(omissis)
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Milano con ordinanza del 9 novembre 2006 dichiarava inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta da () spa avverso il Prefetto di Milano, per l’annullamento del verbale di contestazione di violazione del codice della strada n. (….).
La società ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 5 dicembre 2007, al quale l’Amministrazione ha resistito con controricorso.
Il giudice relatore, rilevata la ricorribilità per Cassazione dell'ordinanza L. n. 689 del 1981, ex art. 1 anche dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, rilevando la manifesta fondatezza del ricorso.
Il ricorso lamenta violazione dell'art. 204 bis C.d.S., della L. n. 689 del 1981, art. 22 e della L. n. 742 del 1969, art. 1 per avere ritenuto tardivo il ricorso proposto il 7 novembre 2006, benché l’opposizione fosse stata depositata il 27 luglio 2006. Deduce la mancata applicazione della sospensione feriale dei termini.
Il ricorso è fondato.
Contrariamente a quanto dedotto in controricorso, il trasgressore, ove non abbia provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione può, in alternativa al ricorso amministrativo al Prefetto, rivolgersi con opposizione L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23 al giudice di pace territorialmente competente per impugnare il verbale di accertamento dell'infrazione.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che: "Il termine per impugnare in sede giurisdizionale il verbale di accertamento, trattandosi dell'esperimento di un rimedio alternativo al ricorso amministrativo, è il medesimo previsto per tale ricorso, e cioè di sessanta giorni, ed è sospeso durante il periodo feriale" (Cass. 13127/04; 18552/04; 8949/05).
Pertanto il termine per l’opposizione, decorrente dalla data di notifica del 27 luglio 2 006, interrotto dopo 4 giorni (dal 1 agosto al 15 settembre 2006), veniva a scadere 56 giorni dopo l’esaurimento del periodo feriale: il 10 novembre 2006. Nelle more l’istante ha depositato l’opposizione, che il giudice di pace ha dichiarato erroneamente tardiva con l’affrettato provvedimento del 9 novembre 2006. Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altro giudice di pace di Milano, che darà corso al giudizio di opposizione e in sede di rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la ordinanza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Milano, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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