martedì 15 maggio 2012

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SILENTE

Con la Decisione n. 2586/2008, il Tar del Lazio si è pronunciato in materia di silenzio rifiuto opposto dalla Pubblica Amministrazione. E’ mai possibile che le Amministrazioni dello Stato, in questo caso addirittura il Ministero dei Trasporti, si ritengano al di sopra delle leggi ? Un antico detto affermava che chi fa le leggi non è tenuto a rispettarle. Chi fa le leggi è il primo ad essere tenuto all’osservanza. Il caso in esame riguarda una Società che presentava istanza al Ministero dei trasporti per l’omologazione della barriera stradale con destinazione spartitraffico, ora, come si è detto, la società in questione presentava istanza volta ad ottenere l’omologazione della barriera stradale di sicurezza tipo, ma, da parte del competente Ministero, non perveniva alcun riscontro alla suddetta istanza, ciò malgrado il superamento del termine utile per la conclusione del procedimento, stabilito dall’art. 5 del D.M. n. 223 del 18.2.1992 in novanta giorni. Formatosi il silenzio rifiuto sulla domanda di omologazione la società ha promosso ricorso al Tar del Lazio deducendo che l’inerzia dell’Amministrazione, in assenza di cause di legittima sospensione del termine predetto, stante la mancanza di alcuna richiesta di integrazioni istruttorie, sarebbe illegittima per violazione dell’art. 2, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, del citato art. 5 del DM n. 223/92, dei principi del giusto procedimento e di trasparenza amministrativa. Con ciò, la ricorrente ha chiesto che il Tar dichiari la illegittimità del comportamento omissivo serbato dal Ministero sulla ripetuta istanza. Bene, il Tar l’ha dichiarata. Infatti, il Collegio ha rilevato che effettivamente l’art. 5 del DM 18.2.1992, n. 223, norma tuttora in vigore, prevede un termine di 90 giorni entro il quale il Ministero, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, rilascia l’omologazione delle barriere stradali di sicurezza ovvero comunica al richiedente la non omologabilità, indicandone i motivi. Ora, nel caso di specie, nel termine predetto l’Amministrazione non si è affatto pronunciata, positivamente o negativamente, sull’istanza della società ricorrente. Il termine stesso è quindi inutilmente decorso e si è formato, ex art. 2 comma 5 della legge n. 241/90, il silenzio rifiuto dell’Amministrazione sulla predetta istanza. Il Tar ha anche osservato di non poter prendere in considerazione le ragioni esposte dall’Amministrazione, riguardanti la soppressione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la costituzione di due Dicasteri, trattandosi di problemi organizzativi che non possono incidere oltre una ragionevole misura sulle esigenze dei cittadini, né, peraltro, l’Amministrazione può giustificarsi con il richiamo all’inadempimento dell’Organo tecnico consultivo, chiamato, nella specie, a effettuare valutazioni squisitamente tecniche, il cui parere è, quindi, imprescindibile. Su tali rilievi, il Tar ha ritenuto che il ricorso proposto debba essere accolto, non potendosi disconoscere che esigenze di chiarezza e trasparenza, sancite anche dalla legge n. 241/1990, postulino che sulla domanda del soggetto interessato, a tutela di una posizione differenziata di interesse legittimo, l’Amministrazione abbia il dovere di pronunciarsi con un provvedimento espresso, positivo o negativo che esso sia. A tal fine il Collegio ha dichiarato che va riconosciuta l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di omologazione della barriera stradale sopra specificata e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione intimata di pronunciarsi sull’istanza di omologazione presentata dalla ricorrente, nel termine di giorni 40 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con avvertenza che in caso di inadempienza si provvederà, nei successivi giorni 30 in luogo dell’Amministrazione e con aggravio di spese a carico della stessa, un Commissario ad acta che il Tribunale nomina sin d’ora.

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