mercoledì 9 maggio 2012

SANZIONI DISCIPLINARI - MINISTERO INTERNO


Con la Sentenza n. 3873/2008, il Consiglio di Stato su un contenzioso in appello promosso dal Ministero dell’interno avverso la sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso di un vice questore avverso il decreto del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo per grave negligenza in servizio. Il Tar accoglieva il ricorso del vice questore sul rilievo che l’amministrazione aveva violato l’obbligo di contestazione immediata degli addebiti, di cui all’art. 103, comma 2, del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, ai sensi del quale, il capo dell'ufficio che è competente a irrogare la censura deve compiere gli accertamenti del caso e, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti all'ufficio del personale, l'ufficio del personale che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, rimette gli atti al competente capo ufficio, negli altri casi contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni. Ora, nel caso di specie, l’amministrazione si era decisa ad avviare il procedimento disciplinare soltanto dopo che l’episodio aveva avuto una certa risonanza da parte degli organi di informazione, il che, ad avviso del Tar sarebbe sintomatico di un esercizio sviato del potere disciplinare. Il Ministero ha appellante ha dedotto che da quando l’ufficio istruttore ha ricevuto la segnalazione a quando è stato attivato il relativo iter procedimentale sono passati solo poco più di 40 giorni, ovvero un periodo di tempo ragionevole per l’avvio dell’azione amministrativa. Ma il Consiglio ha ribadito che l’amministrazione si è indotta a dare inizio al procedimento disciplinare solo a seguito di articoli apparsi sulla stampa e della conseguente segnalazione prefettizia, pertanto sussiste la violazione dell’art. 103, comma 2, del d.p.r. n. 3/1957, il quale richiede l’immediatezza della contestazione degli addebiti.

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