Rischia di costare cara la presentazione di un ricorso
palesemente inammissibile in Cassazione. Con la sentenza 4829 del 27 febbraio
la stessa Corte ha infatti condannato una parte a pagare all'altra 5 mila euro
per avere agito in giudizio con colpa grave. Si tratta di una delle prime
applicazioni di una disposizione introdotta nel nostro Codice di procedura
civile nel 2006, con un decreto che rimise a fuoco anche gli elementi stessi
del ricorso (obbligatoria, tra l'altro, l'indicazione delle norme su cui si
basano i motivi che hanno indotto all'impugnazione) e che era chiaramente
intenzionata a fare esordire una forma di sanzione per la parte che avesse
adottato condotte processuali temerarie o chiaramente dilatorie. Il nuovo
articolo 385 del Codice stabilisce così che, quando si pronuncia sulle spese,
la Corte, anche procedendo d'ufficio, può condannare la parte che ha perso a
versare alla vincente una somma da determinare in via equitativa, ma comunque
all'interno di parametri tariffari, «se ritiene che essa ha proposto il ricorso
o vi ha resistito anche solo con colpa grave».
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