Ancora una volta è la giustizia europea
astabilire i parametri entro i quali si ha il diritto all’effettiva anzianità
maturata nell’ente di provenienza innanzi ad un trasferimento da un’autorità
pubblica ad un’altra. La Corte di Strasburgo con la sentenza del 6
settembre 2011 n. C-108/10, affrontando la problematica sulle politiche
sociali “Direttiva 77/187/CEE” ha ritenuto che non debba sussistere il
peggioramento retributivo sostanziale per il solo fatto del trasferimento ad
altra impresa.
Adesso, è la Grande Sezione della Corte digiustizia che
ribadisce l’illegittimità di un inquadramento comportante “un peggioramento
retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro
maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori
alle dipendenze del cessionario”.
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