Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali
2/4/2010 n. 25/I/0006199
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Trattamento di trasferta e computo delle ore di viaggio
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Trattamento di trasferta e computo delle ore di viaggio
L’Istituto
Nazionale di Astrofisica ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione
per avere chiarimenti in ordine alla possibilità di considerare quale orario di
lavoro le ore di viaggio per trasferte e per conoscere l’eventuale trattamento
economico delle stesse alla luce della vigente legislazione in materia. Al riguardo, acquisito il parere della
Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta
quanto segue. Come
noto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, riprendendo quanto
disposto dalla direttiva 93/104/CE, definisce l’orario di lavoro come “qualsiasi
periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro
e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. I criteri che definiscono l’orario di
lavoro consistono non solo nella presenza al lavoro del lavoratore ma anche
nella sua messa a disposizione nei confronti del datore di lavoro nonché
nell’essere nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Come si
evince chiaramente dalla congiunzione “e” del dettato legislativo, tutti i
criteri indicati devono coesistere al fine della riconduzione della prestazione
lavorativa nella nozione di orario di lavoro. La definizione dettata dall’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 ha notevolmente dilatato il concetto di orario
lavoro rispetto alla previgente disciplina contenuta negli artt. 1 e 3 del
R.D.L. n. 692/1923 che si riferiva al concetto di lavoro effettivo quale
“lavoro che richieda una applicazione assidua e continuativa”, estendendone la
nozione a tutte quelle attività che presuppongono una “messa a disposizione” a
favore del datore di lavoro. In tal senso, la circolare 3 marzo
2005, n. 8/2005 di questo Ministero afferma che “l’attuale formulazione ha una
accezione certamente più ampia, così come ha chiarito la stessa Corte di
Giustizia Europea, che ha ritenuto compresi nell’orario di lavoro i periodi in
cui i lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo
indicato dai datori di lavoro e a tenervisi a disposizione di quest’ultimo per
poter fornire immediatamente la loro opera in caso di
necessità”. Tuttavia,
nonostante l’estensione del concetto di orario di lavoro, permane la
problematica della computabilità del tempo di viaggio per trasferta
nell’attività lavorativa poiché l’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 ha confermato
l’esclusione dall’orario di lavoro del tempo impiegato per recarsi al lavoro,
così come previsto all’art. 5 del R.D. n. 1955/1923 e dall’art. 4 del R.D. n.
1956/1923, stabilendo che tale periodo di tempo non è retribuibile e non può
essere computato nell’orario di lavoro. Pertanto il tempo impiegato dal
lavoratore per raggiungere la sede di lavoro durante la trasferta non
costituisce esplicazione dell’attività lavorativa ed il disagio che deriva al
lavoratore è assorbito dall’indennità di trasferta. D’altro canto la giurisprudenza,
seppure con riferimento alla nozione di orario di lavoro effettivo dettata dal
R.D. n. 692/1923, ha negato costantemente che il tempo di viaggio in occasione
della trasferta possa rientrare nell’esplicazione dell’attività lavorativa (si vedano
in tal senso le sentenze della Cassazione n. 1202 del 3 febbraio 2000; n. 5359
del 10 aprile 2001; n. 1555 del 3 febbraio 2003 e del Consiglio di Stato n.
8522 del 24 dicembre 2003) evidenziando che il disagio psico-fisico e materiale
del lavoratore viene compensato dall’indennità di trasferta. Più recentemente, con la sentenza n.
5701 del 22 marzo 2004, la Cassazione ha affermato che “il tempo impiegato per
raggiungere il posto di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria
(con sommatoria al normale orario di lavoro), allorché sia funzionale rispetto
alla prestazione. Tale requisito sussiste quando il dipendente, obbligato a
presentarsi alla sede dell’impresa, sia inviato, di volta in volta, in varie
località per svolgere la prestazione lavorativa”. Tuttavia, sempre nella stessa
sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “salvo diverse
previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la
sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come
impiegato nell’esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, non
facendo parte dell’orario di lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale
orario di lavoro”. Le
decisioni giurisprudenziali citate confermano quanto già disposto dal dettato
legislativo ovvero che, in caso di trasferta, le relative ore di viaggio non
possono essere computate nell’orario di lavoro e il trattamento economico che
ne deriva non può che essere di natura indennitaria, nei limiti di quanto
disposto dall’art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986
(TUIR). Si
ricorda comunque che proprio l’art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 consente
alla contrattazione collettiva una differente disciplina delle trasferte che
stabilisca in quali casi il tempo di viaggio possa essere considerato come
servizio a tutti gli effetti in quanto modalità di espletamento delle
prestazioni lavorative (v. ad es. art. 44, comma 1, lett. f, CCNL 20 settembre
2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7
aprile 1999, Acc. 7 aprile 1999). L’eventuale deroga effettuata in sede
di contrattazione collettiva, d’altra parte, risulta in linea con la nozione di
orario di lavoro, nel quale è logico ricomprendere tutto quanto svolto dal
lavoratore nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni nel periodo
in cui si trova al lavoro e a disposizione del datore di
lavoro. A
parere della scrivente, inoltre, sembra opportuno valutare le eventuali deroghe
anche alla luce di quanto disposto dalla Cassazione con la sentenza n. 5701 del
22 marzo 2004 da ultimo citata, nella quale l’evidente apertura nel considerare
le ore di viaggio quale esplicazione dell’attività lavorativa risiede nella
funzionalità del tempo impiegato per il viaggio rispetto alla prestazione.
Nessun commento:
Posta un commento