venerdì 11 maggio 2012

STRAORDINARI - CONGEDO STRAORDINARIO IN MALATTIA - IL MINISTERO RIVEDE LE PROPRIE POSIZIONI-


 Visti i numerosi ricorsi su cui gli esiti univoci hanno visto soccombere il Ministero Interno in relazione allo straordinario non pagato o della monetizzabilità del congedo ordinario non pagato, maturato durante i periodi di assenza per malattia, Il Ministero ha inteso emanare una circolare esplicativa che invitava le amministrazioni a non porre più resistenza alle domande avanzate in tal senso. La circolare esplica così come segue:
Il Consiglio di Stato – Commissione speciale del 4 ottobre 2010, ha fornito il parere richiesto, pubblicato in data 2 dicembre 2010, evidenziando che entrambi gli indirizzi, quello favorevole ai ricorrenti e quello che conferma il criterio interpretativo adottato dall'Amministrazione, sono in una posizione di “astratta condivisibilità”. In particolare viene precisato che l'orientamento espresso nelle circolari sull'argomento può “vantare una riconducibilità alle fonti normative”.
Con il medesimo parere, tuttavia, L'Alto Consesso ha ritenuto, anche sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale 616/1987 e 158/2001 nonché della pronuncia delle Sezioniunite della Corte di Cassazione n. 14020/2001
di riconoscere il diritto del dipendente lavoratore in questione alla monetizzabilità anche del congedo non goduto durante il periodo di aspettativa per motivi di salute, a cui è seguita senza soluzione di continuità la dispensa dal servizio; ciò in quanto va condivisa la riflessione di fondo sostenuta nella menzionata recente giurisprudenza per cui, se la non imputabilità al dipendente del mancato svolgimento dell'attività di servizio è alla base del riconoscimento del diritto alle ferie ( non effettivamente godute), la monetizzabilità di tale periodo deve essere sempre riconosciuta in ipotesi, quale quella di specie, non riconducibili alla volontà delle parti (dipendente e datore di lavoro), ma oggettivamente connesse al rapporto di servizio, trattandosi tra l'altro di ipotesi qualitativamente del tutto assimilabili alle documentate esigenze di servizio”.
Ciò premesso, si evidenzia la necessità di uniformarsi al parere espresso dal Consiglio di Stato e quindi di riconoscere monetizzabili anche i giorni di congedo ordinario maturati durante il periodo di infermità o malattia cui consegue, senza soluzione di continuità, la cessazione dal servizio.
Pertanto gli Uffici Amministrativo Contabili dovranno procedere a corrispondere il compenso sostitutivo in argomento con il nuovo criterio indicato dal consiglio di Stato anche al fine di evitare inutile contenzioso che, dopo il parere il questione, vedrebbe comunque l'Amministrazione soccombente.
Come già annunciai su altri post con sentenze ancor più recenti, che esplicitavano il diritto a vedere riconosciuti gli straordinari anche in talune fattispecie, finalmente anche il Ministero ha capito, ed emana una circolare che dispone il pagamento del dovuto. Ciò che lascia  perplessi è il ritardo con il quale la p.a. giunge a conclusioni pro dipendente .Come sempre e con forza ripeto, perché i funzionari che hanno negato tale diritto ostinatamente non devono pagare le spese di giudizio che lo Stato ha sostenuto?


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