giovedì 10 maggio 2012

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI CC IN SERVIZIO AL NORM


A seguito di un incidente stradale occorso ad una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sassari, il Comandante della Compagnia formulava delle contestazioni a carico del capo pattuglia, avviando così un procedimento disciplinare a suo carico. Riportiamo il testo delle contestazioni e le successive memorie difensive, per far capire che spesso i procedimenti disciplinari,  per alcuni ufficiali,  sono una sorta di affermazione del potere che non tiene conto dello stato di sconforto cui versano alcuni operatori, che vivono il lavoro quotidianamente sulla strada, esposti ad ogni possibile pericolo.

Le memorie difensive del graduato vengono integralmente riportate:

“Come adeguatamente esplicitato nella relazione redatta il giorno dell’occorso, il Brigadiere (omissis)…. Che svolgeva un servizio di pattuglia a (omissis), veniva investito dalla C.O. d’un intervento che delineava in maniera inequivocabile caratteri d’urgenza; l’inderogabilità della richiesta costituiva la necessità di supportare nella viabilità due autoambulanze provenienti da (omissis) con a bordo due feriti gravissimi. Le autoambulanze potevano già fruire di un identico servizio all’uopo fornito da un’autoradio del Nucleo Radiomobile di (omissis) e da un’altra autoradio dello stesso nucleo cc. di (omissis), inviata alcuni attimi prima sulla Statale, pertanto, l’invio sul posto della sua unità faceva presagire una situazione delicata e di estrema urgenza, tanto da presupporre che anche il minimo intralcio o ritardo avrebbe potuto essere letale per i trasportati.
Nell’ambito della situazione prospettata, il responsabile dell’unità chiedeva alla C.O. l’autorizzazione all’uso di segnali luminosi e sonori di emergenza in quanto la distanza ed il traffico in atto non avrebbe consentito loro di giungere in tempo il luogo prestabilito; la risposta dell’operatore fu affermativa.
Mentre percorreva V.le Italia con i segnali d’emergenza azionati ma ad una velocità alquanto limitata, nell’impegnare l’incrocio intersecante con via Amendola, entrava in collisione con un’altra autovettura che sbucava repentinamente dalla sua destra, benché tutti gli altri automezzi percorrenti l’area circostante si bloccavano per dar spazio all’autoradio. L’impatto con l’autovettura fu inevitabile, in quanto l’inserimento della stessa nell’area dell’intersezione fu improvvisa e non prevedibile, considerata l’assenza di movimento dei mezzi, anche di quelli interessati dalla segnalazione semaforica emanante luce verde.

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Il Comandante della Compagnia Carabinieri di (omissis), a seguito del rapporto del comando della polizia municipale e delle dichiarazioni testimoniali raccolte, censura le modalità d’intervento dell’aliquota radiomobile, con l'avvio del procedimento disciplinare a carico del capo pattuglia, per responsabilità soggettiva , con  conseguente possibilità di addebito dei danni causati al mezzo. Nel corpo della lettera, dopo le formalità di rito, vengono sintetizzati i seguenti addebiti:

a    a) la centrale operativa inviava la pattuglia di (omissis) per favorire la viabilità di  un’autoambulanza del 118, peraltro già scortata da mezzo dell’arma di (omissis) , senza autorizzare l’uso dei dispositivi supplementari acustici e luminosi;

b    b) inosservanza delle norme del codice della strada;

c)  inosservanza delle norme di comune prudenza e diligenza.


