Ecco come nella massima discrezionalità amministrativa si può finire in quella che io chiamo il “totale controllo insindacabile dell’azione amministrativa”. Non sono un giurista per dare una valutazione tecnica nel merito, ma nulla mi proibisce di avere dubbi sulle logiche così come esplicitate dal Consiglio di Stato. Con le parole oramai potremmo dire tutto e il contrario di tutto e giudicare un giorno in un modo ed un giorno nell'altro. Nella fattispecie si valuta il giudizio di una commissione che ritiene un concorrente, sotto il profilo psico- attitudinale , non idoneo all’ammissione nell’ Arma dei Carabinieri. Si prospetta quindi il famigerato art. 11, conosciuto dai ricorrenti l’articolo per il quale si defenestrano la maggior parte dei giovani che avanzano domanda, con le più svariate motivazioni. La sentenza del Consiglio di Stato n. 05541 del 14.10.2011, con le sue notevoli elucubrazioni in sostanza afferma che ciò che dice la commissione nel proprio giudizio, sebbene non congruamente motivato, è insindacabile, nonostante il ricorrente abbia fatto il militare ed abbia partecipato a missioni estere. Ma quale è stato il metro di giudizio della commissione che lo ha ritenuto idoneo per essere accettato come militare? Come può un giovane fare il militare, partecipare a teatri di guerra con uso delle armi e non avere i requisiti psico - attitudinali? E’ vero, con le parole potremmo spiegare tutto, con i fatti forse no.
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