Sentenza della
Corte Costituzionale n. 62 del 5.3.2009
È irragionevole che
un'autorità superiore ma esterna alla commissione di disciplina possa rendere
più severa la sanzione prevista per un sottufficiale delle Forze armate. I
giudici costituzionali hanno così dichiarato illegittimo l'articolo 75 della
legge 31 luglio 1954 numero 99 (Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica), nella parte in cui prevede la possibilità, per
l’organo competente all’adozione delle sanzioni disciplinari di stato, di
discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina non solo in senso più
favorevole all’incolpato ma, sia pure soltanto in casi di particolare gravità,
anche a sfavore di questo.
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