mercoledì 9 maggio 2012

STRAORDINARIO


 Con la Sentenza n. 4360/2008, il Tar del Lazio si è pronunciato in materia del diritto del personale militare impiegato in missioni all’estero a vedersi riconosciuta l’indennità per lavoro straordinario. Il caso in esame riguarda un sottufficiale dell’Aeronautica militare in forza presso il 31° Storno dell’aeroporto di Ciampino, ove è impiegato con mansioni di assistente di equipaggio fisso di volo. Ora lo stesso, veniva frequentemente comandato a effettuare anche missioni di volo all’estero, oltre a quelle nazionali, inoltre, in ragione della percorrenza e del tipo di missione da effettuare lo stesso era tenuto di sovente a svolgere prestazione lavorativa oltre il previsto orario di lavoro obbligatorio. Per tale motivo il sottufficiale ha promosso ricorso al Tar del Lazio chiedendo l’accertamento del diritto a vedersi integralmente compensate le ore di lavoro straordinario prestate, nello svolgimento di missioni isolate all’estero, con la corresponsione dell’indennità di straordinario, previamente rivalutata e, quindi, maggiorata degli interessi legali alla data di spettanza al saldo, ovvero con il recupero in giornate di risposo. Infatti il ricorrente aveva prestato un totale complessivo di 376 ore di lavoro straordinario, ma lo stesso non si era visto mai riconoscere alcunché, né sotto forma di recupero orario, né di retribuzione per lavoro straordinario, mentre per il lavoro aggiuntivo al normale orario di lavoro prestato in missioni nazionali il medesimo ha sempre percepito il compenso previsto a tale titolo. La tesi prospettata dal ricorrente si fonda sulla non assimilabilità del lavoro straordinario, reso in missioni isolate all’estero, all’indennità di missione regolata dal R.D. n. 941/1926. Egli sostiene che illegittimamente l’Amministrazione avrebbe emanato le direttive “Orario di lavoro e compenso per lavoro straordinario” stabilendo, con queste, che detto compenso “non si applica al personale militare inviato in missione isolata ai sensi del R.D. 3 gennaio 1926, n. 941 atteso che il relativo trattamento economico di missione, che prevede la maggiorazione del 30% per le riunioni a carattere internazionale, è onnicomprensivo”. Peraltro, il R.D. n. 941/1926 regolerebbe tutt’altra fattispecie, e, comunque, sarebbe stato abrogato dalla legge finanziaria del 2006. Il Tar si è pronunciato ritenendo il ricorso infondato nel merito. Innanzitutto il Collegio ha richiamato la fonte normativa che regola il rapporto controverso. Tale fonte è costituita dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 recante “Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero”, come interpretato in via autentica dall’art. 39, vicies semel, comma 39, del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 (recante “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”). Ora, l’art. 1 del R.D. n. 941/1926 dispone che “Al personale civile e militare dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere” . Il successivo art. 3, c. 1° stabilisce che “Ai componenti le delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per  partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30  per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in commissione, per rappresentanza del governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale”. Infine, l’art. 39, vicies semel, comma 39, del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 statuisce che “L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, c.1.. lett. a) della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”. Ora, ad aviso del Collegio, il Legislatore, sciogliendo ogni dubbio, ha chiarito definitivamente – con l’art. 39, vicies semel, comma 39, del citato d.l. 30 dicembre 2005 n. 273 - che il regio decreto n. 941/1926, laddove disciplina l’indennità di missione all’estero, anche soltanto per servizi isolati, copre tutti i disagi, rischi e reperibilità ivi incluse le prestazioni di lavoro straordinario. Trattandosi di norma di interpretazione autentica essa trova applicazione a tutti i rapporti pendenti, ovvero non ancora esauriti, come quello sottoposto all’esame del Collegio.

Nessun commento:

Posta un commento