A
seguito di un incidente stradale occorso ad una pattuglia del Nucleo Radiomobile della
Compagnia di Sassari, il Comandante della Compagnia formulava delle contestazioni a
carico del capo pattuglia, avviando così un procedimento disciplinare a suo carico. Riportiamo il testo delle contestazioni e le successive memorie difensive, per far capire che
spesso i procedimenti disciplinari, per alcuni ufficiali, sono una sorta di
affermazione del potere che non tiene conto dello stato di sconforto cui versano alcuni
operatori, che vivono il lavoro quotidianamente sulla strada, esposti ad ogni possibile pericolo.
Le
memorie difensive del graduato vengono integralmente riportate:
“Come
adeguatamente esplicitato nella relazione redatta il giorno dell’occorso, il
Brigadiere (omissis)…. Che svolgeva un servizio di pattuglia a (omissis),
veniva investito dalla C.O. d’un intervento che delineava in maniera inequivocabile
caratteri d’urgenza; l’inderogabilità della richiesta costituiva la necessità
di supportare nella viabilità due autoambulanze provenienti da (omissis)
con a bordo due feriti gravissimi. Le autoambulanze potevano già fruire di un
identico servizio all’uopo fornito da un’autoradio del Nucleo Radiomobile
di (omissis) e da un’altra autoradio dello stesso nucleo cc.
di (omissis), inviata alcuni attimi prima sulla Statale, pertanto,
l’invio sul posto della sua unità faceva presagire una situazione delicata e di
estrema urgenza, tanto da presupporre che anche il minimo intralcio o ritardo
avrebbe potuto essere letale per i trasportati.
Nell’ambito
della situazione prospettata, il responsabile dell’unità chiedeva alla C.O.
l’autorizzazione all’uso di segnali luminosi e sonori di emergenza in quanto la
distanza ed il traffico in atto non avrebbe consentito loro di giungere in
tempo il luogo prestabilito; la risposta dell’operatore fu affermativa.
Mentre
percorreva V.le Italia con i segnali d’emergenza azionati ma ad una velocità
alquanto limitata, nell’impegnare l’incrocio intersecante con via Amendola,
entrava in collisione con un’altra autovettura che sbucava repentinamente
dalla sua destra, benché tutti gli altri automezzi percorrenti l’area circostante
si bloccavano per dar spazio all’autoradio. L’impatto con l’autovettura fu
inevitabile, in quanto l’inserimento della stessa nell’area dell’intersezione
fu improvvisa e non prevedibile, considerata l’assenza di movimento dei mezzi,
anche di quelli interessati dalla segnalazione semaforica emanante luce verde.
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Il Comandante della Compagnia Carabinieri di (omissis),
a seguito del rapporto del comando della polizia municipale e delle
dichiarazioni testimoniali raccolte, censura le modalità d’intervento
dell’aliquota radiomobile, con l'avvio del procedimento disciplinare a carico del capo pattuglia, per responsabilità soggettiva , con conseguente possibilità di addebito dei danni causati al mezzo. Nel corpo della lettera, dopo le formalità di rito, vengono sintetizzati i seguenti addebiti:
a a) la centrale operativa inviava la pattuglia di (omissis) per
favorire la viabilità di un’autoambulanza del 118, peraltro già scortata
da mezzo dell’arma di (omissis) , senza autorizzare l’uso dei
dispositivi supplementari acustici e luminosi;
b b) inosservanza delle norme del codice
della strada;
c) inosservanza delle norme di comune prudenza e diligenza.
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Orbene,
da una prima disamina delle contestazioni il comandante della compagnia fa
intendere che sulla base del rapporto della polizia municipale e sulla scorta
di dichiarazioni testimoniali raccolte, delle quali non è agevole capire se
siano state raccolte per istruire il procedimento o riguardino quelle declinate
nel rapporto stesso, addebita responsabilità di carattere generale al Brig.
