giovedì 10 maggio 2012

TRASFERIMENTO DI BRG. CC DA UN REPARTO ALL'ALTRO DELLO STESSO COMANDO



Il Comandante della Regione Sardegna dopo aver trasferito d’ufficio alcuni sottufficiali al Reparto Operativo al Comando Provinciale di......, con  relative spese inerenti il trasferimento,  si accorge che in quel reparto vi è un sovra numero e chiede lo spostamento di alcuni operatori . Dopo una cauta e solita opera di convincimento (es.: se non accetti quella stazione rischi di essere trasferito in una più lontana), il comandante del Nucleo chiede ad alcuni marescialli,  fra i più giovani, un ricollocamento. Per alcuni brigadieri non è importante l'anzianità,  usa  invece la motivazione della “inferiore permanenza”. Come dire, a seconda del caso e della propria comodità, si adottano i metodi a loro più confacenti.  Uno dei Brigadieri interessati però, prima di adire alla tutela giurisdizionale propone le memorie procedimentali di seguito riportate.



AL COMANDO REGIONE CARABINIERI SARDEGNA
-Ufficio Segreteria e Personale-
              
 e, p.c.:          -AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI
                       CARABINIERI

-AL COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI “PODGORA”

Oggetto: Procedimento Amministrativo Prot.N° ……….. del 2002.-
    Memoria procedimentale- Art.10 Legge n. 241/1990.


Il Brig. CC. (omissis ) partecipa al procedimento amministrativo in oggetto con la presente memoria a tutela della propria posizione giuridica, osservando quanto segue in

F A T T O    E    D I R I T T O

1) Alle ore 05,30 del ........., con foglio n … veniva data comunicazione al Brig. (omissis), effettivo al Nucleo Operativo del reparto Operativo del Comando Provinciale di…., di avvio di procedimento amministrativo ai sensi dell’art.7 della Legge 241/90 per trasferimento d’ufficio al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di …
L’avviso dell’avvio del procedimento, che si allega, cita testualmente:”
1.      Il Comando Regione Carabinieri Sardegna – S.M. – Ufficio Segreteria e Personale, per il tramite del Comando Provinciale di Sassari, ha chiesto di proporre un Maresciallo e due Brigadieri effettivi alla 1^ Sezione del N.O.R.O. di ….. da assegnare al N.O.R.M .della compagnia di Sassari in cambio con i sottonotati militari:
            - Mar. Ord (omissis);
            - V.Brig. (omissis);
            - V.Brig. (omissis).
2.      Al riguardo la S.V.
A.    è stata proposta per il trasferimento al N.O.R.M. della Compagnia di …., considerato che fra i Brigadieri effettivi alla 1^ Sezione riveste inferiore permanenza al reparto essendo effettivo al Nucleo dal 14 marzo 2000.
B.      Con la presente lettera viene inoltre informata che:
(1) l’Amministrazione procedente è il: Comando Regione Carabinieri Sardegna;
(2) l’oggetto del procedimento è:” assegnazione d’ufficio ad altro incarico per esigenze di organico e di servizio”;
(3)l’ufficio e la persona responsabile del procedimento è:”Ufficio Segreteria e Personale” e“Capo Ufficio Segreteria e Personale”.
(4)L’ufficio presso cui potrà visionare e depositare atti o documenti – tramite gerarchico – entro 60 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, sempre che il procedimento non sia stato concluso, è:”Ufficio Segreteria e Personale”.

2) L’iniziativa del procedimento, nella nota in oggetto, veniva dispiegata nella indicazione di proposta formulata dal Comando Regione Carabinieri Sardegna, inerente la segnalazione di tre militari da sostituire, in mutuo cambio, con altri militari di pari grado, qualora fra gli stessi non vi fossero volontari all’avvicendamento.
Nell’occasione veniva significato all’esponente di essere stato proposto per il trasferimento al N.O.R.M. della Compagnia di …..

3) La stessa nota in oggetto evidenziava che l’oggetto del procedimento è “assegnazione d’ufficio ad altro incarico per esigenze di organico e di servizio”. In realtà non pare dubbio trattarsi della motivazione che fonda l’avvio del procedimento amministrativo. Si intende prendere in esame e dedurre in ordine a tale motivazione.

