Circolare INPS 25/11/2009 n. 118
Art. 40, lett. c del D.Lgs. 151/2001 - T.U. maternità/paternità: diritto del padre ai riposi giornalieri in caso di madre casalinga - Precisazioni
Art. 40, lett. c del D.Lgs. 151/2001 - T.U. maternità/paternità: diritto del padre ai riposi giornalieri in caso di madre casalinga - Precisazioni
Il
padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in
cui la madre casalinga, indipendentemente da situazioni di comprovata oggettiva
impossibilità.
Con
sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha
dedotto che, anche ai fini del riconoscimento del diritto del padre ai riposi
giornalieri per allattamento nell’ipotesi di cui alla lett. c dell’art. 40 del
D.Lgs. 151/2001, la madre casalinga debba essere considerata alla stregua della
madre lavoratrice.
In
attuazione dell’interpretazione estensiva emersa in seno al Consiglio di Stato
ed avallata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
con lettera circolare B/2009 del 12.05.2009 l’Istituto ha emanato la circolare
112/2009, così prevedendo la possibilità di riconoscere al padre lavoratore
dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri anche nei casi di
oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura
del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti
sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).
Il
padre dipendente, pertanto, in questi casi, può fruire dei riposi giornalieri.
Recentemente
il Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali con lettera circolare
C/2009 del 16.11.2009 ha interpretato l’indirizzo del Consiglio di Stato nel
senso del maggior favor del ruolo genitoriale, ed ha pertanto riconosciuto il
diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 del T.U.
151/2001, sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed
indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano
l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.
Il
padre dipendente, pertanto, in tali ipotesi ed alle condizioni indicate, può
fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a
seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino
o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato
(artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).
Per
quanto non previsto con la presente circolare resta fermo il disposto della
circolare 112/2009.
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