TAR Lombardia-Milano,
sez. I, sentenza 03.03.2010 n° 499
L'amministrazione della guardia di Finanza, con articolata
memoria, contesta la fondatezza delle domande dei finanzieri ricorrenti atte ad
ottenere la condanna al pagamento delle ore di straordinario ed, in via
subordinata, di poter fruire dei turni di riposo compensativo, in ragione
dell'assenza di una preventiva autorizzazione allo svolgimento del lavoro
straordinario e del superamento del monte ore disponibile (circolare
28.9.2001), per la mancata richiesta tempestiva di fruire del riposo
compensativo per le ore in eccedenza. Devono respingersi le domande volte
all'annullamento dell'atto impugnato ed alla condanna al pagamento delle ore
straordinarie; deve invece essere accolta la domanda proposta in via
subordinata volta all'accertamento del diritto ai riposi compensativi maturati
e non goduti
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