L’AZIENDA NON PUÒ GIUSTIFICARE
IL RITARDO NELLA CONTESTAZIONE DI UN ADDEBITO DISCIPLINARE CON LA NECESSITÀ DI ATTENDERE ILRIENTRO DEL LAVORATORE DALLE FERIE
- Cass. 19 agosto 2003, n. 12141.
Il
principio della immediatezza della contestazione disciplinare, ispirato al
rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede che presiedono
anche all’attuazione del rapporto di lavoro, non consente all’imprenditore di
procrastinare la contestazione medesima, in modo da rendere difficile la difesa
da parte del dipendente, da perpetuare lo stato di incertezza della
prosecuzione del rapporto o da legittimare, per converso, la ragionevole
presunzione dell’essere venuto meno l’interesse datoriale di recedere.
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