Il
Comandante della Regione Sardegna dopo aver trasferito d’ufficio alcuni
sottufficiali al Reparto Operativo al Comando Provinciale di......, con
relative spese inerenti il trasferimento, si accorge che in quel
reparto vi è un sovra numero e chiede lo spostamento di alcuni operatori . Dopo
una cauta e solita opera di convincimento (es.: se non
accetti quella stazione rischi di essere trasferito in una più lontana), il
comandante del Nucleo chiede ad alcuni marescialli, fra i più giovani, un
ricollocamento. Per alcuni brigadieri non è importante l'anzianità, usa
invece la motivazione della “inferiore permanenza”. Come dire, a seconda
del caso e della propria comodità, si adottano i metodi a loro più confacenti.
Uno dei Brigadieri interessati però, prima di adire alla tutela
giurisdizionale propone le memorie procedimentali di seguito riportate.
AL COMANDO REGIONE CARABINIERI SARDEGNA
-Ufficio Segreteria e Personale-
e, p.c.:
-AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI
CARABINIERI
-AL COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI “PODGORA”
Oggetto:
Procedimento Amministrativo Prot.N° ……….. del 2002.-
Memoria procedimentale- Art.10 Legge n.
241/1990.
Il Brig. CC. (omissis ) partecipa al
procedimento amministrativo in oggetto con la presente memoria a tutela della
propria posizione giuridica, osservando quanto segue in
F A T T O E D I R I T T
O
1) Alle ore 05,30 del ........., con foglio n …
veniva data comunicazione al Brig. (omissis), effettivo al Nucleo Operativo del
reparto Operativo del Comando Provinciale di…., di avvio di procedimento
amministrativo ai sensi dell’art.7 della Legge 241/90 per trasferimento
d’ufficio al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di …
L’avviso
dell’avvio del procedimento, che si allega, cita testualmente:”
1. Il
Comando Regione Carabinieri Sardegna – S.M. – Ufficio Segreteria e Personale, per il
tramite del Comando Provinciale di Sassari, ha chiesto di proporre un Maresciallo
e due Brigadieri effettivi alla 1^ Sezione del N.O.R.O. di ….. da assegnare al N.O.R.M
.della compagnia di Sassari in cambio con i sottonotati militari:
- Mar. Ord (omissis);
- V.Brig. (omissis);
- V.Brig. (omissis).
2. Al
riguardo la S.V.
A. è stata proposta per il trasferimento al N.O.R.M.
della Compagnia di …., considerato che fra i Brigadieri effettivi alla 1^ Sezione
riveste inferiore permanenza al reparto essendo effettivo al Nucleo dal 14
marzo 2000.
B. Con
la presente lettera viene inoltre informata che:
(1) l’Amministrazione procedente è il: Comando Regione Carabinieri Sardegna;
(2) l’oggetto del procedimento è:” assegnazione d’ufficio
ad altro incarico per esigenze di organico e di servizio”;
(3)l’ufficio e la persona responsabile del procedimento
è:”Ufficio Segreteria e Personale” e“Capo
Ufficio Segreteria e Personale”.
(4)L’ufficio presso cui potrà visionare e depositare
atti o documenti – tramite gerarchico – entro 60 giorni dalla data di ricezione
della presente comunicazione, sempre che il procedimento non sia stato concluso,
è:”Ufficio Segreteria e Personale”.
2) L’iniziativa del procedimento, nella nota in oggetto,
veniva dispiegata nella indicazione di proposta formulata dal Comando Regione
Carabinieri Sardegna, inerente la segnalazione di tre militari da sostituire, in mutuo cambio, con altri
militari di pari grado, qualora fra gli stessi non vi fossero volontari
all’avvicendamento.
Nell’occasione
veniva significato all’esponente di essere stato proposto per il trasferimento
al N.O.R.M. della Compagnia di …..
3) La stessa nota in oggetto evidenziava che l’oggetto del
procedimento è “assegnazione d’ufficio ad altro incarico per esigenze di organico e di
servizio”. In realtà non pare dubbio trattarsi della motivazione che
fonda l’avvio del procedimento amministrativo. Si intende prendere in esame e
dedurre in ordine a tale motivazione.