(omissis) per i motivi in precedenza elencati nei capi a), b) e c). Si fa
implicitamente intendere che dal summenzionato resoconto si rilevino
responsabilità a carico dei componenti dell’autoradio, mentre tutt’altro
risulta agli interessati; pertanto, per un fondamentale diritto alla difesa, si
attende che gli atti medesimi vengano acquisiti o visionati dai chiamati in causa,
altrimenti si potrebbe senz’altro avanzare l’ipotesi che le eccezioni
rilevate derivino esclusivamente da valutazioni di carattere personale,
configurando così l’impossibilità di esperire un eventuale esame in
contraddittorio.
Atteso
che l’urgenza dell’intervento non può essere messa in discussione, perché ci si
troverebbe a discutere anche sul bene primario Costituzionalmente garantito (la
vita umana) , ci si accinge a prendere in esame, nel particolare, le
contestazioni addebitate.
Nel
capo a) si asserisce che si è fatto uso dei dispositivi
supplementari acustici e luminosi senza preventivamente chiedere
l’autorizzazione alla C.O. e, dal punto 5 della lettera, in cui vengono mosse
le contestazioni, si afferma che non vi è stata autorizzazione in tal senso.
Orbene,
a questo punto ci si potrebbe chiedere perché venga dato credito all’operatore
della centrale operativa e non ai componenti della pattuglia, senza aver
anticipatamente esperito, in presenza di posizioni antitetiche, una
qualsivoglia attività di indagine. Invero, la pressoché unanime giurisprudenza
rileva che la contestazione deve essere emessa in un tempo ragionevole dalla
conoscenza dei fatti, intendendosi come ragionevole il tempo indispensabile per raccogliere gli elementi occorrenti
per una ponderata e oculata valutazione. (Vs.
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 17/06/1996, n.556,I; Consiglio di Stato n.258
dell’11/04/1990 e n.100 del 14/11/1990).
E’
agevole per l’interessato poter confutare le contestazioni attribuitegli,
giacchè può fornire fonti testimoniali che suffragano quanto da egli affermato
nella relazione prodotta il 9 maggio, ma non ritiene opportuno doverle
documentare in questa sede in quanto ciò che viene ascritto a suo carico deve
essere dimostrato con la raccolta di elementi che possano determinare una
ponderata ed oculata valutazione, in assenza di atteggiamenti tendenziosi ed
insinuanti.
Ora
viene spontaneo chiedersi quale discrezionalità di valutazione ha nel merito
l’operatore della C.O. e sulle basi di quale criterio fonda le sue
considerazioni. Quando si invia un’autoradio ad eseguire viabilità ad altri
mezzi di soccorso, considerata la peculiarità dell’intervento, si deve
intendere implicito l’uso dei segnali acustici e luminosi di emergenza,
altrimenti ci si deve chiedere con quale assunzione di responsabilità si arroga
egli il diritto di far intraprendere un’attività urgente senza poi autorizzare
l’utilizzo dei sistemi di allarme.
Vi
sono forse disposizioni che indicano l’opportunità di scelta da parte
dell’operatore nel merito? Esistono disposizioni relative ai tipi di intervento
per i quali è disposto l’utilizzo dei segnali di emergenza? Se così fosse,
bisognerebbe erudirli anche agli operatori che svolgono l’attività di pronto
intervento, altrimenti, come è più opportuno e naturale pensare, si ritiene che
l’autorizzazione da parte della C.O in tal senso debba coesistere in una
dipendenza formale ma non sostanziale, poiché l’equipaggio di un’unità di
pronto intervento, che ha una diretta percezione esterna, può valutare
nell’immediatezza la situazione contingente venutasi a creare in concomitanza
alle condizioni ambientali in atto, che comprendono: “Urgenza, traffico e
distanza di percorrenza”. Ritenuto che lo stato di urgenza come argomentato può
ritenersi esaurito, in quanto comprovato, si cita la nota giurisprudenziale di
seguito riportata:” Non
occorre accertare l’effettiva urgenza del servizio di istituto, ma deve avversi
riguardo alla ragionevole rappresentazione che dell’urgenza abbia potuto farsi
il conducente del veicolo” , (Cass. Pen., Sez. IV, 13/11/1961, n.854; Cass.
