venerdì 11 maggio 2012

SANZIONE DISCIPLINARE - PROPORZIONALITA'


La proporzionalità delle sanzioni disciplinari. La sentenza del Consiglio di Stato nr. 25/2011 mette in evidenza l'esigenza della proporzionalità nell’esercizio dell' azione disciplinare.
La giurisprudenza ha ritenuto sussistente il vizio di eccesso di potere quando il provvedimento disciplinare appare sproporzionato rispetto ai fatti accertati ( Sez. IV, n. 6353/2009). Sia ai dipendenti pubblici come ai militari, un isolato comportamento illecito non può giustificare la misura disciplinare estintiva del rapporto di lavoro;a meno che i fatti commessi siano talmente gravi da evidenziare l'assenza delle doti morali, necessarie per la prosecuzione dell'attività lavorativa. Risulta violato il principio di proporzionalità quando la responsabilità per il reato commesso non può essere attribuita direttamente al dipendente civile o militare.
Il ricorso al TAR del lazio viene esperito da un agente della Guardia di Finanza contro l'espulsione dal Corpo a causa di un procedimento penale, poi archiviato. Nella fattispecie si era proceduto penalmente nei confronti del ricorrente e della consorte per un furto commesso da quest'ultima in un …….
In prima istanza il ricorso contro il provvedimento viene respinto dal giudice, mentre il Consiglio di Stato ribalta la decisione evocando il principio di proporzionalità. 

Il Consiglio di Stato non ha infatti condiviso la tesi dell'Amministrazione che ha posto in evidenza, nella fattispecie, un indice di carenza di qualità morali e di carattere e comunque lesivo del prestigio del Corpo –ritenendo, evidentemente, che un isolato comportamento illecito non faccia venir meno gli obblighi assunti con il giuramento.

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