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Orbene, da una prima disamina delle contestazioni il comandante della compagnia fa intendere che sulla base del rapporto della polizia municipale e sulla scorta di dichiarazioni testimoniali raccolte, delle quali non è agevole capire se siano state raccolte per istruire il procedimento o riguardino quelle declinate nel rapporto stesso, addebita responsabilità di carattere generale al Brig. (omissis) per i motivi in precedenza elencati nei capi a), b) e c). Si fa implicitamente intendere che dal summenzionato resoconto si rilevino responsabilità a carico dei componenti dell’autoradio, mentre tutt’altro risulta agli interessati; pertanto, per un fondamentale diritto alla difesa, si attende che gli atti medesimi vengano acquisiti o visionati dai chiamati in causa, altrimenti si potrebbe senz’altro avanzare l’ipotesi che le eccezioni rilevate derivino esclusivamente da valutazioni di carattere personale, configurando così l’impossibilità di esperire un eventuale esame in contraddittorio.

Atteso che l’urgenza dell’intervento non può essere messa in discussione, perché ci si troverebbe a discutere anche sul bene primario Costituzionalmente garantito (la vita umana) , ci si accinge a prendere in esame, nel particolare, le contestazioni addebitate.

Nel capo a) si asserisce che si è fatto uso dei dispositivi supplementari acustici e luminosi senza preventivamente chiedere l’autorizzazione alla C.O. e, dal punto 5 della lettera, in cui vengono mosse le contestazioni, si afferma che non vi è stata autorizzazione in tal senso.
Orbene, a questo punto ci si potrebbe chiedere perché venga dato credito all’operatore della centrale operativa e non ai componenti della pattuglia, senza aver anticipatamente esperito, in presenza di posizioni antitetiche, una qualsivoglia attività di indagine. Invero, la pressoché unanime giurisprudenza rileva che la contestazione deve essere emessa in un tempo ragionevole dalla conoscenza dei fatti, intendendosi come ragionevole il tempo indispensabile per raccogliere gli elementi occorrenti per una ponderata e oculata valutazione. (Vs. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 17/06/1996, n.556,I; Consiglio di Stato n.258 dell’11/04/1990 e n.100 del 14/11/1990).

E’ agevole per l’interessato poter confutare le contestazioni attribuitegli, giacchè può fornire fonti testimoniali che suffragano quanto da egli affermato nella relazione prodotta il 9 maggio, ma non ritiene opportuno doverle documentare in questa sede in quanto ciò che viene ascritto a suo carico deve essere dimostrato con la raccolta di elementi che possano determinare una ponderata ed oculata valutazione, in assenza di atteggiamenti tendenziosi ed insinuanti.
Ora viene spontaneo chiedersi quale discrezionalità di valutazione ha nel merito l’operatore della C.O. e sulle basi di quale criterio fonda le sue considerazioni. Quando si invia un’autoradio ad eseguire viabilità ad altri mezzi di soccorso, considerata la peculiarità dell’intervento, si deve intendere implicito l’uso dei segnali acustici e luminosi di emergenza, altrimenti ci si deve chiedere con quale assunzione di responsabilità si arroga egli il diritto di far intraprendere un’attività urgente senza poi autorizzare l’utilizzo dei sistemi di allarme.
Vi sono forse disposizioni che indicano l’opportunità di scelta da parte dell’operatore nel merito? Esistono disposizioni relative ai tipi di intervento per i quali è disposto l’utilizzo dei segnali di emergenza? Se così fosse, bisognerebbe erudirli anche agli operatori che svolgono l’attività di pronto intervento, altrimenti, come è più opportuno e naturale pensare, si ritiene che l’autorizzazione da parte della C.O in tal senso debba coesistere in una dipendenza formale ma non sostanziale, poiché l’equipaggio di un’unità di pronto intervento, che ha una diretta percezione esterna, può valutare nell’immediatezza la situazione contingente venutasi a creare in concomitanza alle condizioni ambientali in atto, che comprendono: “Urgenza, traffico e distanza di percorrenza”. Ritenuto che lo stato di urgenza come argomentato può ritenersi esaurito, in quanto comprovato, si cita la nota giurisprudenziale di seguito riportata:” Non occorre accertare l’effettiva urgenza del servizio di istituto, ma deve avversi riguardo alla ragionevole rappresentazione che dell’urgenza abbia potuto farsi il conducente del veicolo” , (Cass. Pen., Sez. IV, 13/11/1961, n.854; Cass. Pen., Sez. IV 9/10/1981 n. 8644), non individuando in tal modo criteri oggettivi atti a qualificare l’urgenza ma lasciando alla valutazione soggettiva che, con la sua esperienza e conoscenza, il conducente del veicolo di polizia o di soccorso possa essersi fatto delle situazioni che richiedono l’intervento urgente.

