Oggetto del contenzioso è la corretta attuazione
dellanormativa in materia (permessi e trasferimenti a favore di dipendenti,
pubblicio privati, che intendono assistere un familiare portatore di handicap),
especificatamente dell'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 5
febbraio1992, come modificato dall'articolo 19 della legge n. 53 dell’ 8 marzo
2000 epoi, in particolare, dall' art. 24, comma 1, lett. B, della legge n. 183
del 4novembre 2010.
Orbene, è indubbioche attualmente, proprio alla luce delle
modifiche normative intervenute esoprattutto di quelle più recenti, può
affermarsi, sul piano generale che, perusufruire del diritto al trasferimento
nella sede più vicina alla residenza delfamiliare da assistere, il dipendente
deve dare prova, con dati e elementioggettivi, della necessità di dover
prestare assistenza al familiare disabile eche nessun altro familiare sia in
grado o possa assicurare tale assistenza,fatte salve le irrinunciabili esigenze
organizzative e funzionalidell'Amministrazione. È indubbio che la recente
evoluzione legislativa deveritenersi implicitamente retroattiva, proprio perchè
finalizzata a risolvere lesvariate questioni insorte a seguito delle diverse
interpretazioni fornite alleprecedenti normative, e non può quindi non
applicarsi a situazioni ancora nondefinite, come nel caso di specie (cfr. Cons.
Stato – III, n. 5725 del 26ottobre 2011).
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