Anche il T.A.R
della Toscana con sentenza n. 694/2011, dopo la recente sentenza del Consiglio
di Stato N.01607/2011, bastona ASL e Regione Toscana per
il mancato pagamento della quota RSA. Esse sostenevano che per fruire della
quota sanitaria la paziente affetta da Alzheimer doveva essere ricoverata in
una struttura gestita dalla ASL del territorio di residenza.
Succede che una signora invalida al
100% affetta da alzheimer viene ricoverata in una struttura privata
convenzionata, senza copertura ASL per la quota sanitaria e del Comune per
quella sociale, gli sono stati rifiutatigli emolumenti perchè la struttura non
era direttamente gestita dalla ASL competente per territorio di residenza, ma
bensì dalla ASL di Pistoia.
I familiari ricorrono così al TAR
Toscana per ottenere il rimborso di quanto anticipato.
Il TAR evidenzia che la quota
sanitaria dovuta dal SSN tramite le Regioni è attinente alla malattia e si
riferisce a parametri sanitari, mentre la quota sociale considera altri
fattori, quali il reddito e la situazione di bisogno socio ambientale. Si tenga
altresì in considerazione che è diritto del cittadino scegliere il luogo di cura
ove curarsi, senza che ricada in suo sfavore la diversa sede
dell'amministrazione ASL competente per territorio. Alle amministrazioni
spettano i conguagli e le compensazioni dei crediti e dei debiti.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana – Sezione Seconda– così definitivamente pronunciando
sul ricorso originario e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li
accoglie e perl’effetto annulla gli atti con gli stessi impugnati, riconoscendo
il diritto della ricorrente a vedersi corrisposta in misura integrale e non
limitata temporalmente la quota sanitaria per il ricovero della propria madre
nella R.S.A. “Nuova Villa Rio” di S. Godenzo, e condannando l’Azienda U.S.L.
n.3 di Pistoia al pagamento delle relative somme.
Condannale Amministrazioni resistenti
al pagamento in favore della ricorrente di spese ed onorari di causa, che
liquida in misura forfettaria in complessivi Euro 6000,00, di
cui Euro 3000,00 a carico dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia e Euro
1.500,00 a carico rispettivamente del Comune di Pistoia edella Regione Toscana,
più gli accessori di legge.
Compensale spese nei confronti del
Comune di S. Marcello Pistoiese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa. Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio
del giorno 22 dicembre 2010.
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