Corte di Cassazione Civile sez.II 30/4/2009 n. 10130
Sospensione della patente applicata dal prefetto in via cautelare - non è legittima se interviene dopo troppo tempo dal fatto per il quale è disposta (5 mesi)
Sospensione della patente applicata dal prefetto in via cautelare - non è legittima se interviene dopo troppo tempo dal fatto per il quale è disposta (5 mesi)
(omissis)
Svolgimento del processo
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato
il 13.2.2004 () proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Messina
avverso l'ordinanza del Prefetto di Messina del 12.1.2004 irrogativa della
sanzione della sospensione della patente di guida per la durata di 15 giorni.
La Prefettura di Messina chiedeva il rigetto della opposizione.
Con sentenza del 21.6.2004 il giudice di Pace adito ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato tardiva, inefficace ed illegittima l'ordinanza ingiunzione suddetta.
Per la cassazione di tale sentenza la Prefettura di Messina ha proposto un ricorso affidato ad un unico motivo; la () non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La Prefettura di Messina chiedeva il rigetto della opposizione.
Con sentenza del 21.6.2004 il giudice di Pace adito ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato tardiva, inefficace ed illegittima l'ordinanza ingiunzione suddetta.
Per la cassazione di tale sentenza la Prefettura di Messina ha proposto un ricorso affidato ad un unico motivo; la () non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi
della decisione
Con l'unico motivo
articolato la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.
223 secondo comma C.d.S. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata
per aver ritenuto illegittimo il sopra richiamato provvedimento prefettizio di
sospensione della patente di guida in quanto adottato oltre i termini previsti
dalla predetta disposizione normativa.
La Prefettura di Messina rileva che in realtà tale disposizione non fissa termini perentori per l'irrogazione della suddetta sanzione accessoria, bensì soltanto meramente ordinatori affinché gli organi che prendono parte alla fase istruttoria del procedimento effettuino i propri adempimenti; aggiunge che il diverso assunto del Giudice di Pace nasce dalla errata convinzione in ordine ad una funzione meramente cautelare del provvedimento in esame alla luce di un orientamento sviluppatosi nel vigore del precedente codice della strada secondo cui il procedimento amministrativo di sospensione della patente sarebbe stato subordinato al procedimento penale; peraltro tale indirizzo è ormai superato dopo l'introduzione del nuovo Codice della Strada che ha configurato la sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria, affermandone così la sua estraneità al sistema delle sanzioni penali e quindi la sua applicabilità da parte dell'autorità amministrativa nel caso di assenza dei presupposti per l'intervento del giudice.
La censura è infondata.
Il Giudice di Pace adito ha ritenuto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione di sospensione della patente di guida per la durata di 15 giorni emessa nei confronti della () in quanto tardiva perché pronunciata ad oltre cinque mesi dal fatto addebitato a quest'ultima senza quindi il rispetto dei termini previsti dall'art. 223 del C.d.S., finalizzati ad assicurare la tempestività della misura sanzionatoria.
Tale convincimento è condivisibile in quanto conforme alla recente pronuncia delle S.U. di questa Corte (6.6.2007 n. 13226) secondo cui il provvedimento del Prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 C.d.S. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri; pertanto, sebbene la norma citata non preveda un termine di decadenza per l'esercizio del potere del prefetto di sospensione cautelare della patente, il provvedimento risulterà illegittimo, qualora non venga adottato entro un periodo di tempo che ne giustifichi la finalità cautelare alla quale la validità della sua emanazione è ontologicamente legata.
Orbene nella specie legittimamente il Giudice di Pace ha ritenuto, quale giudice di merito, che il provvedimento di sospensione della patente, emesso ad oltre cinque mesi dal fatto che ne aveva giustificato l'adozione, era intervenuto oltre un tempo ragionevole così vanificando le sue finalità cautelari.
Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
La Prefettura di Messina rileva che in realtà tale disposizione non fissa termini perentori per l'irrogazione della suddetta sanzione accessoria, bensì soltanto meramente ordinatori affinché gli organi che prendono parte alla fase istruttoria del procedimento effettuino i propri adempimenti; aggiunge che il diverso assunto del Giudice di Pace nasce dalla errata convinzione in ordine ad una funzione meramente cautelare del provvedimento in esame alla luce di un orientamento sviluppatosi nel vigore del precedente codice della strada secondo cui il procedimento amministrativo di sospensione della patente sarebbe stato subordinato al procedimento penale; peraltro tale indirizzo è ormai superato dopo l'introduzione del nuovo Codice della Strada che ha configurato la sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria, affermandone così la sua estraneità al sistema delle sanzioni penali e quindi la sua applicabilità da parte dell'autorità amministrativa nel caso di assenza dei presupposti per l'intervento del giudice.
La censura è infondata.
Il Giudice di Pace adito ha ritenuto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione di sospensione della patente di guida per la durata di 15 giorni emessa nei confronti della () in quanto tardiva perché pronunciata ad oltre cinque mesi dal fatto addebitato a quest'ultima senza quindi il rispetto dei termini previsti dall'art. 223 del C.d.S., finalizzati ad assicurare la tempestività della misura sanzionatoria.
Tale convincimento è condivisibile in quanto conforme alla recente pronuncia delle S.U. di questa Corte (6.6.2007 n. 13226) secondo cui il provvedimento del Prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 C.d.S. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri; pertanto, sebbene la norma citata non preveda un termine di decadenza per l'esercizio del potere del prefetto di sospensione cautelare della patente, il provvedimento risulterà illegittimo, qualora non venga adottato entro un periodo di tempo che ne giustifichi la finalità cautelare alla quale la validità della sua emanazione è ontologicamente legata.
Orbene nella specie legittimamente il Giudice di Pace ha ritenuto, quale giudice di merito, che il provvedimento di sospensione della patente, emesso ad oltre cinque mesi dal fatto che ne aveva giustificato l'adozione, era intervenuto oltre un tempo ragionevole così vanificando le sue finalità cautelari.
Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
Per
questi motivi
La Corte
Rigetta il ricorso.
Rigetta il ricorso.
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