3.1. In prima battuta, si osserva che l’espressione motivazionale “esigenze di servizio”, ha perso nel tempo, in subordine ad una evoluzione legislativa, il suo pregnante significato, in quanto ex se potrebbe rivelare una generica ed incompleta illustrazione delle ragioni e, con la sua mera enunciazione, si potrebbe incorrere nell’omissione delle reali motivazioni che stimolano l’atto medesimo; pertanto, in ipotesi, si potrebbe essere indotti a pensare che nella fattispecie, dietro la generica enunciazione de qua, insistano motivi di assoluta riservatezza, da far omettere una più esplicita e congrua giustificazione della procedura promossa. Da qui un possibile vizio di insufficiente e/o generica motivazione dell’atto.

3.2. Ciò dedotto e considerato, si potrebbe allora pensare che l’effettiva esigenza procedurale possa trovare un più plausibile fondamento nella locuzione:”esigenze di organico”, cioè nella necessità di aumentare, diminuire e/o comunque ripristinare un inquadramento non corrispondente a quello previsto.
Da quanto è dato a sapere gli organici in ambedue i Nuclei (N.O.R.M. e N.O.R.O.) del del R.O.-Comando Provinciale di ….. risultano in eccedenza ormai da anni. La situazione potrebbe trovare giustificazione in un mancato adeguamento numerico degli “effettivi teorici” , in relazione alle effettive esigenze operative, di talché l’ “organico di fatto” ha superato quello “teorico” . Da quanto risulta allo scrivente, l’eccedenza numerica è stata determinata da trasferimenti eseguiti d’ufficio dallo stesso Comando Regione Carabinieri. Ma se così è, viene spontaneo chiedersi: “Le determinazioni che venivano eseguite d’ufficio dal Comando Regione in difformità da quanto previsto dalla pianta organica teorica del Reparto, avevano una rappresentazione reale delle necessità in atto o venivano effettuate senza alcuna esigenza? Le stesse rappresentavano urgenze correlate alle limitazioni info-investigative tipiche di una effettiva carenza di personale sul territorio, o da quali altri motivi erano razionalmente dettate? ”.
Si ritiene sia più plausibile,in entrambi i casi, la prima ipotesi dei rispettivi dilemmi, cioè quella dell’ effettiva necessità di una forza organica numericamente superiore a quella prevista “sulla carta”. Se ciò risponde al vero, e logicamente non si ha tema di smentita sul punto - a meno che i Comandi interessatinon intendano espressamente ammettere di aver errato nella determinazione sia degli organici “di diritto” che di quelli “di fatto” - , non si capisce come questa necessità possa ora essersi ridotta o addirittura venuta meno in un momento storico in cui l’ aumento dell’intensità criminale, comune e non solo, traspare palesemente dalla realtà di tutti i giorni ed aumenta la richiesta di contrasto di essa da parte dei cittadini. Anche in questa ottica, fra l’altro, si spiega l’alto numero di ore straordinarie di servizio!
Diversamente opinando, ritenendosi cioè che l’attuale organico di fatto del Reparto de quo sia divenuto superiore a quello teorico senza una reale esigenza operativa, per assurdo si potrebbero esporre i Comandi interessati a responsabilità amministrativo-contabile in relazione alle conseguenti maggiori spese assunte senza reali esigenze operative, in riferimento ai “non necessari” trasferimenti nello stesso Reparto posti in essere dal Comando Regione.
La realtà dei fatti sembra invero far giustamente ritenere che i Comandi interessati non errarono quando disposero assegnazioni di militari in numero superiore a quello”teoricamente” previsto per il Reparto Operativo di ….i tenendo conto delle concrete maggiori esigenze operative dello stesso Reparto; così comenon saranno censurabili, gli stessi Comandi, se ne confermassero l’entità numerica o addiriturra la incrementassero in considerazione delle accresciute esigenze delle comunità interessate ai fini di contrasto delle forme nuove e tradizionali di criminalità.

