Ministero del Lavoro –Interpello n. 11 del 10 aprile 2012
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – impugnazione sanzionidisciplinari – applicabilità art. 7, commi 6 e 7; L. n. 300/1970 allecontroversie relative al lavoro pubblico.
Il Ministero del lavoro, in risposta ad un quesito posto dal Sindacato delle professioni infermieristiche, ha chiarito che le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possono essere impugnate anche attraverso il tentativo di conciliazione, con le procedure arbitrali di cui agli artt. 410 e 412 del c.p.c. Resta ferma l’azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali. Quello che resta preclusa ai dipendenti pubblici invece è la via dell’ arbitrato irrituale di cui all’art. 412 ter, ossia l’arbitrato sindacale, la cui procedura è rimessa alla contrattazione collettiva, stante il veto posto alla fonte di carattere convenzionale, di cui al precitato art. 55. Le sanzioni disciplinari non potranno dunque essere impugnate dai dipendenti della P.A. mediante questo strumento.
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