venerdì 25 maggio 2012

SANZIONI DISCIPLINARI - INTERPELLO N. 11/2012 - IN RISPOSTA AL SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE




Sindacato delle Professioni Infermieristiche chiede entro quale termine perentorio la sanzione disciplinare di un pubblico dipendente può essere impugnata davanti l’ufficio provinciale del lavoro stante l’inapplicabilità dell’art. 7 della L. n. 300/1970”. Anche le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle sanzioni disciplinari possono essere trattate dalle nuove commissioni di conciliazione che, per effetto del mutamento di procedura, potrebbero successivamente proseguire nella trattazione del contenzioso nella veste di collegio arbitrale. le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possano essere impugnate sia attraverso l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., nonché mediante le procedure arbitrali ex artt. 412 e 412 quater, ferma restando comunque l’esperibilità dell’azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali.

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