Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 23926 del
25/11/2010
"l’impossibilità della
prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso del
datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (art. 1 e 3 1. n. 604 del
1966 e art. 1463 e 1464 c.c.) non è ravvisabile per effetto della sola
ineseguibilità dell’attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro,
perché può essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una
diversa attività, che sia riconducibile – alla stregua di un’interpretazione
del contratto secondo buona fede – alle mansioni attualmente assegnate o a
quelle equivalenti (art. 2 103 c.c.) o, se ciò è impossibile, a mansioni anche
inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo
l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore (Cass.
sez. un., 7/08/1998, n. 7755, e le successive decisioni conformi). "
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