giovedì 17 maggio 2012

SILENZIO RIFIUTO DELLA P.A. - RISARCIMENTO DEL DANNO


RISARCIMENTO DEI DANNI– RISARCIMENTO DEL DANNO PER RITARDO – PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO – IMPUGNATIVA DEL SILENZIO RIFIUTO – NECESSITA' –SUSSISTE.
Il cittadino si trova spesso innanzi ad un'amministrazione silente, la quale pensa che la persona con la quale interloquisce sia un soggetto privo di diritti e spesso immeritevole di risposta, tanto da ignorarla, come, ahimè, sovente accade. A tal proposito, è interessante leggere lo stralcio dell'ulteriore indirizzo giurisprudenziale riguardante l' ipotesi di una eventuale richiesta di risarcimento in merito.
La norma codicistica di cui alla'art. 2043 c.c. Subordina il risarcimento alla produzione di un danno ingiusto casualmente generato da una condotta illecita, nel caso di specie da individuarsi nell'asserito ritardo, imputabile all'Amministrazione a titolo di dolo oi colpa T.A.R.Lazio, Roma. Sez. I, 22 settembre, 2010, n. 32382. Il diritto al risarcimento del danno derivante dal ritardo con il qualel'amministrazione ha provveduto spetta solo ove i soggetti interessati abbiano reagito all'inerzia impugnando il silenzio rifiuto; solo in caso di persistente inerzia a seguito di questa procedura può iunfatti configurarsi la lesione al bene della vita,risarcibile, alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede, nello svolgimento del rapporto qualificato e differenziato tra soggetto pubblico e privato T.A.R.Lombardia, Milano, sez. I, 12 gennaio 2011, n. 35.

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