venerdì 11 maggio 2012

TRASFERIMENTI - INDENNITA'


Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Prima Bis Senza 4901/2010 Sul ricorso numero di registro generale - N. 10253/2009 REG.RIC.

Il Ministero della Difesa - Servizio Amministrativo - ha comunicato al ricorrente la non sussistenza dei requisiti previsti per l’attribuzione dei benefici di cui agli artt. 1 e 13 della Legge 29.3.2001, n. 86 relativi al trattamento economico di trasferimento . L'ufficio Logistico ha comunicato al ricorrente l’annullamento della pratica relativa al trasloco dei mobili e masserizie in quanto non destinatario dei benefici relativi all’indennità di trasferimento chiesta a seguito della partecipazione al corso-concorso per il reclutamento di 70 sottotenenti . Il ricorrente ha sostenuto che illegittimamente l’amministrazione gli ha dapprima concesso e poi negato il beneficio dell’indennità di trasferimento, in palese violazione del principio di non disparità di trattamento con gli appartenenti al ruolo di “marescialli”, sul presupposto della partecipazione volontaristica al concorso, del carattere novativo del rapporto di impiego, della prevalenza dell’aspetto di volontarietà della partecipazione al concorso rispetto all’interesse dell’amministrazione militare la cui necessità ad assumere personale è stata pienamente soddisfatta dalla quota riservata agli appartenenti al ruolo dei “marescialli. Viste le disparità di trattamento operata dall’amministrazione nei confronti degli appartenenti al ruolo dei sergenti, ai quali è stata negata l’indennità in parola mentre è stata riconosciuta ai sottotenenti provenienti dal ruolo dei marescialli;
-sulla circostanza che marescialli e sergenti sono già stati destinatari dell’assegnazione della prima sede di servizio e, pertanto, il transito al grado superiore di sottotenenti avviene, per entrambi i ruoli, senza la benché minima soluzione di continuità trovandosi già in servizio; 
Viste che il ricorrente fonda le proprie pretese:
-sulla equiparazione del ruolo dei sergenti a quello dei marescialli – costituenti entrambi la categoria dei sottufficiali - operata dall’art. 1 della legge n. 299/2004 come novellato nel testo dall’art. 5 del D.Lvo n. 490/1997; 
-il trasferimento ad una nuova sede di servizio si configura come trasferimento di autorità reso su apposito quesito del Ministero della Difesa, nel quale si è specificato che se il passaggio al ruolo superiore avvenga per il superamento di un concorso pubblico, con il conferimento di posti non rientranti nella quota riservata al personale militare (come nel caso del ricorrente), il carattere novativo del rapporto induce ad escludere la possibilità di attribuzione della indennità di trasferimento, al momento della instaurazione di quello che deve essere considerato un nuovo rapporto di lavoro nell'ambito delle Forze armate, con l'assegnazione, pertanto, della prima sede di servizio.
-l’ontologica diversità della situazione giuridica dei militari transitati al ruolo superiore a seguito del superamento di un concorso pubblico, con il conferimento di posti non rientranti nella quota riservata al personale militare, fonda la non irragionevole differenza di trattamento del personale in questione trattandosi di situazioni non omogenee a quelle prese a raffronto;
Ritenuto, per quanto sopra, infondato il ricorso mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

IL MINISTERO PAGA POICHE' PARTE SOCCOMBENTE.

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