3.1. In prima battuta, si osserva che l’espressione
motivazionale “esigenze di servizio”, ha perso nel tempo, in subordine
ad una evoluzione legislativa, il suo pregnante significato, in quanto ex se
potrebbe rivelare una generica ed incompleta illustrazione delle ragioni
e, con la sua mera enunciazione, si potrebbe
incorrere nell’omissione delle reali motivazioni che stimolano l’atto
medesimo; pertanto, in ipotesi,
si potrebbe essere indotti a pensare che nella fattispecie, dietro la generica
enunciazione de qua,
insistano motivi di assoluta riservatezza, da far omettere una più esplicita e
congrua giustificazione della procedura promossa. Da qui un possibile vizio di
insufficiente e/o generica motivazione dell’atto.
3.2. Ciò dedotto e considerato, si potrebbe allora pensare che
l’effettiva esigenza procedurale possa trovare un più plausibile fondamento
nella locuzione:”esigenze di organico”, cioè nella necessità di
aumentare, diminuire e/o comunque ripristinare un inquadramento non
corrispondente a quello previsto.
Da
quanto è dato a sapere gli organici in ambedue i Nuclei (N.O.R.M. e N.O.R.O.)
del del R.O.-Comando Provinciale di ….. risultano in eccedenza ormai da anni.
La situazione potrebbe trovare giustificazione in un mancato adeguamento
numerico degli “effettivi teorici” , in relazione alle effettive esigenze
operative, di talché l’ “organico di fatto” ha superato quello “teorico” . Da
quanto risulta allo scrivente, l’eccedenza numerica è stata determinata da
trasferimenti eseguiti d’ufficio dallo stesso Comando Regione Carabinieri. Ma
se così è, viene spontaneo chiedersi: “Le determinazioni che venivano
eseguite d’ufficio dal Comando Regione in difformità da quanto previsto dalla
pianta organica teorica del Reparto, avevano una
rappresentazione reale delle necessità in atto o venivano effettuate senza
alcuna esigenza? Le stesse rappresentavano urgenze correlate alle limitazioni
info-investigative tipiche di una effettiva carenza
di personale sul territorio, o da quali altri motivi erano razionalmente
dettate? ”.
Si
ritiene sia più plausibile,in entrambi i casi, la prima ipotesi dei rispettivi
dilemmi, cioè quella dell’ effettiva necessità di una forza organica
numericamente superiore a quella prevista “sulla carta”. Se ciò risponde al
vero, e logicamente non si ha tema di smentita sul punto - a meno che i Comandi
interessatinon intendano espressamente ammettere di aver errato nella
determinazione sia degli organici “di diritto” che di quelli “di fatto” -
, non si capisce come questa necessità possa ora essersi ridotta o addirittura
venuta meno in un momento storico in cui l’ aumento
dell’intensità criminale, comune e non solo, traspare palesemente dalla
realtà di tutti i giorni ed aumenta la richiesta di contrasto di essa da parte
dei cittadini. Anche in questa ottica, fra l’altro, si spiega l’alto numero di
ore straordinarie di servizio!
Diversamente
opinando, ritenendosi cioè che l’attuale organico di fatto del Reparto de quo
sia divenuto superiore a quello teorico senza una reale esigenza operativa, per
assurdo si potrebbero esporre i Comandi interessati a responsabilità
amministrativo-contabile in relazione alle conseguenti maggiori
spese assunte senza reali esigenze operative, in riferimento ai “non
necessari” trasferimenti nello stesso Reparto posti in essere dal Comando
Regione.
La
realtà dei fatti sembra invero far giustamente ritenere che i Comandi interessati non errarono quando disposero assegnazioni di militari in numero
superiore a
quello”teoricamente” previsto per il Reparto Operativo di ….i tenendo
conto delle concrete maggiori esigenze operative dello stesso Reparto; così
comenon saranno censurabili, gli stessi Comandi, se ne confermassero l’entità
numerica o addiriturra la incrementassero in
considerazione delle accresciute esigenze delle comunità interessate ai fini di
contrasto delle forme nuove e tradizionali di criminalità.
3.3. Pare giusto,in considerazione di quanto dedotto, tenere
conto che i militari enumerati nella comunicazione di avvio di procedimento
amministrativo (M.O. (omissis) ; V.Brig.(omissis); V.Big. (omissis) sono giunti
a ……quando l’organico risultava già completo.
