico contesto, si possano
acquisire dati c.d. supersensibili e/o conoscere il depositario di un’esposto
presentato contro la propria persona. Orbene, due sentenze dei Tribunali
amministrati dell’Emilia – Romagna e della Campania, hanno dato una risposta
nel merito.
La
seconda sentenza tratta di un ricorso avverso il trasferimento ad una sede
scolastica (sede di lavoro) della stessa città, piuttosto che a un’altra,
assegnata alla controinteressata per motivi di salute. E’ ovvio che, nella
fattispecie, gli interessi della ricorrente, così come proposti, non possono
che recedere ad un rango inferiore rispetto a quelli della controparte, che
riguarderebbero la tuela della riservatezza dei dati inerenti il suo stato di
salute.
. Emilia –Romagna, Bologna, sez. II, 2 febbraio 2010, n.
633.
Diritto di accesso agli atti di
un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un professionista –
diniego – illegittimità.
E’
illegittimo il diniego di accesso, opposto dal consiglio dell’ordine, in merito
ad un’istanza ostensiva avanzata da un professionista iscritto all’albo,
avente ad oggetto gli atti del procedimento disciplinare adottato dal consiglio
medesimo nei suoi confronti, a seguito di un esposto presentato da terzo.
Infatti, gli atti di un procedimento disciplinare ed in particolare l’esposto
che ha dato origine allo stesso, non rientrano tra quelli esclusi dall’accesso,
di cui al tassativo elenco del nuovo testo dell’art. 24, della legge 7 agosto
1990, n.241, come sostituito dall’art.16 della legge 11 febbraio 2005, n.15;
d’altra parte, il diritto di accesso deve essere comunque consentito, nei
limiti in cui sia strettamente indispensabile, anche nei confronti di atti
contenenti dati idonei a rivelare dati personali riservati ovvero c.d.
“supersensibili”, nel caso in cui il richiedente abbia motivato l’istnza
ostensiva con la necessità di tutelare e difendere i suoi interessi giuridici,
nel rispetto della riservatezza dei terzi, secondo le modalità e termini
previsti dall’art. 60 del d. lgs. N.196/2003
T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 2 febbraio 2010, n.
1029
Diritto di accesso – rapporti
con il diritto alla riservatezza – istanza ostensiva riguardante dati c.d.
“ultra sensibili” – diniego – legittimità – riferimento all’art.60 del d.lgs.
n. 196/2003.
E’
legittimo il diniego opposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca in merito alla richiesta di accesso avanzata da un docente, per
ottenere copia dei documenti – ivi compresi certificati sanitari – e dei titoli
che hanno consentito ad un altro docente di prendere il proprio posto, per
verificare se l’amministrazione scolastica ha fatto corretta applicazione
dell’art.4, della l. n. 104 del 1992, laddove subordina i previsti benefici
all’accertamento, da parte di una Comissione medica della Asl, dell’esistenza
di una patologia invalidante. E’ infatti vietato alla p.a. ex art.60 del d.lgs.
n. 196/2003, di esibire i dati personali c.d. “ultra sensibili” e/o
“supersensibili”, allorché il rango della situazione giuridicamente rilevante fatta
valere dall’accedente (nella specie, si trattava dell’assegnazione presso una
sede scolastica di lavoro, piuttosto che ad un’altra, nell’ambito della stessa
città) è chiaramente inferiore e, quindi recessivo, rispetto a quello primario
dell’interessato alla salute, e, correlativamente, a mantenere riservati
documenti che possono renderne conoscibile lo stato.
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