Corte di
Cassazione Civile Sezione lavoro 28/6/2011 n. 14301
Altre indennità - Per reperibilità - Spetta
Altre indennità - Per reperibilità - Spetta
La reperibilità si configura come una prestazione
strumentale accessoria, differente dalla prestazione di lavoro e consistente
nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente
rintracciato in vista di una eventuale prestazione lavorativa. Non equivalendo
pertanto ad una effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità
svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza
escluderlo, il godimento del riposo stesso in alcune sue espressioni più o meno
rilevanti, e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico
aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza,determinato
dal Giudice.
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