Orbene,
atteso che il loro spostamento appare più una “sanatoria burocratica”
che una concreta esigenza di
servizio , viene naturale
chiedersi: “All’atto del loro trasferimento a …… perché non sono stati
assegnati direttamente al Nucleo Operativo-R.O. del Comando Provinciale,
anziché al N.O.R.M. di quel Comando? Il trasferimento al N.O.R.M. è stato
all’epoca da loro accettato per raggiungere la destinazione? Perché ora, dopo
anni si è deciso di ricollocarli?”.
E’
evidente che, qualora vi fosse stata la necessità effettiva di un loro
inquadramento presso il Nucleo Operativo, il Comandante di quel reparto avrebbe
chiesto la loro presenza anziché quella del Brig. (omissis). Non sembra,quindi,
che a fondamento del procedimento de quo, inerente alla mera sostituzione
numerica di militari in piena efficienza nel Reparto interessato con altri
militari provenienti da altro Reparto, possa enuclearsi una forziore esigenza
operativa qualitativa/quantitativa.
Inoltre,
altro particolare di non poca importanza è la disposizione sui militari con la
specifica qualifica di “Omissis” all’interno
dell’organigramma dell’Arma dei Carabinieri . Come disposto dall’organismo
dirigenziale, i militari che rivestono suddetta qualifica andrebbero inquadrati
nelle sezione tecniche; quindi, nella fattispecie, i militari controinteressati
andrebbero inseriti nellaseconda sezione e non
nella prima, ove si trovano i militari (tra cui l’esponente) da sostituire
con i predetti.
3.4. A questo punto ci si chiede quali possano effettivamente
essere le esigenze insite nell’iniziativa di cui si tratta, anche alla luce
delle deduzioni che precedono. Al riguardo,infatti, si può affermare con la
giurisprudenza che “ E’
illegittimo il provvedimento che dispone il trasferimento di un militare
motivando genericamente con riferimento ad un ‘migliore impiego del personale’,
essendo necessario un concreto riferimento alla disponibilità di personale
nella sede di provenienza rispetto a quella di nuova assegnazione” (Cons.Giust.Amm.
Sicilia, 20-12-2000; conferma TAR
SICILIA- Palermo,II Sez.,30-7-1999 n.1592). E’ d’uopo chiedersi, a tal
proposito, quali siano le nuove “esigenze di organico e di servizio” che
possano giustificare il procedimento de quo, atteso che il numero del personale
del N.O.R.M. della Compagnia di ….rimarrebbe inalterato pur successivamente
alle nuove assegnazioni di cui alla comunicazione di avvio di procedimento in
oggetto.
In
giurisprudenza è altresì affermato: “Le esigenze di servizio indicate in un
provvedimento di trasferimento di sede di un militare non possono essere
ricondotte esclusivamente a necessità organiche o ad impegni tecnico operativo,
bensì a tutte quei motivi di opportunità che possono oggettivamente
compromettere l’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai
militari” ( TAR
Trentino-Alto Adige, Sez.Trento, 26 gennaio 2000 n.8 ; TAR
LOMBARDIA-Brescia, 16 marzo 2000 n.209; Cons.Stato,Sez.IV,
21 gennaio 1997 n.33). Si coglie, quindi, come la giurisprudenza
richieda nella fattispecie non una generica enunciazione di esigenze di
organico e/o di servizio ma, pur nella discrezionalità amministrativa (in
quanto tale non assoluta), un “quid pluris” rappresentato da motivi oggettivi,
e pertanto concreti e riscontrabili. Diversamente, ogni provvedimento al
riguardo,anche il più ampiamente discrezionale, non sarebbe sottratto
all’illegittimità “per evidente illogicità o per manifesto arbitrio” (TAR
LAZIO-Roma,Sez.I, 23-12-1999 n.3914). Appare ovvio, d’altra parte, che
l’Amministrazione debba dare espressa contezza nella motivazione del
provvedimento quando si tratti di “giustificare la scelta di trasferire un
militare anzichè un altro” (TAR PUGLIA-Lecce, 20-4-1999 n.422).
4) Alla
luce dell’analisi del merito procedurale, vertente a parere dello scrivente sul
giusto trattamento da riservare ad un militare meritevole, con gli attuali
colleghi della squadra di cui fa parte, della stima dello stesso Foro di ……, si
ritiene opportuno enunciare particolarità rilevanti circa la natura giuridica e
complementare del Brig. (omissis).
