Sindacato delle Professioni
Infermieristiche chiede entro quale termine perentorio la sanzione disciplinare
di un pubblico dipendente può essere impugnata davanti l’ufficio provinciale
del lavoro stante l’inapplicabilità dell’art. 7 della L. n. 300/1970”. Anche le
controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle sanzioni disciplinari
possono essere trattate dalle nuove commissioni di conciliazione che, per
effetto del mutamento di procedura, potrebbero successivamente proseguire nella
trattazione del contenzioso nella veste di collegio arbitrale. le sanzioni disciplinari irrogate nei
confronti dei pubblici dipendenti possano essere impugnate sia attraverso
l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli artt. 410
e 411 c.p.c., nonché mediante le procedure arbitrali ex artt. 412 e 412 quater, ferma restando comunque l’esperibilità dell’azione
giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali.
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