Nel capo b) si contesta l’inosservanza delle norme del codice della strada. Tale affermazione è gratuita e priva di rilevanza giuridica, in quanto non possono esistere nella stessa fonte normativa due disposizioni che si contrastino.
Il secondo comma dell’art. 177 del c.d.s. in analogia a quanto prescritto dall’art.126 del testo abrogato, dispone che qualora i dispositivi supplementari di allarme vengano utilizzati congiuntamente è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli indicati nel primo comma dello stesso articolo di non osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relative alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere.
Ciò premesso, si comprende che nulla si può eccepire riguardo alle violazioni del c.d.s., ma si può solo rilevare, eventualmente, negligenza, imperizia ed inosservanza alle norme della comune prudenza. Si commenta il sunto della dottrina trattata con stralci di alcuni indirizzi giurisprudenziali di seguito riportati:” il conducente di autoveicoli della polizia, dei VV.FF. o di ambulanza, il quale circoli per servizio urgente e con le “sirene” in funzione è esonerato dall’osservanza degli obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale” (Cass. Civ. Sez. 3^ 18/12/1996, n.1721).
La colpa grave è stata rinvenuta non nella mera e automatica disapplicazione della norma, ma nel volontario comportamento finalizzato a porre in essere una condotta di guida spericolata, sprezzante dalle prescrizioni imposte ed incurante delle altrui esigenze e possibilità di guida; ma non è pertanto, responsabile il militare di leva per i danni causati dall’automezzo dal tamponamento di altra autovettura, ove il suo comportamento, nella fattispecie, non sia improntato ad estremo spreggio della normativa e a somma imprudenza, negligenza, o imperizia (Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Reg. Lazio, 9/12/1996, n.79).

Nel caso di uso illegittimo dei dispositivi di allarme rimane comunque impregiudicato l’obbligo dei conducenti degli altri veicoli di adempire alle prescrizioni dell’art. in esame in quanto non è possibile preventivamente conoscere se esistono o meno le condizioni che ne giustifichino l’uso. Pertanto, nell’ipotesi di uso illegittimo dei dispositivi di allarme i conducenti degli altri veicoli hanno il dovere di uniformare il proprio comportamento alle prescrizioni regolamentari e l’inosservanza di tale obbligo costituisce violazione al precetto contenuto nel secondo comma dell’art. 126 c.d.s. e, in caso di incidenti, rappresenta anche, quale violazione di norme di comune prudenza, condotta colposa (Cass. Pen., 13.11.1961, n.854).

Nel capo c) si contesta l’inosservanza delle norme di comune prudenza e diligenza, sebbene nello stesso atto si scrive che l’autoradio impegnava l’incrocio a semaforo rosso, dopo aver rallentato. Anche qui non si può fare a meno di ponderare che la dizione sottolineata non può che essere stata rilevata dal rapporto della polizia municipale e, più precisamente, da fonti testimoniali che hanno assistito all’evento. In conclusione, se il conducente ha notevolmente rallentato la velocità a tal punto da far rilevare siffatto comportamento anche ad altri utenti sul luogo presenti, sulle basi di quali dichiarazioni di rilevanza oggettiva si asserisce che ci sia stata negligenza e mancanza di comune prudenza?
Per quanto sopra emerge, si rigettano le contestazioni in quanto carenti di motivazione e non ritenute pregnanti di fatti oggettivamente rilevanti che avvalorino gli addebiti.

 A seguito della presente memoria il procedimento è stato archiviato
 Geronimo.

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