giovedì 24 maggio 2012

RICORSO AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE - TERMINI


Corte di Cassazione Civile sez.II 8/9/2009 n. 19340
Se l'ultimo giorno per la proposizione del ricorso cade in un giorno festivo, il termine si sposta al primo giorno feriale successivo
(omissis)
FATTO E DIRITTO
La s.r.l. () propone ricorso per la cassazione del provvedimento del 23.5.2007, con cui il giudice di pace di Torino ha dichiarato inammissibile il suo ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto che le comminava una sanzione per una violazione del codice della strada , ritenendo l'opposizione tardiva.
Il giudice dell'opposizione rilevava che la notifica del provvedimento impugnato era intervenuta il 9 marzo 2007, mentre il termine per l'opposizione scadeva l'8 aprile 2007. Il ricorso era stato inviato a mezzo posta soltanto il 10 aprile 2007, fuori termine.
L'odierno ricorrente lamenta l'errore in cui è incorso il giudice dell'opposizione, che non ha considerato che il giorno in cui veniva a scadere il termine era festivo (domenica), con conseguente proroga del termine al giorno successivo, anch'esso festivo e conseguente scadenza al giorno ulteriormente successivo, ai sensi dell'art. 155 c.p.c.. Di conseguenza l'opposizione risultava tempestiva.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
All'udienza camerale la Procura Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l'avviso del consigliere relatore ed osserva quanto segue.
Il provvedimento impugnato è ricorribile per cassazione, tenuto conto che il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, - applicabile nella fattispecie, essendo stata l'ordinanza gravata emessa dopo il 2 marzo 2006 (art. 27, comma 2, D.Lgs. cit.) - mentre ha modificato dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5 ed u.c., non ha invece novellato il comma 1, con l'effetto che il provvedimenti adottati in forza di tale disposizione continuano ad essere direttamente impugnabili per cassazione.
Il termine scadeva l'8 aprile 2007, domenica (Pasqua). Il giorno successivo era festivo. La scadenza era prorogata al 10 aprile, giorno in cui fu affidato il ricorso alle poste per il deposito. Di conseguenza l'opposizione era tempestiva.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio, che deciderà anche sulle spese.

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