Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia
Giulia, Sez. I. N. 00221/2009 REG.SEN. - N. 00095/2007 REG.RIC.
Cinque giorni di consegna di rigore
inflitti ad un C.re scelto sono diventati oggetto di sentenza da parte di un
tribunale amministrativo. I giorni di rigore venivano inflitti poiché lo stesso
C.re, già nominato delegato “C.o.b.a.r”, pubblicizzava la sua candidatura
al “C.o.i.r.” con dei volantini esposti in bacheca. Egli infatti presentava il
volantino alla Stazione Carabinieri di ….., chiedendone la
distribuzione e l’affissione nelle apposite bacheche,come previsto per
legge. La Stazione di …... inviava il volantino alla Regione Carabinieri …....
ed il Comandante di Regione, in un appunto del 30.5.2OO6, valutato che il
ricorrente aveva trattato argomenti che “potrebbero” esulare dalle materie
proprie della rappresentanza, riteneva che il volantino potesse non essere
diramato e che il ricorrente potesse essere valutato disciplinarmente; inviava
così le sue considerazioni al Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio
Veneto” il quale, il giorno stesso , dichiarando di condividere le osservazioni
del Comandante di Regione, decideva di non diramare il volantino e lo invitava a promuovere
il procedimento disciplinare a carico del ricorrente, chiedendogli di essere
informato circa l’esito.
Il C.re chiese d'essere
difeso innanzi alla commissione disciplinare da un ufficiale dei CC, nella
fattispecie un maggiore, che però rifiutò, pertanto la richiesta venne
riformulata ad un M.llo, che sebbene avesse accettato l'incarico dovette
rinunciarvi per motivi di salute, il C.re riprovò con un Appuntato, che accettò,
ma non si presentò il giorno dell'udienza - la solidarietà nell'Arma non è
spesso provverbiale- .
La commissione di disciplina
riteneva, all’unanimità, che la violazione contestata al ricorrente non fosse
punibile con la sanzione di rigore e suggeriva di non adottare alcun
provvedimento in tal senso. Ciò nonostante , con
provvedimento notificato il giorno stesso il Comandante Regionale, a conclusione
dell’iter procedimentale, compendiata
nella seguente motivazione:
““Carabiniere scelto, candidato alle elezioni del CO.I.R. categoria “C”, in volantino di propaganda elettorale, presentato presso il comando di appartenenza e destinato alla diffusione presso i componenti dei CO.BA.R. interessati, non si atteneva ai doveri imposti dall’art. 22 comma 2 lett. AR.A.R.M., trattando argomenti esulanti le competenze previste dall’art. 19 L. 382/78 e dagli artt. 8, 9 e 10 R.A.R.M. in violazione dei doveri imposti dall’art. 22 comma 2 lett. A R.A.R.M., ai sensi dell’art. 57 R.D.M. e, in base a quanto stabilito dall’art. 12 R.A.R.M., ultimo comma, del n. 3 all. “CC” del R.D.M. in relazione all’art. 10 del medesimo regolamento”. Il C.re quindi proponeva ricorso gerarchico al Comandante interregionale “Vittorio Veneto” avverso la sanzione di corpo ed il 9.1.2OO7, quando già era scaduto il termine per l’adozione del provvedimento, gli veniva notificata la comunicazione con la quale il Comandante Generale, al quale la pratica era stata trasmessa, Io informava della sua intenzione di rigettare il ricorso.
““Carabiniere scelto, candidato alle elezioni del CO.I.R. categoria “C”, in volantino di propaganda elettorale, presentato presso il comando di appartenenza e destinato alla diffusione presso i componenti dei CO.BA.R. interessati, non si atteneva ai doveri imposti dall’art. 22 comma 2 lett. AR.A.R.M., trattando argomenti esulanti le competenze previste dall’art. 19 L. 382/78 e dagli artt. 8, 9 e 10 R.A.R.M. in violazione dei doveri imposti dall’art. 22 comma 2 lett. A R.A.R.M., ai sensi dell’art. 57 R.D.M. e, in base a quanto stabilito dall’art. 12 R.A.R.M., ultimo comma, del n. 3 all. “CC” del R.D.M. in relazione all’art. 10 del medesimo regolamento”. Il C.re quindi proponeva ricorso gerarchico al Comandante interregionale “Vittorio Veneto” avverso la sanzione di corpo ed il 9.1.2OO7, quando già era scaduto il termine per l’adozione del provvedimento, gli veniva notificata la comunicazione con la quale il Comandante Generale, al quale la pratica era stata trasmessa, Io informava della sua intenzione di rigettare il ricorso.
Senza soffermarci sulle
motivazioni che hanno indotto la corte ad accogliere il ricorso ed annullare
l'atto riguardante il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del
C.re, che sarebbe comunque interessante leggere, la stessa decide per la
compensazione delle spese.
A questo punto, la solita
domanda che tutti dovremmo porci è la seguente:" perché le spese in
questa circostanza devono essere compensate? " Continueremmo a
chiederci perché la pubblica amministrazione continua a non pagare? a
rimetterci deve essere il cittadino che chiede giustizia innanzi a
provvedimenti “abnormi”?.
MORALE:
La bilancia della giustizia non
penderà mai del tutto da una sola parte, anche quando si è dalla parte
della ragione.
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