Con la Sentenza n. 3873/2008, il Consiglio di
Stato su un contenzioso in appello promosso dal Ministero dell’interno avverso
la sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso di un vice questore avverso il
decreto del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza,
con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena
pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri
assegni a carattere fisso e continuativo per grave negligenza in servizio. Il
Tar accoglieva il ricorso del vice questore sul rilievo che l’amministrazione
aveva violato l’obbligo di contestazione immediata degli addebiti, di cui
all’art. 103, comma 2, del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, ai sensi del quale, il
capo dell'ufficio che è competente a irrogare la censura deve compiere gli
accertamenti del caso e, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave
della censura, rimette gli atti all'ufficio del personale, l'ufficio del
personale che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da
un impiegato svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che
il fatto sia punibile con la sanzione della censura, rimette gli atti al
competente capo ufficio, negli altri casi contesta subito gli addebiti
all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni. Ora, nel caso di
specie, l’amministrazione si era decisa ad avviare il procedimento disciplinare
soltanto dopo che l’episodio aveva avuto una certa risonanza da parte degli
organi di informazione, il che, ad avviso del Tar sarebbe sintomatico di un
esercizio sviato del potere disciplinare. Il Ministero ha appellante ha dedotto
che da quando l’ufficio istruttore ha ricevuto la segnalazione a quando è stato
attivato il relativo iter procedimentale sono passati solo poco più di 40
giorni, ovvero un periodo di tempo ragionevole per l’avvio dell’azione
amministrativa. Ma il Consiglio ha ribadito che l’amministrazione si è indotta
a dare inizio al procedimento disciplinare solo a seguito di articoli apparsi
sulla stampa e della conseguente segnalazione prefettizia, pertanto sussiste la
violazione dell’art. 103, comma 2, del d.p.r. n. 3/1957, il quale richiede
l’immediatezza della contestazione degli addebiti.
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