Pen., Sez. IV 9/10/1981 n. 8644), non individuando in tal modo criteri
oggettivi atti a qualificare l’urgenza ma lasciando alla valutazione soggettiva
che, con la sua esperienza e conoscenza, il conducente del veicolo di polizia o
di soccorso possa essersi fatto delle situazioni che richiedono l’intervento
urgente.
Nel
capo b) si contesta l’inosservanza delle norme del codice della
strada. Tale affermazione è gratuita e priva di rilevanza giuridica, in quanto
non possono esistere nella stessa fonte normativa due disposizioni che si
contrastino.
Il
secondo comma dell’art. 177 del c.d.s. in analogia a quanto prescritto
dall’art.126 del testo abrogato, dispone che qualora i dispositivi
supplementari di allarme vengano utilizzati congiuntamente è consentito ai
conducenti degli autoveicoli e motoveicoli indicati nel primo comma dello stesso
articolo di non osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relative
alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di
comportamento in genere.
Ciò
premesso, si comprende che nulla si può eccepire riguardo alle violazioni del
c.d.s., ma si può solo rilevare, eventualmente, negligenza, imperizia ed
inosservanza alle norme della comune prudenza. Si commenta il sunto della
dottrina trattata con stralci di alcuni indirizzi giurisprudenziali di seguito
riportati:” il conducente di autoveicoli della polizia, dei VV.FF. o di
ambulanza, il quale circoli per servizio urgente e con le “sirene” in funzione
è esonerato dall’osservanza degli obblighi e divieti inerenti alla circolazione
stradale” (Cass. Civ. Sez. 3^ 18/12/1996, n.1721).
La
colpa grave è stata rinvenuta non nella mera e automatica disapplicazione della
norma, ma nel volontario comportamento finalizzato a porre in essere una
condotta di guida spericolata, sprezzante dalle prescrizioni imposte ed
incurante delle altrui esigenze e possibilità di guida; ma non è pertanto,
responsabile il militare di leva per i danni causati dall’automezzo dal
tamponamento di altra autovettura, ove il suo comportamento, nella fattispecie,
non sia improntato ad estremo spreggio della normativa e a somma
imprudenza, negligenza, o imperizia (Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Reg.
Lazio, 9/12/1996, n.79).
Nel
caso di uso illegittimo dei dispositivi di allarme rimane comunque
impregiudicato l’obbligo dei conducenti degli altri veicoli di adempire alle
prescrizioni dell’art. in esame in quanto non è possibile preventivamente
conoscere se esistono o meno le condizioni che ne giustifichino l’uso.
Pertanto, nell’ipotesi di uso illegittimo dei dispositivi di allarme i
conducenti degli altri veicoli hanno il dovere di uniformare il proprio
comportamento alle prescrizioni regolamentari e l’inosservanza di tale obbligo
costituisce violazione al precetto contenuto nel secondo comma dell’art. 126
c.d.s. e, in caso di incidenti, rappresenta anche, quale violazione di norme di
comune prudenza, condotta colposa (Cass. Pen., 13.11.1961, n.854).
Nel
capo c) si contesta l’inosservanza delle norme di comune prudenza e
diligenza, sebbene nello stesso atto si scrive che l’autoradio impegnava
l’incrocio a semaforo rosso, dopo
aver rallentato. Anche qui non si può fare a meno di ponderare che la
dizione sottolineata non può che essere stata rilevata dal rapporto della
polizia municipale e, più precisamente, da fonti testimoniali che hanno
assistito all’evento. In conclusione, se il conducente ha notevolmente
rallentato la velocità a tal punto da far rilevare siffatto comportamento anche
ad altri utenti sul luogo presenti, sulle basi di quali dichiarazioni di
rilevanza oggettiva si asserisce che ci sia stata negligenza e mancanza di comune
prudenza?
Per
quanto sopra emerge, si rigettano le contestazioni in quanto carenti di
motivazione e non ritenute pregnanti di fatti oggettivamente rilevanti che
avvalorino gli addebiti.
A seguito della presente memoria il procedimento è stato archiviato
Geronimo.
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