Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Prima Bis Senza 4901/2010 Sul
ricorso numero di registro generale - N.
10253/2009 REG.RIC.
Il Ministero della Difesa - Servizio Amministrativo - ha
comunicato al ricorrente la non sussistenza dei requisiti previsti per
l’attribuzione dei benefici di cui agli artt. 1 e 13 della Legge 29.3.2001, n.
86 relativi al trattamento economico di trasferimento . L'ufficio Logistico ha
comunicato al ricorrente l’annullamento della pratica relativa al trasloco dei
mobili e masserizie in quanto non destinatario dei benefici relativi
all’indennità di trasferimento chiesta
a seguito della partecipazione al corso-concorso per il reclutamento di 70
sottotenenti . Il ricorrente ha sostenuto che
illegittimamente l’amministrazione gli ha dapprima concesso e poi negato il
beneficio dell’indennità di trasferimento, in palese violazione del principio
di non disparità di trattamento con gli appartenenti al ruolo di “marescialli”, sul presupposto della
partecipazione volontaristica al concorso, del carattere novativo del rapporto
di impiego, della prevalenza dell’aspetto di volontarietà della partecipazione
al concorso rispetto all’interesse dell’amministrazione militare la cui
necessità ad assumere personale è stata pienamente soddisfatta dalla quota
riservata agli appartenenti al ruolo dei “marescialli. Viste le disparità di
trattamento operata dall’amministrazione nei confronti degli appartenenti al
ruolo dei sergenti, ai quali è stata negata l’indennità in parola mentre è
stata riconosciuta ai sottotenenti provenienti dal ruolo dei marescialli;
-sulla circostanza che marescialli
e sergenti sono già stati destinatari dell’assegnazione della prima sede di
servizio e, pertanto, il transito al grado superiore di sottotenenti avviene,
per entrambi i ruoli, senza la benché minima soluzione di continuità trovandosi
già in servizio;
Viste che il ricorrente fonda le
proprie pretese:
-sulla equiparazione del ruolo dei
sergenti a quello dei marescialli – costituenti entrambi la categoria dei
sottufficiali - operata dall’art. 1 della legge n. 299/2004 come novellato nel
testo dall’art. 5 del D.Lvo n. 490/1997;
-il trasferimento ad una nuova sede di servizio si configura come trasferimento di autorità reso su apposito quesito del Ministero della Difesa, nel quale si è specificato che se il passaggio al ruolo superiore avvenga per il superamento di un concorso pubblico, con il conferimento di posti non rientranti nella quota riservata al personale militare (come nel caso del ricorrente), il carattere novativo del rapporto induce ad escludere la possibilità di attribuzione della indennità di trasferimento, al momento della instaurazione di quello che deve essere considerato un nuovo rapporto di lavoro nell'ambito delle Forze armate, con l'assegnazione, pertanto, della prima sede di servizio.
-il trasferimento ad una nuova sede di servizio si configura come trasferimento di autorità reso su apposito quesito del Ministero della Difesa, nel quale si è specificato che se il passaggio al ruolo superiore avvenga per il superamento di un concorso pubblico, con il conferimento di posti non rientranti nella quota riservata al personale militare (come nel caso del ricorrente), il carattere novativo del rapporto induce ad escludere la possibilità di attribuzione della indennità di trasferimento, al momento della instaurazione di quello che deve essere considerato un nuovo rapporto di lavoro nell'ambito delle Forze armate, con l'assegnazione, pertanto, della prima sede di servizio.
-l’ontologica diversità della
situazione giuridica dei militari transitati al ruolo superiore a seguito del
superamento di un concorso pubblico, con il conferimento di posti non
rientranti nella quota riservata al personale militare, fonda la non
irragionevole differenza di trattamento del personale in questione trattandosi
di situazioni non omogenee a quelle prese a raffronto;
Ritenuto, per quanto sopra,
infondato il ricorso mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo,
seguono la soccombenza;
IL MINISTERO PAGA POICHE' PARTE
SOCCOMBENTE.
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