Con la Decisione n. 2586/2008, il Tar del Lazio si è
pronunciato in materia di silenzio rifiuto opposto dalla Pubblica
Amministrazione. E’ mai possibile che le Amministrazioni dello Stato, in questo
caso addirittura il Ministero dei Trasporti, si ritengano al di sopra delle
leggi ? Un antico detto affermava che chi fa le leggi non è tenuto a
rispettarle. Chi fa le leggi è il primo ad essere tenuto all’osservanza. Il
caso in esame riguarda una Società che presentava istanza al Ministero dei trasporti
per l’omologazione della barriera stradale con destinazione spartitraffico,
ora, come si è detto, la società in questione presentava istanza volta ad
ottenere l’omologazione della barriera stradale di sicurezza tipo, ma, da parte
del competente Ministero, non perveniva alcun riscontro alla suddetta istanza,
ciò malgrado il superamento del termine utile per la conclusione del
procedimento, stabilito dall’art. 5 del D.M. n. 223 del 18.2.1992 in novanta
giorni. Formatosi il silenzio rifiuto sulla domanda di omologazione la società
ha promosso ricorso al Tar del Lazio deducendo che l’inerzia
dell’Amministrazione, in assenza di cause di legittima sospensione del termine
predetto, stante la mancanza di alcuna richiesta di integrazioni istruttorie,
sarebbe illegittima per violazione dell’art. 2, commi 1 e 4, della legge n.
241/1990, del citato art. 5 del DM n. 223/92, dei principi del giusto
procedimento e di trasparenza amministrativa. Con ciò, la ricorrente ha chiesto
che il Tar dichiari la illegittimità del comportamento omissivo serbato dal
Ministero sulla ripetuta istanza. Bene, il Tar l’ha dichiarata. Infatti, il
Collegio ha rilevato che effettivamente l’art. 5 del DM 18.2.1992, n. 223,
norma tuttora in vigore, prevede un termine di 90 giorni entro il quale il
Ministero, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, rilascia
l’omologazione delle barriere stradali di sicurezza ovvero comunica al
richiedente la non omologabilità, indicandone i motivi. Ora, nel caso di
specie, nel termine predetto l’Amministrazione non si è affatto pronunciata,
positivamente o negativamente, sull’istanza della società ricorrente. Il
termine stesso è quindi inutilmente decorso e si è formato, ex art. 2 comma 5
della legge n. 241/90, il silenzio rifiuto dell’Amministrazione sulla predetta
istanza. Il Tar ha anche osservato di non poter prendere in considerazione le
ragioni esposte dall’Amministrazione, riguardanti la soppressione del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e la costituzione di due Dicasteri, trattandosi
di problemi organizzativi che non possono incidere oltre una ragionevole misura
sulle esigenze dei cittadini, né, peraltro, l’Amministrazione può giustificarsi
con il richiamo all’inadempimento dell’Organo tecnico consultivo, chiamato,
nella specie, a effettuare valutazioni squisitamente tecniche, il cui parere è,
quindi, imprescindibile. Su tali rilievi, il Tar ha ritenuto che il ricorso
proposto debba essere accolto, non potendosi disconoscere che esigenze di
chiarezza e trasparenza, sancite anche dalla legge n. 241/1990, postulino che
sulla domanda del soggetto interessato, a tutela di una posizione differenziata
di interesse legittimo, l’Amministrazione abbia il dovere di pronunciarsi con
un provvedimento espresso, positivo o negativo che esso sia. A tal fine il
Collegio ha dichiarato che va riconosciuta l’illegittimità del silenzio serbato
dall’Amministrazione sulla richiesta di omologazione della barriera stradale
sopra specificata e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione intimata di
pronunciarsi sull’istanza di omologazione presentata dalla ricorrente, nel
termine di giorni 40 dalla comunicazione o notificazione della presente
sentenza, con avvertenza che in caso di inadempienza si provvederà, nei
successivi giorni 30 in luogo dell’Amministrazione e con aggravio di spese a
carico della stessa, un Commissario ad acta che il Tribunale nomina sin d’ora.
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