Visti i numerosi
ricorsi su cui gli esiti univoci hanno visto soccombere il Ministero Interno in
relazione allo straordinario non pagato o della monetizzabilità del congedo
ordinario non pagato, maturato durante i periodi di assenza per malattia, Il
Ministero ha inteso emanare una circolare esplicativa che invitava le
amministrazioni a non porre più resistenza alle domande avanzate in tal senso.
La circolare esplica così come segue:
“Il Consiglio di Stato –
Commissione speciale del 4 ottobre 2010, ha fornito il parere richiesto,
pubblicato in data 2 dicembre 2010, evidenziando che entrambi gli indirizzi,
quello favorevole ai ricorrenti e quello che conferma il criterio
interpretativo adottato dall'Amministrazione, sono in una posizione di
“astratta condivisibilità”. In particolare viene precisato che l'orientamento
espresso nelle circolari sull'argomento può “vantare una riconducibilità alle
fonti normative”.
Con il medesimo parere, tuttavia,
L'Alto Consesso ha ritenuto, anche sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale 616/1987 e
158/2001 nonché della
pronuncia delle Sezioniunite della Corte di Cassazione n. 14020/2001
“di riconoscere il diritto
del dipendente lavoratore in questione alla monetizzabilità anche del congedo
non goduto durante il periodo di aspettativa per motivi di salute, a cui è
seguita senza soluzione di continuità la dispensa dal servizio; ciò in quanto
va condivisa la riflessione di fondo sostenuta nella menzionata recente
giurisprudenza per cui, se la non imputabilità al dipendente del mancato
svolgimento dell'attività di servizio è alla base del riconoscimento del
diritto alle ferie ( non effettivamente godute), la monetizzabilità di tale
periodo deve essere sempre riconosciuta in ipotesi, quale quella di specie, non
riconducibili alla volontà delle parti (dipendente e datore di lavoro), ma
oggettivamente connesse al rapporto di servizio, trattandosi tra l'altro di
ipotesi qualitativamente del tutto assimilabili alle documentate esigenze di
servizio”.
Ciò premesso, si evidenzia la
necessità di uniformarsi al parere espresso dal Consiglio di Stato e quindi di
riconoscere monetizzabili anche i giorni di congedo ordinario maturati durante
il periodo di infermità o malattia cui consegue, senza soluzione di continuità,
la cessazione dal servizio.
Pertanto gli Uffici
Amministrativo Contabili dovranno procedere a corrispondere il compenso
sostitutivo in argomento con il nuovo criterio indicato dal consiglio di Stato
anche al fine di evitare inutile contenzioso che, dopo il parere il questione,
vedrebbe comunque l'Amministrazione soccombente.
Come già annunciai su altri post
con sentenze ancor più recenti, che esplicitavano il diritto a vedere
riconosciuti gli straordinari anche in talune fattispecie, finalmente anche il
Ministero ha capito, ed emana una circolare che dispone il pagamento del
dovuto. Ciò che lascia perplessi è il ritardo con il quale la p.a. giunge
a conclusioni pro dipendente .Come sempre e con forza ripeto, perché i
funzionari che hanno negato tale diritto ostinatamente non devono pagare le
spese di giudizio che lo Stato ha sostenuto?
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