domenica 20 maggio 2012

REPERIBILITA' NEL DOMICILIO DURANTE LE VISITE FISCALI ESEGUITE PER MALATTIA DEL LAVORATORE


Decreto Presidente Consiglio Ministri 18/12/2009 n. 206
Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia 
(G.U. 20/1/2010 n. 15)
Articolo 1
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Articolo 2
1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 
b) infortuni sul lavoro; 
c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta.
2. Sono altresi' esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e' stata gia' effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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