RISARCIMENTO DEI DANNI– RISARCIMENTO DEL DANNO PER RITARDO
– PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO – IMPUGNATIVA DEL SILENZIO RIFIUTO –
NECESSITA' –SUSSISTE.
Il cittadino si trova spesso innanzi
ad un'amministrazione silente, la quale pensa che la persona con la quale
interloquisce sia un soggetto privo di diritti e spesso immeritevole di
risposta, tanto da ignorarla, come, ahimè, sovente accade. A tal proposito, è
interessante leggere lo stralcio dell'ulteriore indirizzo giurisprudenziale
riguardante l' ipotesi di una eventuale richiesta di risarcimento in merito.
La norma codicistica di cui
alla'art. 2043 c.c. Subordina il risarcimento alla produzione di un danno
ingiusto casualmente generato da una condotta illecita, nel caso di specie da
individuarsi nell'asserito ritardo, imputabile all'Amministrazione a titolo di
dolo oi colpa T.A.R.Lazio, Roma. Sez. I,
22 settembre, 2010, n. 32382.
Il diritto al risarcimento del danno derivante dal ritardo con il
qualel'amministrazione ha provveduto spetta solo ove i soggetti interessati
abbiano reagito all'inerzia impugnando il silenzio rifiuto; solo in caso di
persistente inerzia a seguito di questa procedura può iunfatti configurarsi la
lesione al bene della vita,risarcibile, alla stregua dei canoni di correttezza
e buona fede, nello svolgimento del rapporto qualificato e differenziato
tra soggetto pubblico e privato T.A.R.Lombardia, Milano, sez. I, 12 gennaio 2011, n. 35.
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