3.3. Pare giusto,in considerazione di quanto dedotto, tenere conto che i militari enumerati nella comunicazione di avvio di procedimento amministrativo (M.O. (omissis) ; V.Brig.(omissis); V.Big. (omissis) sono giunti a ……quando l’organico risultava già completo.
Orbene, atteso che il loro spostamento appare più una “sanatoria burocratica” che una concreta esigenza di servizio , viene naturale chiedersi: “All’atto del loro trasferimento a …… perché non sono stati assegnati direttamente al Nucleo Operativo-R.O. del Comando Provinciale, anziché al N.O.R.M. di quel Comando? Il trasferimento al N.O.R.M. è stato all’epoca da loro accettato per raggiungere la destinazione? Perché ora, dopo anni si è deciso di ricollocarli?”.
E’ evidente che, qualora vi fosse stata la necessità effettiva di un loro inquadramento presso il Nucleo Operativo, il Comandante di quel reparto avrebbe chiesto la loro presenza anziché quella del Brig. (omissis). Non sembra,quindi, che a fondamento del procedimento de quo, inerente alla mera sostituzione numerica di militari in piena efficienza nel Reparto interessato con altri militari provenienti da altro Reparto, possa enuclearsi una forziore esigenza operativa qualitativa/quantitativa.
Inoltre, altro particolare di non poca importanza è la disposizione sui militari con la specifica qualifica di “Omissis” all’interno dell’organigramma dell’Arma dei Carabinieri . Come disposto dall’organismo dirigenziale, i militari che rivestono suddetta qualifica andrebbero inquadrati nelle sezione tecniche; quindi, nella fattispecie, i militari controinteressati andrebbero inseriti nellaseconda sezione e non nella prima, ove si trovano i militari (tra cui l’esponente) da sostituire con i predetti.     
       
3.4. A questo punto ci si chiede quali possano effettivamente essere le esigenze insite nell’iniziativa di cui si tratta, anche alla luce delle deduzioni che precedono. Al riguardo,infatti, si può affermare con la giurisprudenza che “ E’ illegittimo il provvedimento che dispone il trasferimento di un militare motivando genericamente con riferimento ad un ‘migliore impiego del personale’, essendo necessario un concreto riferimento alla disponibilità di personale nella sede di provenienza rispetto a quella di nuova assegnazione” (Cons.Giust.Amm. Sicilia, 20-12-2000; conferma TAR SICILIA- Palermo,II Sez.,30-7-1999 n.1592). E’ d’uopo chiedersi, a tal proposito, quali siano le nuove “esigenze di organico e di servizio” che possano giustificare il procedimento de quo, atteso che il numero del personale del N.O.R.M. della Compagnia di ….rimarrebbe inalterato pur successivamente alle nuove assegnazioni di cui alla comunicazione di avvio di procedimento in oggetto.
In giurisprudenza è altresì affermato: “Le esigenze di servizio indicate in un provvedimento di trasferimento di sede di un militare non possono essere ricondotte esclusivamente a necessità organiche o ad impegni tecnico operativo, bensì a tutte quei motivi di opportunità che possono oggettivamente compromettere l’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai militari” ( TAR Trentino-Alto Adige, Sez.Trento, 26 gennaio 2000 n.8 ; TAR LOMBARDIA-Brescia, 16 marzo 2000 n.209; Cons.Stato,Sez.IV, 21 gennaio 1997 n.33). Si coglie, quindi, come la giurisprudenza richieda nella fattispecie non una generica enunciazione di esigenze di organico e/o di servizio ma, pur nella discrezionalità amministrativa (in quanto tale non assoluta), un “quid pluris” rappresentato da motivi oggettivi, e pertanto concreti e riscontrabili. Diversamente, ogni provvedimento al riguardo,anche il più ampiamente discrezionale, non sarebbe sottratto all’illegittimità “per evidente illogicità o per manifesto arbitrio” (TAR LAZIO-Roma,Sez.I, 23-12-1999 n.3914). Appare ovvio, d’altra parte, che l’Amministrazione debba dare espressa contezza nella motivazione del provvedimento quando si tratti di “giustificare la scelta di trasferire un militare anzichè un altro” (TAR PUGLIA-Lecce, 20-4-1999 n.422).        

