venerdì 18 maggio 2012

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Il termine per le pubbliche amministrazioni di inserire sul proprio sito istituzionale l’elenco dei documenti che l’istante ha l’onere di produrre a corredo della domanda, per ciascun procedimento,  è scaduto. L’obbligo della trasparenza amministrativa in siffatta procedura è stato introdotto dall’art. 6 del D.L. 70/2011, convertito in L. 106/2011, al fine di ridurre gli oneri informativi a carico dei cittadini. L’obbligo è escluso solo per atti la cui riproduzione è prevista da norme di legge o atti pubblicati sulla G.U.   La pubblica amministrazione, in caso di inadempienza, non può rigettare l’istanza a causa della mancata produzione di un atto, ma deve inviate l’istante a produrlo entro un certo termine. L’eventuale diniego non preceduto da tale invito è nullo.  Qualora le amministrazioni non abbiano adempiuto alla procedura imposta, la responsabilità ricade sui dirigenti responsabili

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