venerdì 11 maggio 2012

SANZIONE DISCIPLINARE - CARABINIERE RICORRE AL TAR


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sez. I. N. 00221/2009 REG.SEN. - N. 00095/2007 REG.RIC.
Cinque giorni di consegna di rigore inflitti ad un C.re scelto sono diventati oggetto di sentenza da parte di un tribunale amministrativo. I giorni di rigore venivano inflitti poiché lo stesso C.re, già nominato  delegato “C.o.b.a.r”, pubblicizzava la sua candidatura al “C.o.i.r.” con dei volantini esposti in bacheca.    Egli infatti presentava il volantino  alla Stazione Carabinieri di ….., chiedendone la distribuzione e l’affissione nelle apposite bacheche,come previsto per legge. La Stazione di …... inviava il volantino alla Regione Carabinieri ….... ed il Comandante di Regione, in un appunto del 30.5.2OO6, valutato che il ricorrente aveva trattato argomenti che “potrebbero” esulare dalle materie proprie della rappresentanza, riteneva che il volantino potesse non essere diramato e che il ricorrente potesse essere valutato disciplinarmente; inviava così le sue considerazioni al Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto” il quale, il giorno stesso , dichiarando di condividere le osservazioni del Comandante di Regione, decideva di non diramare il volantino e lo invitava a promuovere il procedimento disciplinare a carico del ricorrente, chiedendogli di essere informato circa l’esito.
Il C.re chiese d'essere difeso innanzi alla commissione disciplinare da un ufficiale dei CC, nella fattispecie un maggiore, che però rifiutò, pertanto la richiesta venne riformulata ad un M.llo, che sebbene avesse accettato l'incarico dovette rinunciarvi per motivi di salute, il C.re riprovò con un Appuntato, che accettò, ma non si presentò il giorno dell'udienza - la solidarietà nell'Arma non è spesso provverbiale- .
La commissione di disciplina riteneva, all’unanimità, che la violazione contestata al ricorrente non fosse punibile con la sanzione di rigore e suggeriva di non adottare alcun provvedimento in tal senso. Ciò nonostante , con provvedimento  notificato il giorno stesso il Comandante Regionale, a conclusione dell’iter procedimentale, compendiata nella seguente motivazione:

““Carabiniere scelto, candidato alle elezioni del CO.I.R. categoria “C”, in volantino di propaganda elettorale, presentato presso il comando di appartenenza e destinato alla diffusione presso i componenti dei CO.BA.R. interessati, non si atteneva ai doveri imposti dall’art. 22 comma 2 lett. AR.A.R.M., trattando argomenti esulanti le competenze previste dall’art. 19 L. 382/78 e dagli artt. 8, 9 e 10 R.A.R.M. in violazione dei doveri imposti dall’art. 22 comma 2 lett. A R.A.R.M., ai sensi dell’art. 57 R.D.M. e, in base a quanto stabilito dall’art. 12 R.A.R.M., ultimo comma, del n. 3 all. “CC” del R.D.M. in relazione all’art. 10 del medesimo regolamento”.   Il C.re quindi proponeva ricorso gerarchico al Comandante interregionale “Vittorio Veneto” avverso la sanzione di corpo ed il 9.1.2OO7, quando già era scaduto il termine per l’adozione del provvedimento, gli veniva notificata la comunicazione con la quale il Comandante Generale, al quale la pratica era stata trasmessa, Io informava della sua intenzione di rigettare il ricorso.
Senza soffermarci sulle motivazioni che hanno indotto la corte ad accogliere il ricorso ed annullare l'atto riguardante il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del C.re, che sarebbe comunque interessante leggere, la stessa decide per la compensazione delle spese.
A questo punto,  la solita domanda che tutti dovremmo porci è la seguente:" perché le spese in questa circostanza devono essere compensate? "  Continueremmo a chiederci perché la pubblica amministrazione continua a non pagare? a rimetterci deve essere il cittadino che chiede giustizia innanzi a provvedimenti “abnormi”?.

MORALE:
La bilancia della giustizia non penderà mai del tutto da una sola parte, anche quando si è dalla parte della ragione.

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