domenica 20 maggio 2012

SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO


MALATTIA DERIVANTE DA CAUSE INERENTI IL LAVORO - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - LICENZIAMENTO - NON SUSSISTE.        
La Corte di Cassazione ha stabilito, nella sentenza numero 7946 del 7 aprile scorso, come deve essere regolato il licenziamento. Il lavoratore non può essere oggetto di licenziamento da parte del datore di lavoro qualora la sua malattia sia derivante da causa inerente il lavoro.

Da considerarsi,nella fattispecie, i casi di malattia derivanti dall'ambiente nel quale si svolge la mansione lavorativa, durante la quale si abbia superato il periodo di comporto (periodo nel quale il lavoratore risulta assente per "fatti inerenti la sua persona", quale malattia, gravidanza, infortunio..etc).

La sentenza della Corte di Cassazione, quindi, motiva l'impossibilità del licenziamento in quanto l'eventuale malattia del lavoratore è da additare, qualora sia causata sul posto di lavoro, dalla non ottemperanza dell'obbligo di sicurezza (ex articolo 2087 del Codice Civile), da parte dello stesso datore di lavoro. Il periodo di"comporto", quindi, può essere tranquillamente superato dal lavoratore in questi casi senza correre il rischio di vedersi licenziati senza alcuna motivazione.

La sentenza rinnova la tutela dei lavoratori e intende, inoltre, lanciare un monito ai datori  affinché  la sicurezza sul lavoro, oltre ad essere un obbligo di legge, rappresenti anche una forma di "tutela"per la stessa azienda.

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