lunedì 21 maggio 2012

TRASFERIMENTO D'IMPRESA - MANTENIMENTO DEI DIRITTI DEL LAVORATORE


 Ancora una volta è la giustizia europea astabilire i parametri entro i quali si ha il diritto all’effettiva anzianità maturata nell’ente di provenienza innanzi ad un trasferimento da un’autorità pubblica ad un’altra. La Corte di Strasburgo con la sentenza  del 6 settembre 2011 n. C-108/10, affrontando la problematica sulle politiche sociali “Direttiva 77/187/CEE” ha ritenuto che non debba sussistere il peggioramento retributivo sostanziale per il solo fatto del trasferimento ad altra impresa.
Adesso, è la Grande Sezione della Corte digiustizia che ribadisce l’illegittimità di un inquadramento comportante “un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario”.

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