La Corte di Cassazione, con
sentenza n. 21485 del 18 ottobre 2011, ha riaffermato
l’illegittimità del licenziamento qualora il datore di lavoro non usa il
suo potere nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede in un procedimento disciplinare. La Suprema Corte ha
chiarito che l’art. 7 della L. 300/1970 subordina la legittimità del
procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla previa contestazione
degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie
difese in relazione al comportamento ascrittogli. Tale disposizione
pone in capo al datore di lavoro il dovere di gestire il potere disciplinare
secondo iprincipi di correttezza e buona fede.
Nessun commento:
Posta un commento