giovedì 24 maggio 2012

SEQUESTRO PREVENTIVO DEL VEICOLO E TRASCRIZIONE AL P.R.A


Circolare A.C.I. 6/11/2009 prot.DSD/0014327/09
Trascrizione al PRA del sequestro preventivo
La Legge n. 94 del 15 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, ha inasprito le sanzioni per determinate violazioni del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S.) ed ha modificato l'art. 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
In particolare, la nuova legge ha disposto che l'esecuzione del sequestro preventivo avvenga attraverso la trascrizione del provvedimento nel pubblico registro.
La trascrizione prevista dal citato art. 104 è relativa al sequestro preventivo penale di cui all'art. 321 c.p.p., e non al sequestro amministrativo disciplinato dall'art. 213 C.d.S.
Il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., di conseguenza, non rientra nell'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 214-bis C.d.S. e quindi, per la trascrizione, non è dovuta l'imposta di bollo mentre sono dovuti gli emolumenti, salvo eventuali diverse disposizioni che si attendono dalle competenti amministrazioni centrali in ordine al carattere vincolante dei corrispettivi.
Si sottolinea, viste le finalità giuridiche del provvedimento, la necessità di assicurare la massima tempestività nella trascrizione del sequestro preventivo precisando che, nei casi in cui non siano corrisposti gli emolumenti, il PRA procederà, a trascrizione avvenuta, ad inoltrare specifica richiesta di pagamento all'Autorità Giudiziaria che ha richiesto la formalità.
Si ricorda, altresì, che oggetto della trascrizione può essere sia il provvedimento del Magistrato (es. decreto del Pubblico Ministero, decreto di convalida del Giudice), sia il verbale dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria (comma 3-bis art. 321 c.p.p.).
Le disposizioni sopra richiamate si applicano anche ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per la revoca del sequestro preventivo precedentemente registrate al PRA.
Se, poi, oggetto della trascrizione è il verbale dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, poiché il sequestro deve essere successivamente convalidato dal Giudice, sarà onere dell'Autorità Giudiziaria, in caso di mancata convalida, richiedere tempestivamente al PRA la cancellazione del vincolo.
Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento che potrà essere richiesto all'Ufficio Normativa e Controllo e si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

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