martedì 22 maggio 2012

R.S.A. SPETTA ANCHE A CHI VIENE RICOVERATO IN STRUTTURA PRIVATA DI ALTRO COMUNE


Anche il T.A.R della Toscana con sentenza n. 694/2011, dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato N.01607/2011 bastona ASL e Regione Toscana per il mancato pagamento della quota RSA. Esse sostenevano che per fruire della quota sanitaria la paziente affetta da Alzheimer doveva essere ricoverata in una struttura gestita dalla ASL del territorio di residenza.
Succede che una signora invalida al 100%  affetta da alzheimer viene ricoverata in una struttura privata convenzionata, senza copertura ASL per la quota sanitaria e del Comune per quella sociale, gli sono stati rifiutatigli emolumenti perchè la struttura non era direttamente gestita dalla ASL competente per territorio di residenza, ma bensì dalla ASL di Pistoia.
I familiari ricorrono così al TAR Toscana per ottenere il rimborso di quanto anticipato.
Il TAR evidenzia che la quota sanitaria dovuta dal SSN tramite le Regioni è attinente alla malattia e si riferisce a parametri sanitari, mentre la quota sociale considera altri fattori, quali il reddito e la situazione di bisogno socio ambientale. Si tenga altresì in considerazione che è diritto del cittadino scegliere il luogo di cura ove curarsi, senza che ricada in suo sfavore la diversa sede dell'amministrazione ASL competente per territorio. Alle amministrazioni spettano i conguagli e le compensazioni dei crediti e dei debiti.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda– così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e perl’effetto annulla gli atti con gli stessi impugnati, riconoscendo il diritto della ricorrente a vedersi corrisposta in misura integrale e non limitata temporalmente la quota sanitaria per il ricovero della propria madre nella R.S.A. “Nuova Villa Rio” di S. Godenzo, e condannando l’Azienda U.S.L. n.3 di Pistoia al pagamento delle relative somme.
Condannale Amministrazioni resistenti al pagamento in favore della ricorrente di spese ed onorari di causa, che liquida in misura forfettaria in complessivi Euro 6000,00, di cui Euro 3000,00 a carico dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia e Euro 1.500,00 a carico rispettivamente del Comune di Pistoia edella Regione Toscana, più gli accessori di legge.
Compensale spese nei confronti del Comune di S. Marcello Pistoiese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2010.

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