lunedì 21 maggio 2012

TRASFERIMENTI - FAMILIARI CON HANDICAP


Oggetto del contenzioso è la corretta attuazione dellanormativa in materia (permessi e trasferimenti a favore di dipendenti, pubblicio privati, che intendono assistere un familiare portatore di handicap), especificatamente dell'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 5 febbraio1992, come modificato dall'articolo 19 della legge n. 53 dell’ 8 marzo 2000 epoi, in particolare, dall' art. 24, comma 1, lett. B, della legge n. 183 del 4novembre 2010.
Orbene, è indubbioche attualmente, proprio alla luce delle modifiche normative intervenute esoprattutto di quelle più recenti, può affermarsi, sul piano generale che, perusufruire del diritto al trasferimento nella sede più vicina alla residenza delfamiliare da assistere, il dipendente deve dare prova, con dati e elementioggettivi, della necessità di dover prestare assistenza al familiare disabile eche nessun altro familiare sia in grado o possa assicurare tale assistenza,fatte salve le irrinunciabili esigenze organizzative e funzionalidell'Amministrazione. È indubbio che la recente evoluzione legislativa deveritenersi implicitamente retroattiva, proprio perchè finalizzata a risolvere lesvariate questioni insorte a seguito delle diverse interpretazioni fornite alleprecedenti normative, e non può quindi non applicarsi a situazioni ancora nondefinite, come nel caso di specie (cfr. Cons. Stato – III, n. 5725 del 26ottobre 2011). 

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