Consiglio di Stato sez. VI 21/3/2011 n. 1713
Rimborso delle spese legali
Rimborso delle spese legali
1. Pubblico impiego – Spese legali sopportate dal
dipendente pubblico assolto da un giudizio di responsabilità occorsogli per
ragioni di servizio – Rimborso – Presupposti – Individuazione
2. Pubblico impiego – Spese legali sostenute da un dipendente statale nell’ambito di un giudizio penale per fatti connessi all’espletamento del servizio conclusosi con sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 530 c.p.p. – Istanza di rimborso – Diniego – Illegittimità – Fattispecie
2. Pubblico impiego – Spese legali sostenute da un dipendente statale nell’ambito di un giudizio penale per fatti connessi all’espletamento del servizio conclusosi con sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 530 c.p.p. – Istanza di rimborso – Diniego – Illegittimità – Fattispecie
1. La rimborsabilità delle spese legali sopportate dal dipendente pubblico
assolto da un giudizio di responsabilità occorsogli per ragioni di servizio è
espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720, comma 2,
c.c. in tema di rapporti tra mandante e mandatario, secondo la quale il
mandatario ha diritto ad esigere dal mandante il risarcimento dei danni subiti
a causa dell'incarico ed integra una posizione di diritto soggettivo, che resta
condizionata al concorso di puntuali condizioni, normativamente previste,
inerenti: all'esistenza di una connessione dei fatti e degli atti oggetto del
giudizio con l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi
istituzionali; all'esistenza di una sentenza definitiva che abbia escluso la
responsabilità del dipendente; ad una valutazione di congruità della misura
indennitaria da effettuarsi da parte dell'Avvocatura dello Stato.
2. È illegittimo il
rigetto della domanda intesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 18 della legge
23.5.1997, n. 135, il rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente
statale nell’ambito del giudizio promosso nei suoi confronti con imputazione
per i reati di cui agli artt. 82, 314 e 323 c.p., connessi all’espletamento del
servizio, conclusosi con sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 530 c.p.p.
“perché il fatto non sussiste”, nel caso in cui il provvedimento di diniego
impugnato dia rilievo alla parte motiva della sentenza, che non consente di
ritenere esclusa la responsabilità dell’imputato, perché non ha fornito prova
della propria innocenza, ma ha beneficiato del ragionevole dubbio, in presenza
dell’insufficienza della prova, che dà ingresso all’assoluzione secondo il
canone processuale penalistico del favor
rei. In presenza di una sentenza che, come nel caso di specie, nega la
responsabilità agli effetti penali dell’ imputato, sussiste il diritto alla
misura indennitaria, in concorso con gli ulteriori elementi dall’art. 18 della
legge n. 137 del 1997, trattandosi di disposizione che non discrimina fra le
diverse ipotesi di formule assolutorie prefigurate dall’art. 530 c.p.p. e non
assegna all’amministrazione un’area di discrezionalità che le consenta di
sovrapporsi e sostituirsi a quella effettuata dal giudice a quo
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