Si
espone infatti:
4.1.Il Brig. (omissis) è stato trasferito d’ufficio, al
R.O.N.O. dal Comando Regione Carabinieri Sardegna il ........, dopo
alcuni anni di aggregazione , su richiesta motivata del Comandante del Reparto
Operativo, Ten Col. (omissis). La richiesta segnalava le specifiche
capacità investigative del graduato, rilevate a seguito di indagini di Polizia
giudiziaria positivamente conclusesi. Durante il periodo di permanenza in
quel Nucleo Operativo ha continuato a mantenere, nelle proprie note
caratteristiche, il giudizio “ECCELLENTE”;
4.2.Dal 17 gennaio al 12 febbraio ......, il Brig.
(omissis) ha frequentato il corso di qualificazione professionale e
aggiornamento per Brigadieri e V.Brigadieri, ottenendo il seguente
giudizio:” 18/20”- “OTTIMO”.
4.3.Dal 4 al 22 dicembre ......., poiché già
effettivo Nucleo Operativo, veniva segnalato per la frequentazione al
corso di abilitazione per addetti a Nuclei Operativi di Comando
Provinciale, in quanto, suddetta abilitazione, veniva ritenuta necessaria per
l’appartenenza a quel reparto. Alla fine del corso, svoltosi a Velletri,
il Brig. riportava il seguente punteggio:” 18/20” - “OTTIMO”.
4.4.Atteso che un nuovo Sistema di Indagine imperava in
seno alle forze di polizia e che le vecchie qualifiche non avrebbero
più avuto natura qualificante, il Brig. (omissis) venne segnalato
per la frequentazione al corso di abilitazione per operatori S.D.I.. L’abilitazione si
rendeva necessaria per espletare attività ricognitiva presso la banca dati
delle forze di polizia.
In
questa sede sembra opportuno evidenziare le capacità info-investigative del
graduato in seno ad attività da lui svolte presso il Nucleo Operativo, come ad
es. (omissis).
Orbene,
ora si apprende che il Capitano ……… ha ritenuto segnalare per il trasferimento
gli ultimi arrivati al Nucleo Operativo di Sassari senza addurre le motivazioni
che la stessa giurisprudenza succitata richiede. Qualora il Brig. (omissis)
venisse trasferito al N.O.R.M. ed in successiva analisi venisse
rivisto anche l’organico di quel Nucleo, sarebbe sempre lui ad essere segnalato
per un nuovo trasferimento in quanto ultimo arrivato?
Non può
ritenersi sufficiente l’illustrazione delle ragioni del Comando Compagnia, al
punto che le stesse, così come impostate, soffrono di carenza di
motivazione , di contraddittorietà e/o illogicità.
5) A parere dello scrivente, considerato quanto sopra
dedotto, l’eventuale determinazione del procedimento in senso avverso
all’esponente sarebbe con buona probabilità non tanto “discrezionale” quanto
“arbitrario” in quanto sostanzialmente “discriminatorio”, cioè ingiustamente
lesivo dell’esponente ,in ultima analisi, come atto meramente punitivo. Lo
stesso, oltre a ledere i diritti soggettivi dell’esponente, intaccherebbe
il prestigio proprio dell’Istituzione, che da sempre si qualifica, nelle stesse
aspettative dei cittadini, per il massimo di efficacia e di buon andamento.
Con
particolare riferimento all’ordinamento militare, del resto, l’art.1 legge 14 novembre 2000
n.331 ne impone la
conformazione alla Costituzione ed alla legge, così come d’altra parte
affermato da Corte Cost.
n.332/2000.
P. Q. M.
e salva
ogni ulteriore deduzione procedimentale e audizione personale, si chiede a
codesta Amministrazione di rivedere gli stati di servizio di ogni singolo
appartenente al Nucleo Operativo de quo e di riconsiderare l’avvicendamento in
atto alla luce delle presenti deduzioni, avendo nella giusta considerazione la
posizione del militare qui rappresentato nel rispetto della sua dignità
personale e professionale.
Allegati:
come in espositiva.
Si
chiede fin d’ora, altresi , nell’ipotesi di eventuale tutela
giurisdizionale dei diritti dell’istante all’esito avverso del presente
procedimento amministrativo, copie non autenticate della seguente
documentazione:
(omissis)
Dopo
alcune settimane Il Comando Regione archivia il procedimento di trasferimento
nei confronti del Brigadiere asserendo che la forza dei rispettivi reparti
doveva ritenersi perequata. Sebbene numericamente non sia mai cambiata.
Geronimo
Nessun commento:
Posta un commento