Il
termine per le pubbliche amministrazioni di inserire sul proprio sito
istituzionale l’elenco dei documenti che l’istante ha l’onere di produrre a
corredo della domanda, per ciascun procedimento, è scaduto. L’obbligo
della trasparenza amministrativa in siffatta procedura è stato introdotto
dall’art. 6 del D.L. 70/2011, convertito in L. 106/2011, al fine di ridurre gli
oneri informativi a carico dei cittadini. L’obbligo è escluso solo per atti la
cui riproduzione è prevista da norme di legge o atti pubblicati sulla G.U.
La pubblica amministrazione, in caso di inadempienza,
non può rigettare l’istanza a causa della mancata produzione di un atto, ma
deve inviate l’istante a produrlo entro un certo termine. L’eventuale diniego
non preceduto da tale invito è nullo. Qualora le amministrazioni non abbiano adempiuto
alla procedura imposta, la responsabilità ricade sui dirigenti responsabili
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