4) Alla luce dell’analisi del merito procedurale, vertente a parere dello scrivente sul giusto trattamento da riservare ad un militare meritevole, con gli attuali colleghi della squadra di cui fa parte, della stima dello stesso Foro di ……, si ritiene opportuno enunciare particolarità rilevanti circa la natura giuridica e complementare del Brig. (omissis).
Si espone infatti:
4.1.Il Brig. (omissis) è stato trasferito d’ufficio, al R.O.N.O. dal Comando Regione Carabinieri Sardegna il ........, dopo alcuni anni di aggregazione , su richiesta motivata del Comandante del Reparto Operativo, Ten Col. (omissis). La richiesta segnalava le specifiche capacità investigative del graduato, rilevate a seguito di indagini di Polizia giudiziaria positivamente conclusesi. Durante il periodo di permanenza in quel Nucleo Operativo ha continuato a mantenere, nelle proprie note caratteristiche, il giudizio “ECCELLENTE”;
4.2.Dal 17 gennaio al 12 febbraio ......, il Brig. (omissis)  ha frequentato il corso di qualificazione professionale e aggiornamento per Brigadieri e V.Brigadieri, ottenendo il seguente giudizio:” 18/20”- “OTTIMO”.
4.3.Dal 4 al 22 dicembre ......., poiché già effettivo Nucleo Operativo, veniva segnalato per la frequentazione al corso di abilitazione per addetti a Nuclei Operativi di Comando Provinciale, in quanto, suddetta abilitazione, veniva ritenuta necessaria per l’appartenenza a quel reparto. Alla fine del corso, svoltosi a Velletri, il Brig. riportava il seguente punteggio:” 18/20” - “OTTIMO”.
4.4.Atteso che un nuovo Sistema di Indagine imperava in seno alle forze di polizia e che le vecchie qualifiche non avrebbero più avuto natura qualificante, il Brig. (omissis)  venne segnalato per la frequentazione al corso di abilitazione per operatori S.D.I.. L’abilitazione si rendeva necessaria per espletare attività ricognitiva presso la banca dati delle forze di polizia.
In questa sede sembra opportuno evidenziare le capacità info-investigative del graduato in seno ad attività da lui svolte presso il Nucleo Operativo, come ad es.  (omissis).
Orbene, ora si apprende che il Capitano ……… ha ritenuto segnalare per il trasferimento gli ultimi arrivati al Nucleo Operativo di Sassari senza addurre le motivazioni che la stessa giurisprudenza succitata richiede. Qualora il Brig. (omissis)  venisse trasferito al N.O.R.M. ed in successiva analisi venisse rivisto anche l’organico di quel Nucleo, sarebbe sempre lui ad essere segnalato per un nuovo trasferimento in quanto ultimo arrivato?
Non può ritenersi sufficiente l’illustrazione delle ragioni del Comando Compagnia, al punto che le stesse, così come impostate, soffrono di carenza di motivazione , di contraddittorietà e/o illogicità.

5) A parere dello scrivente, considerato quanto sopra dedotto, l’eventuale determinazione del procedimento in senso avverso all’esponente sarebbe con buona probabilità non tanto “discrezionale” quanto “arbitrario” in quanto sostanzialmente “discriminatorio”, cioè ingiustamente lesivo dell’esponente ,in ultima analisi, come atto meramente punitivo. Lo stesso, oltre a ledere i diritti soggettivi dell’esponente, intaccherebbe il prestigio proprio dell’Istituzione, che da sempre si qualifica, nelle stesse aspettative dei cittadini, per il massimo di efficacia e di buon andamento.
Con particolare riferimento all’ordinamento militare, del resto, l’art.1 legge 14 novembre 2000 n.331 ne impone la conformazione alla Costituzione ed alla legge, così come d’altra parte affermato da Corte Cost. n.332/2000.
P. Q. M.
e salva ogni ulteriore deduzione procedimentale e audizione personale, si chiede a codesta Amministrazione di rivedere gli stati di servizio di ogni singolo appartenente al Nucleo Operativo de quo e di riconsiderare l’avvicendamento in atto alla luce delle presenti deduzioni, avendo nella giusta considerazione la posizione del militare qui rappresentato nel rispetto della sua dignità personale e professionale. 
Allegati: come in espositiva.
Si chiede fin d’ora, altresi , nell’ipotesi di eventuale tutela giurisdizionale dei diritti dell’istante all’esito avverso del presente procedimento amministrativo, copie non autenticate della seguente documentazione:
(omissis)


Dopo alcune settimane Il Comando Regione archivia il procedimento di trasferimento nei confronti del Brigadiere asserendo che la forza dei rispettivi reparti doveva ritenersi perequata. Sebbene numericamente non sia mai cambiata.

Geronimo

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